COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 31.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare c) Ricorso della Società AS CREVOLESE avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 24 del 13.12.2012 della Delegazione Provinciale Verbano-Cusio-Ossola, in relazione alla gara CREVOLESE – PREMOSELLO disputata in data 12.12.2012, Campionato Seconda Categoria – girone A
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 52 del 31.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
c) Ricorso della Società AS CREVOLESE avverso la decisione del Giudice Sportivo
contenuta nel C.U. n. 24 del 13.12.2012 della Delegazione Provinciale Verbano-Cusio-Ossola,
in relazione alla gara CREVOLESE - PREMOSELLO disputata in data 12.12.2012, Campionato
Seconda Categoria - girone A
Con ricorso inviato in data 18.12.2012, la Società AS CREVOLESE si duole del provvedimento con
cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il proprio calciatore PAPPALARDO Alfredo con la squalifica
per quattro gare per aver colpito al volto un avversario a palla lontana.
La Società ricorrente chiede la riduzione del numero delle giornate di squalifica evidenziando
trattarsi di un errore arbitrale.
Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva.
La società ricorrente contesta radicalmente quanto affermato dall’arbitro, sostenendo che il direttore
di gara “era troppo lontano dall’azione di gioco e si è basato su di una supposizione”. Il ricorrente
sostiene che il contatto sia stato del tutto fortuito nonché avvenuto durante un’azione di gioco.
La società ha richiesto di essere sentita ed ha evidenziato nel ricorso la possibilità di portare le
testimonianze di alcuni giocatori della squadra avversaria.
La Commissione rileva come a fronte di rituale convocazione per il giorno 25.01.2013 ore 15.15, la
Società ricorrente non si sia presentata senza peraltro addurre motivazioni.
Quanto ai presunti testimoni all’accaduto, non è stato fornita alcuna indicazione utile alla loro
individuazione.
Circa la ricostruzione dell’accaduto si rimarca come il referto arbitrale, che come noto fa piena fede,
riferisce l’accaduto in modo completamente diverso. Il direttore di gara provvedeva ad espellere il
Pappalardo in quanto lo aveva colto nell’atto di colpire con una gomitata al volto un giocatore
avversario con palla lontana. Trattasi di condotta violenta, certamente volontaria ed avvenuta non
durante un’azione di gioco.
Non vi è alcun elemento concreto per poter ritenere che l’arbitro si sia basato su erronee
supposizioni.
La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo deve essere confermata e corretta appare la sua
quantificazione.
Per tali motivi la Commissione
RESPINGE
il reclamo della AS CREVOLESE, con conseguente addebito alla ricorrente della tassa di reclamo
che non risulta versata.
d) Ricorsi delle Società A.S.D. VALSESSERA e A.S.D. OCCHIEPPESE avverso decisione del
Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 31 del 13.12.2012 della Delegazione Provinciale di Biella,
in relazione alla gara VALSESSERA – OCCHIEPPESE disputata in data 9.12.2012,
Campionato di II Categoria, Girone D
Con due distinti ricorsi inviati rispettivamente in data 17.12.2012 e 19.12.2012 le Società
VALSESSERA e OCCHIEPPESE si dolgono, ciascuna per quanto di propria spettanza, del
provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato entrambe le società con la perdita della
gara e con l’ammenda per € 100 la prima e per € 150 la seconda, con l’inibizione fino al 6.3.2013 il
sig. ZAMPOLLO Daniele Assistente di parte dell’OCCHIEPPESE, con la squalifica fino al 27.2.2013
l’allenatore dell’ OCCHIEPPESE sig. MISSAGGIA Paolo, con la squalifica per quattro gare i
giocatori CALDERIA Andrea (VALSESSERA) e SCHIAPPARELLI Marco (OCCHIEPPESE) e
chiedono la revoca della perdita della gara a proprio rispettivo carico ed eventualmente la ripetizione
della stessa, nonché la revoca o riduzione di tutte le altre sanzioni
Le società ricorrenti si lamentano delle sanzioni a loro carico addebitandosi reciprocamente la
responsabilità dei fatti che hanno determinato la sospensione della gara e lo smodato
comportamento dei rispettivi tifosi. Si ritiene eccessiva l’entità della squalifica inflitta ai due giocatori
ritenuti responsabili della colluttazione da cui è scaturita la rissa. Infine, l’OCCHIEPPESE, nega che
il proprio dirigente ed il proprio allenatore abbiano fatto ingresso sul terreno di gioco rivolgendo
all’arbitro frasi scurrili.
Nella seduta del 25.1.2013, sentito da questa Commissione per averne fatto richiesta, il Presidente
della società OCCHIEPPESE ribadiva la propria posizione negando che vi fossero le condizioni per
sospendere la gara essendovi stato un semplice alterco tra due giocatori che inizialmente non
venivano individuati dall’arbitro e che venivano successivamente identificati solo in seguito
all’avvertimento che sarebbero stati incolpati i capitani.
Entrambi i reclami sono infondati e non meritano accoglimento.
Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova
e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S).
Nel caso di specie, il provvedimento del Giudice di primo grado sintetizza in modo impeccabile il
chiaro rapporto ed il supplemento compilati dal direttore di gara in cui si descrive con precisione la
colluttazione intercorsa tra il CALDERIA e lo SCHIAPPARELLI, la conseguente rissa tra giocatori ed
il tentativo posto in essere da parte di taluni giocatori dell’OCCHIEPPESE di aggredire l’arbitro tanto
da richiedere l’intervento a protezione di un giocatore del VALSESSERA. Detti fatti erano stati
preceduti di un solo minuto dal contemporaneo ingresso in campo dell’Assistente di parte e
dell’allenatore dell’OCCHIEPPESE che si abbandonavano a proteste accompagnate da insulti
volgari.
Tutte le sanzioni applicate dal Giudice Sportivo trovano pertanto piena giustificazione negli atti di
gara e meritano piena conferma.
Infine, le differenti sanzioni pecuniarie inflitte dal Giudice Sportivo sono giustificate dal
comportamento dei dirigenti dell’OCCHIEPPESE che, unito a quello di tifosi e giocatori di entrambe
le squadre, offre un pessimo esempio di disprezzo dei valori dello sport.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare,
RIGETTA
i reclami delle società VALSESSERA e OCCHIEPPESE dichiarando ciascuna di esse tenuta al
pagamento della relativa tassa che non risulta versata.
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