F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 103/CGF del 23 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 166/CGF del 06 Febbraio 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SIANO FABIO SEGUITO GARA POL. CALCIO BUDONI/GINNASTICA E CALCIO SORA DELL’11.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 14.11.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 103/CGF del 23 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 166/CGF del 06 Febbraio 2013 e su www.figc.it
2. RICORSO A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SIANO FABIO SEGUITO GARA POL. CALCIO BUDONI/GINNASTICA E CALCIO SORA DELL’11.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 51 del 14.11.2012)
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 51 dell’11.11.2012, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, in relazione alla gara Budoni/Sora del dell’11.11.2012, ha inflitto al calciatore Siano Fabio la squalifica per 3 gare effettive per “avere al termine della gara rivolto in modo plateale gesto irridente all’indirizzo di un A.A. venendo quasi a contatto fisico col medesimo”. La società reclamante evidenziava, sostanzialmente, attraverso i propri motivi di doglianza, che la sanzione applicata dal Giudice di prime cure appariva eccessiva in relazione alla tenuità della condotta posta in essere dal proprio calciatore e, pertanto, chiedeva una riduzione della squalifica. Ciò premesso, questa Corte, fermo restando la censurabilità del gesto posto in essere dal Siano, ritiene che la sanzione irrogata possa essere mitigata. L’avere il calciatore, infatti, applaudito ironicamente il Direttore di gara, senza che vi sia stato alcun contatto fisico, come evidenziato dallo stesso nel proprio referto, integra una condotta gravemente antisportiva nei confronti dell’Ufficiale di gara come prevista e punita ai sensi dell’art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora di Sora (Frosinone), riduce la sanzione inflitta al calciatore Siano Fabio a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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