COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 121 del 30.01.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S.D. MOGLIANESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE STRAZZELLA GIUSEPPE SEGUITO GARA MOGLIANESE/MONTEFANO DEL 13.1.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 111 del 16.1.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 121 del 30.01.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S.D. MOGLIANESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE APPLICATA AL CALCIATORE STRAZZELLA GIUSEPPE SEGUITO GARA MOGLIANESE/MONTEFANO DEL 13.1.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 111 del 16.1.2013) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore STRAZZELLA Giuseppe, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per sei gare effettive per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S.D. Moglianese chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi si sarebbe limitato a protestare nei confronti dell’arbitro, sfiorandolo finanche, ma senza null’altro. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che il calciatore Strazzella, in occasione dell’espulsione di un suo compagno di squadra, gli si avvicinò protestando, appoggiandogli altresì lievemente le mani sul petto, senza neppure spostarlo. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto il calciatore Strazzella responsabile della violazione ascrittagli, con le modalità puntualmente descritte dall’ufficiale di gara; • ritenuto che la condotta del ridetto tesserato vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale; • ritenuto pertanto di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata; P.Q.M. in accoglimento del gravame come sopra proposto dalla S.S.D. Moglianese, riduce la squalifica del calciatore STRAZZELLA Giuseppe a due giornate di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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