F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 092/CGF del 16 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 165/CGF del 06 Febbraio 2013 e su www.figc.it 1) RICORSO DELL’A.S. ANDRIA BAT S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.3.2013 INFLITTA AL SIG. GIANLUCA TORMA SEGUITO GARA ANDRIA BAT/LATINA DEL 28.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 56/DIV del 30.10.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 092/CGF del 16 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 165/CGF del 06 Febbraio 2013 e su www.figc.it
1) RICORSO DELL’A.S. ANDRIA BAT S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.3.2013 INFLITTA AL SIG. GIANLUCA TORMA SEGUITO GARA ANDRIA BAT/LATINA DEL 28.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 56/DIV del 30.10.2012)
Con decisione resa pubblica con il Com. Uff. n. 56/DIV del 30.10.2012 il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico,, ha inflitto al Dirigente dell’AS Andria Bat Gianluca Torma,la sanzione della inibizione fino al 31.3.2013, a seguito della gara Andria Bat/Latina disputata il 28.10.2012, valevole per il Campionato della Lega Calcio Professionistico, Prima Divisione - Girone B, perché: ”nel primo tempo di gara, in occasione di un fallo subito da un proprio calciatore nelle adiacenze della panchina, entrava sul terreno di gioco, raccoglieva il pallone e lo scagliava contro l’autore del fallo, provocando un principio di rissa; il medesimo al termine della gara, affiancava l’arbitro e dopo averlo ironicamente applaudito, gli rivolgeva reiterate frasi offensive e minacciose (r.a.- c.c.- proc.fed.)”, sanzione aggravata per la qualifica di dirigente addetto all’arbitro. Contro tale decisione ha proposto reclamo la società Andria, lamentando la assoluta eccessività della sanzione comminata dal Giudice Sportivo, in quanto alla luce della rappresentazione dei fatti prospettata dal giudice di gara, da ritenere prevalente sui referti del c.c. e del collaboratore della Procura Federale, si evince che il comportamento posto in essere da Torma, può essere definito certamente irriguardoso, ma non offensivo e minaccioso, come riferito dagli altri collaboratori. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Osserva la Corte di Giustizia Federale che sotto un profilo strettamente procedimentale, ai sensi dell’art.35 comma 1 C.G.S. non sussiste una gerarchia delle fonti di prova, circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, posto che i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e dei collaboratori della Procura Federale, hanno tutti pari dignità ed intrinseca efficacia probatoria. Nella fattispecie in esame quindi la questione posta dalla reclamante in termini procedurali, non presenta alcuna concreta rilevanza, in quanto il Giudice Sportivo, ha correttamente utilizzato, ai fini dell’accertamento dell’addebito disciplinare, unitamente al referto dell’arbitro, il rapporto del commissario di campo ed il verbale del collaboratore della Procura Federale, che non presentano elementi di contrasto tra loro, ma concorrono in maniera convergente ed esaustiva, alla precisa ricostruzione delle fasi concitate delle intemperanze verbali del Torma nei confronti del direttore di gara. Nel merito ritiene la Corte Federale, che la condotta dell’incolpato, non può assolutamente essere declassata ad un semplice comportamento irriguardoso, perché al contrario si è trattato di una aggressione verbale connotata da un forte contenuto ingiurioso e diffamatorio tra le altre espressioni: ”ti paga il presidente del Latina”, gravemente lesiva della dignità, dell’onore e della reputazione del direttore di gara, peraltro aggravata dalla qualifica di dirigente addetto all’arbitro. Il comportamento del Torma, di notevole gravità, anche a motivo della sua qualifica dirigenziale, contrario ai fondamentali principi etici dell’ordinamento sportivo,giustifica pienamente la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Il ricorso pertanto va respinto, con addebito della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Andria Bat di Andria (Brindisi-Trani). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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