COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 31.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: A.S.D. CAPO DI LEUCA – POL. D. SAN CESARIO ARIA SANA del 5 Gennaio 2013. (Reclamo della A.S.D. CAPO DI LEUCA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 53 del 10 Gennaio 2013 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 31.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Gara: A.S.D. CAPO DI LEUCA – POL. D. SAN CESARIO ARIA SANA del 5 Gennaio 2013. (Reclamo
della A.S.D. CAPO DI LEUCA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a
carico della società per l’ammenda € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 53 del
10 Gennaio 2013 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
udito il rappresentante della ricorrente;
effettuati i necessari accertamenti;
considerato che sulla base della documentazione ufficiale è risultato evidente che l’ingresso in campo di
uno spettatore, pur nella sua irregolarità, è stato determinato dalla necessità di soccorrere un calciatore
infortunato, per cui ritenuta adeguata si appalesa la sanzione dell’ammenda di € 200,00
P.Q.M.
D E L I B E R A
- Ridursi a € 200,00 l’ammenda a carico della società A.S.D. CAPO DI LEUCA;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
Share the post "COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 31.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: A.S.D. CAPO DI LEUCA – POL. D. SAN CESARIO ARIA SANA del 5 Gennaio 2013. (Reclamo della A.S.D. CAPO DI LEUCA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 53 del 10 Gennaio 2013 del Comitato Regionale Puglia)."