COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 31.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società SAN BIAGIO MONZA 1995 Camp. Calcio a 5 C1 Gir. A gara del 14-01-2013 tra San Biagio Monza / Bergamo calcio a 5 C.U. n. 39 del C.R.L. datato 17-01-2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 31.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società SAN BIAGIO MONZA 1995 Camp. Calcio a 5 C1 Gir. A gara del 14-01-2013 tra San Biagio Monza / Bergamo calcio a 5 C.U. n. 39 del C.R.L. datato 17-01-2013 La società SAN BIAGIO ha proposto reclamo avverso la squalifica del calciatore SCOTTI Pietro fino al 27-02-2013 lamentando che la sanzione sarebbe eccessiva rispetto alla gravità dei fatti realmente accaduti: La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva : l'arbitro sentito a chiarimenti ha confermato quanto riportato nel referto di gara precisando in particolare che il gesto è stato volontario tanto che la distanza tra il calciatore e il direttore di gara era di 3/4 metri. La gravità del gesto giustifica, anche alla luce degli abituali criteri di valutazione della presente Commissione, la sanzione inflitta dal G.S. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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