COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 312 del 29.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 99/A A.S.D. CITTA’ DI S.AGATA DI MILITELLO (ME), avverso squalifica calciatore Daniele Drago fino al 06.01.2018 – Gara 1^ categoria girone B Città di Casteldaccia/Città di S.Agata di Militello del 06/01/2013 – C.U. N° 280 del 10/01/2013.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 312 del 29.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 99/A A.S.D. CITTA’ DI S.AGATA DI MILITELLO (ME), avverso squalifica calciatore Daniele Drago fino al 06.01.2018 - Gara 1^ categoria girone B Città di Casteldaccia/Città di S.Agata di Militello del 06/01/2013 – C.U. N° 280 del 10/01/2013. Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la A.S.D. Città di S. Agata di Militello, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso questo Comitato Regionale in epigrafe riportata, ritenendo sproporzionata la sanzione adottata e chiedendo che venga sensibilmente ridotta. In particolare l'appellante sostiene che il calciatore Sig. Daniele Drago, capitano della squadra, non ha aggredito l’arbitro con dei pugni ma lo ha semplicemente spintonato ragion per cui la sanzione così come inflitta deve essere ridotta anche alla luce del particolare stato psicologico del calciatore dovuto a motivi personale e familiari. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. il referto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In particolare dalla lettura del predetto documento ufficiale si evince che il calciatore al 16° del primo tempo, si dirigeva di gran corsa verso l’arbitro protestando animatamente ed insultandolo, e, giunto a contatto con lo stesso, poggiava la sua fronte su quella di quest’ultimo e contestualmente lo colpiva con due pugni ai fianchi. Avuta notificata l’espulsione il sig. Drago reiterava l’aggressione colpendo l’arbitro con un ulteriore pugno al fianco. Solo a questo punto intervenivano alcuni compagni di squadra che lo bloccavano e con l’ausilio anche di alcuni calciatori avversari lo allontanavano a forza dal campo. In ragione di quanto sopra l'appello non può trovare accoglimento in quanto la sanzione inflitta dal giudice di prime cure è congrua in relazione ai fatti posti in essere dal calciatore e non appare meritevole di alcuna riduzione anche in considerazione della funzione di capitano dallo stesso ricoperta a nulla rilevando, in questa sede, lo stato psicologico in cui egli versava in relazione ai suoi presunti problemi personali e familiari. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello. Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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