COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 31.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO TERZA CATEGORIA Gara: ASS. D. SPORTIVA TRIGGIANO – A.S.D. PICONE BARI del 6 Gennaio 2013. (Reclamo della ASS. D. SPORTIVA TRIGGIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori QUADRELLI Luca, TAGARELLI Antonello, MASTRONARDI Nicola e ammenda di € 100,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 10 Gennaio 2013 della Delegazione Provinciale di Bari).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 31.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO TERZA CATEGORIA Gara: ASS. D. SPORTIVA TRIGGIANO – A.S.D. PICONE BARI del 6 Gennaio 2013. (Reclamo della ASS. D. SPORTIVA TRIGGIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori QUADRELLI Luca, TAGARELLI Antonello, MASTRONARDI Nicola e ammenda di € 100,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 10 Gennaio 2013 della Delegazione Provinciale di Bari). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; effettuati i necessari accertamenti; rilevato che il comportamento del calciatore QUADRELLI Luca può essere adeguatamente punito con la sanzione della squalifica fino al 31/12/2013 ritenendo lo stesso responsabile di un comportamento gravemente irriguardoso e antisportivo nei confronti dell’arbitro; ritenuto che adeguate si appalesano le sanzioni delle squalifiche inflitte dal Primo Giudice ai calciatori TAGARELLI Antonello e MASTRONARDI Nicola dal momento che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali; ritenuto da ultimo, che il fattivo comportamento dei dirigenti della ASS. D. SPORTIVA TRIGGIANO autorizza a ritenere non dovuta l’ammenda di € 100,00 inflitta dal Primo Giudice che va pertanto revocata P.Q.M. D E L I B E R A - accogliersi parzialmente il reclamo proposto dalla società ASS. D. SPORTIVA TRIGGIANO e per l’effetto ridursi al 31/12/2013 la squalifica a carico del calciatore QUADRELLI Luca; - revocarsi l’ammenda di € 100,00; - confermarsi nel resto le impugnate decisioni; - Non addebitare la tassa stante l’accoglimento del ricorso.
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