F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 103/CGF del 23 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 166/CGF del 06 Febbraio 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO RENATO CURI ANGOLANA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 600,00 ALLA RECLAMANTE; – SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA EFFETTIVE AL CALCIATORE FERRANTE EDOARDO, INFLITTE SEGUITO GARA RENATO CURI ANGOLANA S.R.L./SAN CESAREO CALCIO DEL 4.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 48 del 7.11.2012 e Com. Uff. n. 49 del 9.11.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 103/CGF del 23 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 166/CGF del 06 Febbraio 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO RENATO CURI ANGOLANA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 600,00 ALLA RECLAMANTE; - SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA EFFETTIVE AL CALCIATORE FERRANTE EDOARDO, INFLITTE SEGUITO GARA RENATO CURI ANGOLANA S.R.L./SAN CESAREO CALCIO DEL 4.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 48 del 7.11.2012 e Com. Uff. n. 49 del 9.11.2012) Con atto, spedito in data 8.11.2012, la società Renato Curi Angolana S.r.l. preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 48 del 7.11.2012 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale, a seguito della gara Renato Curi Angolana/San Cesareo, disputatasi in data 4.11.2012, erano state irrogate, a carico della predetta società, le seguenti sanzioni: - ammenda di € 600; - squalifica fino al 28.11.2012, poi corretta in 3 gare effettive (vedi Com. Uff. n. 49 dell’8.11.2012) nei confronti del calciatore, Ferrante Edoardo. A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 13.11.2012, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la società Renato Curi Angolana S.r.l. faceva pervenire, in data 20.2.2012, atto di reclamo. Questa Corte ritiene che il ricorso sia infondato. Con il primo motivo di ricorso, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento blasfemo e gravemente ingiurioso nei confronti del Direttore di gara, tenuto dal predetto tesserato. Quanto, invece, alla sanzione pecuniaria, inflitta alla società ricorrente, quest’ultima non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel rapporto dell’Assistente arbitrale (peraltro, assai circostanziato) circa il comportamento, particolarmente grave e per di più reiterato, tenuto dai propri sostenitori in occasione della gara Renato Curi Angolana/San Cesareo, disputatasi in data 4.11.2012. In ordine, poi, all’entità della sanzione irrogata alla società ricorrente, si reputa che la stessa sia stata determinata in misura proporzionata rispetto alla condotta, posta in essere dai sostenitori della società ricorrente. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Renato Curi Angolana S.r.l. di Città Sant’Angelo (Pescara). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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