COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 31.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società AC BRESSANA ASD Camp. Juniores Reg. Gir. D gara del 9-1-2013 tra AC Bressana ASD / Centro Schuster C.U. n. 39 del CRL datato 17-01-2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 31.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società AC BRESSANA ASD Camp. Juniores Reg. Gir. D gara del 9-1-2013 tra AC Bressana ASD / Centro Schuster C.U. n. 39 del CRL datato 17-01-2013 La società AC BRESSANA ASD ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato sino al 13.3.2013 l'allenatore, RICCI Gabriele, lamentando che la squalifica è eccessiva in relazione al comportamento dallo stesso tenuto al termine della gara. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva : dal rapporto arbitrale emerge chiaramente che l'allenatore, RICCI Gabriele, al termine della gara ha spinto un calciatore della squadra avversaria con le mani appoggiate sul volto e sul petto, insultandolo. Tale comportamento giustifica ampiamente la squalifica allo stesso comminata dal GS che merita di essere pertanto confermata Tutto quanto premesso, RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa se non ancora versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it