F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086/CGF del 09 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 164/CGF del 06 Febbraio 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL S.S.A.R.L. SAN BASILIO PALESTRINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. DI GIOACCHINO LUCA SEGUITO GARA SAN BASILIO PALESTRINA/ANZIOLAVINIO DEL 28.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 31.10.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086/CGF del 09 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 164/CGF del 06 Febbraio 2013 e su www.figc.it
2. RICORSO DEL S.S.A.R.L. SAN BASILIO PALESTRINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. DI GIOACCHINO LUCA SEGUITO GARA SAN BASILIO PALESTRINA/ANZIOLAVINIO DEL 28.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 31.10.2012)
La S.S.A.R.L. San Basilio Palestrina ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 45 del 31.10.2012 relativa alla partita San Basilio Palestrina/Anziolavinio del 28.10.2012 con la quale veniva comminata la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Di Gioacchino Luca “per avere, a gioco fermo ed in reazione, colpito con un pugno al volto un calciatore avversario”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere in via principale l’annullamento della squalifica e in via del tutto subordinata la riduzione della stessa la ricorrente ha rilevato che il calciatore in questione era stato più volte strattonato e poi colpito al volto con 1 gomitata dal calciatore avversario Grillo Mariano e che solo per errore lo aveva colpito nella concitazione della marcatura e nel tentativo di portare le mani al volto una volta ricevuta la gomitata. Il ricorso va respinto in quanto la sanzione è stata determinata in applicazione dell’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S. trattandosi di condotta violenta, così come puntualmente rilevato nel rapporto arbitrale e recepito nella decisione del Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal S.S.A.R.L. San Basilio Palestrina di Roma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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