COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 31.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: U.S.D. ATLETICO SAN VITO – U.S.D. QUARTIERE LA ROSA del 13 Gennaio 2013. (Reclamo della U.S.D. ATLETICO SAN VITO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori ALBANESE Massimo, PELLEGRINO Dario, SARDELLI Vincenzo, CERVELLERA Nicola e ammenda € 50,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 54 del 17 Gennaio 2013 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 31.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Gara: U.S.D. ATLETICO SAN VITO – U.S.D. QUARTIERE LA ROSA del 13 Gennaio 2013. (Reclamo
della U.S.D. ATLETICO SAN VITO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo
a carico dei calciatori ALBANESE Massimo, PELLEGRINO Dario, SARDELLI Vincenzo, CERVELLERA
Nicola e ammenda € 50,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 54 del 17 Gennaio 2013
del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
effettuati i necessari accertamenti;
premesso che ai sensi dell’art. 45 n. 3 lettera a non può essere impugnato il provvedimento di squalifica
per n. 2 giornate del calciatore CERVELLERA Nicola per cui va dichiarata la relativa inammissibilità del
reclamo;
ritenuto che analogo provvedimento di relativa inammissibilità va dichiarato ai sensi dell’art. 45 n. 3 lettera
d per la sanzione dell’ammenda di € 50,00 inflitta dal Primo Giudice;
considerato che sulla base degli atti ufficiali, adeguate si appalesano le sanzioni delle rispettive
squalifiche adottate dal Primo Giudice nei confronti dei calciatori ALBANESE Massimo, PELLEGRINO
Dario e SARDELLI Vincenzo, sanzioni che appaiono adeguate al comportamento violento e antisportivo
assunto dai predetti calciatori e alle contestazioni loro mosse che vanno da questa Commissione
Disciplinare Territoriale condivise
P.Q.M.
D E L I B E R A
- dichiararsi inammissibile il reclamo proposto per il calciatore CERVELLERA Nicola ai sensi dell’art.
45 n. 3 lettera a del Codice di Giustizia Sportiva;
- dichiararsi inammissibile il reclamo proposto per l’ammenda di € 50,00 ai sensi dell’art. 45 n. 3
lettera d del Codice di Giustizia Sportiva;
- confermarsi nel resto le impugnate decisioni;
- addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società U.S.D. ATLETICO SAN VITO.
Share the post "COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 31.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: U.S.D. ATLETICO SAN VITO – U.S.D. QUARTIERE LA ROSA del 13 Gennaio 2013. (Reclamo della U.S.D. ATLETICO SAN VITO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori ALBANESE Massimo, PELLEGRINO Dario, SARDELLI Vincenzo, CERVELLERA Nicola e ammenda € 50,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 54 del 17 Gennaio 2013 del Comitato Regionale Puglia)."