F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 103/CGF del 23 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 166/CGF del 06 Febbraio 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO CALC. MATTEO MONETA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.11.2013 INFLITTA SEGUITO GARA ROSIGNANO SEI ROSE/SAN MINIATO TUTTOCUOIO DELL’11.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 14.11.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 103/CGF del 23 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 166/CGF del 06 Febbraio 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO CALC. MATTEO MONETA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.11.2013 INFLITTA SEGUITO GARA ROSIGNANO SEI ROSE/SAN MINIATO TUTTOCUOIO DELL’11.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 14.11.2012) Il signor Matteo Moneta, calciatore della G.S.D. Rosignano Sei Rose, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 51 del 14.11.2012 relativa alla partita G.S.D. Rosignano Sei Rose/San Miniato Tuttocuoio dell’ 11.11.2012 con la quale veniva comminata allo stesso la squalifica sino al 15.11.2013 con la seguente motivazione: “a gioco fermo afferrava per il collo, con entrambe le mani, uno degli Assistenti Arbitrali esercitando una rilevante pressione. Contemporaneamente spingeva all’indietro l’Ufficiale di gara contro la rete di recinzione facendolo indietreggiare di circa due metri. La pressione delle mani sul collo, esercitata per circa cinque secondi, cagionava all’Assistente Arbitrale intensa sensazione dolorifica. Sanzione così determinata ai sensi dell’art. 19, comma IV, lettera d) C.G.S. in considerazione della estrema gravità della condotta violenta del calciatore, desumibile anche dalle particolari modalità dell’aggressione, sintomatica, detta condotta, della totale assenza nel suo autore dei principi e dei valori, ben delineati nell’art. 1 comma 1, C.G.S., che devono permeare, sempre e comunque, l’attività sportiva”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica il ricorrente ha rilevato la eccessività della sanzione in relazione alla prescrizione contenuta nella norma richiamata dal Giudice Sportivo che prevede una sanzione da otto giornate a una squalifica a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara. A dire dello stesso la sua condotta non sarebbe stata tale da giustificare una sanzione notevolmente superiore rispetto al minimo edittale previsto. Inoltre sempre a dire del ricorrente non vi sarebbe stata la valutazione delle circostanze attenuanti del caso, quale la mancata produzione di eventi effettivamente lesivi dell’incolumità fisica dell’Assistente Arbitrale. Il ricorso va respinto in quanto la sanzione appare congrua in relazione al comportamento tenuto dal ricorrente così come puntualmente riportato nel rapporto dell’Assistente dell’arbitro, non essendovi pertanto alcun motivo per distaccarsi dalla decisione assunta dal Giudice sportivo. Infatti il comportamento del ricorrente si è concretato in una condotta particolarmente violenta nei confronti di uno degli ufficiali di gara. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Matteo Moneta. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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