COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 31.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare b) Reclamo proposto dalla A.S.D. CAVOUR avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. N° 50 del 17/01/13 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in ordine alla gara LIBARNA – CAVOUR disputata il 13/01/13 nell’ambito del Campionato di Eccellenza – Girone B
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 31.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
b) Reclamo proposto dalla A.S.D. CAVOUR avverso le decisioni del Giudice Sportivo
contenute nel C.U. N° 50 del 17/01/13 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in
ordine alla gara LIBARNA – CAVOUR disputata il 13/01/13 nell’ambito del Campionato di
Eccellenza – Girone B
Con tempestivo reclamo inviato a mezzo raccomandata in data 22/01/13, la A.S.D. CAVOUR
contesta la squalifica per tre gare inflitta dal Giudice Sportivo al proprio giocatore PARESCHI
Andrea con provvedimento pubblicato sul C.U. N° 50 del 17/01/13 del Comitato Regionale
Piemonte e Valle d’Aosta per i fatti riportati dal direttore della gara LIBARNA – CAVOUR disputata il 13/01/13 nell’ambito del Girone B del Campionato di Eccellenza.
La società reclamante chiede una riduzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al proprio
giocatore, attribuendo al direttore di gara un fraintendimento della reale natura dell’intervento posto
in essere dal suddetto durante la disputa della gara sopra indicata.
L’arbitro riferisce che, al 20° del secondo tempo, il giocatore PARESCHI Andrea, n° 9 del CAVOUR,
si rendeva protagonista di condotta violenta, in quanto, a palla lontana, tirava un calcio ad un
avversario con chiaro intento violento e veniva quindi espulso.
La A.S.D. CAVOUR, dopo aver sottolineato il fatto che il proprio giocatore è stato vessato per tutta
la gara da un comportamento ed atteggiamento antisportivo e poi anche scorretto e falloso dal
marcatore avversario, che ha cercato anche in maniera provocatoria di limitare e condizionare
l’agire dell’attaccante, attribuisce al tentativo di divincolarsi da una ennesima scorrettezza il fatto di
aver colpito involontariamente il difensore avversario.
La tesi difensiva della Società ricorrente non regge di fronte alla precisa descrizione dell’episodio
effettuata dall’arbitro, il quale ha sottolineato per ben due volte la natura violenta dell’atto e, quindi,
le contestazioni avanzate nei confronti del rapporto di gara, che, si rammenta, costituisce piena
prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, devono essere
disattese.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
ritenendo, quindi, incensurabile la decisione impugnata sia in ordine al merito, sia alle motivazioni
ed alla congruità della sanzione adottata;
RESPINGE
il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo che deve
essere addebitata alla A.S.D. CAVOUR perché non versata e, conseguentemente,
CONFERMA
la squalifica per TRE gare effettive inflitta dal Giudice Sportivo al giocatore PARESCHI Andrea.
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