F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 105/CGF del 30 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 167/CGF del 06 Febbraio 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.S.D. SALINIS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NARDACCHIONE DARIO SEBASTIAN SEGUITO GARA SALINIS/ CALCIO A 5 MANFREDONIA DEL 10.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Nazionale Calcio a 5 – Com. Uff. n. 184 del 13.11.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 105/CGF del 30 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 167/CGF del 06 Febbraio 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.S.D. SALINIS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NARDACCHIONE DARIO SEBASTIAN SEGUITO GARA SALINIS/ CALCIO A 5 MANFREDONIA DEL 10.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Nazionale Calcio a 5 - Com. Uff. n. 184 del 13.11.2012) L'A.S.D. Salinis, partecipante al Campionato di Serie B della Divisione Calcio a 5, ricorre a questa Corte, nell'interesse del proprio calciatore, Nardacchione Dario Sebastian, punito dal Giudice Sportivo con la squalifica per 3 giornate perchè ritenuto responsabile di ''atto di violenza nei confronti un avversario a gioco fermo'' (Com. Uff.n. 184 del 13.11.2012). Sostiene che il proprio tesserato non abbia commesso l'infrazione addebitatagli e chiede l'annullamento o comunque la riduzione della sanzione allo stesso comminata. L'appello, fondato, va accolto in quanto dai documenti ufficiali in atti - rapporto di gara e relativo supplemento - non può desumersi, con tranquillante certezza, la riconducibilità della condotta ascritta all'incolpato nel paradigma normativo dell'art.19 ,comma 4, lett. b) C.G.S.. L 'atto di violenza, infatti, in quanto tale, comporta l'estrinsecazione di una volontà inequivocabilmente diretta a ledere, in misura più o meno grave, l'integrità fisica del destinatario mentre dal supplemento redatto dall'arbitro, che integrava una originaria motivazione circa il provvedimento di espulsione da lui adottato nei confronti del Nardacchione e del suo avversario, si evince testualmente che i due calciatori, finiti a terra nel corso di un'azione di gioco, ''si scalciavano reciprocamente''. E' evidente come da tale chiarimento non sia possibile escludere che quanto accaduto sia stata conseguenza della dinamica della caduta o di movimenti scomposti ed istintivi ad essa ricollegabili. Mancando, quindi,la sicurezza in ordine alla sussistenza di una volontà finalizzata al compimento dell'infrazione, va accolto il gravame riducendo la squalifica irrogata al Nardacchione da 3 ad 1 giornata automaticamente derivante dalla subita espulsione; la tassa va restituita. La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Salinis di Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trani) riduce la sanzione inflitta al calciatore Nardacchione Dario Sebastian alla squalifica per 1 giornata di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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