COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 31.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO TERZA CATEGORIA Gara: ASS. D. SPORTIVA TRIGGIANO – A.S.D. PICONE BARI del 6 Gennaio 2013. (Reclamo della ASS. D. SPORTIVA TRIGGIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori QUADRELLI Luca, TAGARELLI Antonello, MASTRONARDI Nicola e ammenda di € 100,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 10 Gennaio 2013 della Delegazione Provinciale di Bari).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 31.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
Gara: ASS. D. SPORTIVA TRIGGIANO – A.S.D. PICONE BARI del 6 Gennaio 2013. (Reclamo della ASS.
D. SPORTIVA TRIGGIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico
dei calciatori QUADRELLI Luca, TAGARELLI Antonello, MASTRONARDI Nicola e ammenda di € 100,00 di
cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 10 Gennaio 2013 della Delegazione Provinciale
di Bari).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
udito il rappresentante della ricorrente;
effettuati i necessari accertamenti;
rilevato che il comportamento del calciatore QUADRELLI Luca può essere adeguatamente punito con la
sanzione della squalifica fino al 31/12/2013 ritenendo lo stesso responsabile di un comportamento
gravemente irriguardoso e antisportivo nei confronti dell’arbitro;
ritenuto che adeguate si appalesano le sanzioni delle squalifiche inflitte dal Primo Giudice ai calciatori
TAGARELLI Antonello e MASTRONARDI Nicola dal momento che quanto dedotto dalla reclamante non
ha trovato conferma negli atti ufficiali;
ritenuto da ultimo, che il fattivo comportamento dei dirigenti della ASS. D. SPORTIVA TRIGGIANO
autorizza a ritenere non dovuta l’ammenda di € 100,00 inflitta dal Primo Giudice che va pertanto revocata
P.Q.M.
D E L I B E R A
- accogliersi parzialmente il reclamo proposto dalla società ASS. D. SPORTIVA TRIGGIANO e per
l’effetto ridursi al 31/12/2013 la squalifica a carico del calciatore QUADRELLI Luca;
- revocarsi l’ammenda di € 100,00;
- confermarsi nel resto le impugnate decisioni;
- Non addebitare la tassa stante l’accoglimento del ricorso.
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