COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 312 del 29.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 96/A A.S.D. LETOJANNI (ME), avverso squalifica calciatore Salvatore Pagano per 6 gare – Gara 2^ categoria girone F Letojanni/Giardini Naxos del 12/01/2013 – C.U. N° 292 del 17/01/2013.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 312 del 29.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 96/A A.S.D. LETOJANNI (ME), avverso squalifica calciatore Salvatore Pagano per 6 gare - Gara 2^ categoria girone F Letojanni/Giardini Naxos del 12/01/2013 – C.U. N° 292 del 17/01/2013. Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la A.S.D. Letojanni, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso questo Comitato Regionale in epigrafe riportata, ritenendo sproporzionata la sanzione adottata e chiedendo che venga sensibilmente ridotta. In particolare l'appellante sostiene che il calciatore Sig. Salvatore Pagano non è stato mai espulso dal campo, non ha assolutamente tentato di aggredire il direttore di gara e che il suo comportamento, ascrivibile ad una richiesta di chiarimenti, è da attribuire solamente al comportamento dell’arbitro che si è rifiutato di stringergli la mano ed a tal fine chiede che venga acquisito il rapporto del Commissario di Campo che comproverebbe quanto sostenuto in ricorso. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. il referto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In particolare dalla lettura del predetto documento ufficiale si evince che al termine della gara il calciatore sig. Salvatore Pagano tendeva la mano, in segno di scherno, al direttore di gara ed al rifiuto di quest’ultimo protestava animatamente insultando l'arbitro e cercando, nel contempo, di aggredirlo senza riuscirci per il pronto intervento dei propri compagni, subendo perciò il provvedimento di espulsione. Dette circostanze, peraltro, sono confermate dal Commissario di campo presente alla gara il quale nel suo rapporto (che pur nei limiti di regolamento viene esaminato in virtù della espressa richiesta istruttoria avanzata in sede di appello) aggiunge che il Salvatore Pagano “ … pur allontanato dai dirigenti del Letojanni, togliendosi la maglia, cercava ripetutamente di aggredire il direttore di gara…..” L'appello, in relazione a quanto accertato in base agli atti ufficiali di gara, non può trovare accoglimento, in quanto la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure è congrua in relazione al comportamento posto essere dal calciatore e non appare suscettibile di alcuna riduzione. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta l’appello come sopra proposto e, per l’effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.
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