COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 31.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare GARA: A.S.D. SOCCER DREAM PARABITA – A.S.D. MATINO del 17/03/2012 Reclamo del Sig. Gravinese Antonio, Presidente p.t. A.S.D. Matino, del 28.03.2012 avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Maglie, pubblicate su C.U. FIGC-LND, Delegazione Dis. di Maglie n. 39 del 22.03.2012 (preannuncio di reclamo del 23.03.2012).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 31.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare GARA: A.S.D. SOCCER DREAM PARABITA - A.S.D. MATINO del 17/03/2012 Reclamo del Sig. Gravinese Antonio, Presidente p.t. A.S.D. Matino, del 28.03.2012 avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Maglie, pubblicate su C.U. FIGC-LND, Delegazione Dis. di Maglie n. 39 del 22.03.2012 (preannuncio di reclamo del 23.03.2012). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; sentito in due distinte audizioni il Sig. Gravinese Antonio; vista la delibera di questa Commissione pubblicata su C.U. del C.R. Puglia n. 2, del 9.7.2012, con cui veniva sospeso il procedimento e disposta la trasmissione degli atti alla Procura Federale per un supplemento d’indagine ex art. 35, co. 1.1, C.G.S.; vista la nota prot. n. 001/32/11-12 del 10.7.2012 con cui veniva trasmessa alla P.F. copia del fascicolo; vista la relazione istruttoria della P.F. con prot.n. 329/SP/dl, del 16.7.2012, ed i relativi allegati, pervenuta nel mese di ottobre u.s.; considerato che il Direttore di gara, Sig. Spada Chiodo, nel corso della seconda audizione dinanzi al Collaboratore della Procura Federale, Avv. Antonio Taddeo, tenutasi il giorno 1.9.2012 ha ridimensionato la gravità dell’episodio, certamente non ascrivile a fatto violento; considerato, altresì, che la precisazione del Direttore di gara trova conferma in quanto contenuto nel rapporto d’intervento dei Carabinieri di Parabita e nelle deposizioni dinanzi all’Avv. Taddeo, del Sig. Gabriele Luigi, custode, e della Sig.ra Malerba Veruska, tesserata per l’A.S.D. Matino; ritenuto, pertanto, che la sanzione inflitta al Sig. Gravinese Antonio dal Giudice di prime cure – per effetto dell’accertato quadro fattuale- può essere ridotta, ma non integralmente annullata atteso il comportamento – comunque- non regolamentare tenuto dal reclamante in occasione di un incontro di calcio tra calciatori di giovanissima età; P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale per la Puglia, in parziale accoglimento del reclamo, riduce l’inibizione inflitta al Sig. Gravinese Antonio sino a tutto il 01.02.2013. Nessuna tassa è dovuta.
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