F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 092/CGF del 16 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 165/CGF del 06 Febbraio 2013 e su www.figc.it 2) RICORSO DELL’A.S. CASALE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PANI CLAUDIO SEGUITO GARA CASALE/RENATE DEL 4.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 61/DIV del 6.11.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 092/CGF del 16 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 165/CGF del 06 Febbraio 2013 e su www.figc.it 2) RICORSO DELL’A.S. CASALE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PANI CLAUDIO SEGUITO GARA CASALE/RENATE DEL 4.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 61/DIV del 6.11.2012) Con reclamo del 12.11.2012, l’A.S. Casale Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione, pubblicata sul Com. Uff. n. 61/DIV del 6.11.2012, con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha inflitto al calciatore Pani Claudio la squalifica per 3 giornate di gara per i motivi di cui allo stesso Comunicato Ufficiale. L’istante ritiene la sanzione eccessivamente afflittiva in quanto gli addebiti contestati troverebbero origine in un pronunciato stato di frustrazione del tesserato per aver lasciato in inferiorità numerica la propria squadra, comunque incompatibile con la volontà di offendere chicchessia. Sebbene il contegno contestato sia sicuramente censurabile, è pur vero che i fatti posti in essere, che hanno avuto una rilevanza limitata, possono essere considerati uniti sotto il vincolo della continuazione attesane la contestualità, motivo per cui il reclamo può essere accolto ritenendo congrua la sanzione di cui al dispositivo. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S. Casale Calcio S.r.l. di Casale Monferrato (Alessandria), riduce la sanzione inflitta al calciatore Pani Claudio a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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