COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 31.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: A.C. SAN GIOVANNI ROTONDO – A.S.D. REAL BAT del 29 Dicembre 2012. (Reclamo della A.C. SAN GIOVANNI ROTONDO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda € 1.000,00 e squalifica calciatore PENNELLA Luca di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 51 del 3 Gennaio 2013 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 31.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: A.C. SAN GIOVANNI ROTONDO – A.S.D. REAL BAT del 29 Dicembre 2012. (Reclamo della A.C. SAN GIOVANNI ROTONDO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda € 1.000,00 e squalifica calciatore PENNELLA Luca di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 51 del 3 Gennaio 2013 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; effettuati i necessari accertamenti; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; ritenuto che quanto dedotto dalla reclamante in relazione alla squalifica inflitta al calciatore PENNELLA Luca non ha trovato alcuna conferma negli atti ufficiali per cui adeguata al comportamento violento del succitato calciatore si appalesa la squalifica inflitta dal Primo Giudice che va condivisa e confermata; rilevato che il comportamento dei sostenitori della squadra locale può essere adeguatamente punito con la sanzione dell’ammenda di € 500,00 così limitatamente modificato il provvedimento adottato dal Primo Giudice P.Q.M. D E L I B E R A - Ridursi a € 500,00 l’ammenda a carico della società A.C. SAN GIOVANNI ROTONDO; - confermarsi nel resto le impugnate decisioni; - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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