COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 121 del 30.01.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. T.S. CANDELARA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15 MARZO 2013 APPLICATA AL CALCIATORE BADEI SIMONE SEGUITO GARA TORRE SAN MARCO/TS CANDELARA DEL 13.1.2013 COPPA MARCHE TERZA CATEGORIA (Delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Pesaro – Com. Uff. n. 58 del 15.1.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 121 del 30.01.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. T.S. CANDELARA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15 MARZO 2013 APPLICATA AL CALCIATORE BADEI SIMONE SEGUITO GARA TORRE SAN MARCO/TS CANDELARA DEL 13.1.2013 COPPA MARCHE TERZA CATEGORIA (Delibera Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Pesaro – Com. Uff. n. 58 del 15.1.2013) Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Pesaro, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore BADEI Simone, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 15 marzo 2013 per il comportamento da questi tenuto, al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. T.S. Candelara chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, deducendo la tenuità del fatto contestatogli. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che, a fine gara, il Badei lo affiancò, appoggiandogli il petto alla schiena e spingendolo leggermente due o tre volte così da fargli perdere l’equilibrio, senza peraltro proferirgli parola alcuna. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che la ricostruzione dei fatti desumibile dalle risultanze istruttorie evidenzia che la condotta del calciatore Badei si estrinsecò sostanzialmente in una smodata protesta nei confronti dell’arbitro, posta in essere in un unico contesto e priva di ulteriori e diversi contenuti; • ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. in accoglimento del gravame come sopra proposto dall’A.S.D. T.S. Candelara riduce la squalifica del calciatore BADEI Simone a tre giornate di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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