F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 113/CGF del 14 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 168/CGF del 06 Febbraio 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL SIG. SANDRO CORSI (PRESIDENTE A.S.D. OLYMPIA THYRUS) AVVERSO LA REGOLARITÀ DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA TENUTASI IL 26 NOVEMBRE 2012

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 113/CGF del 14 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 168/CGF del 06 Febbraio 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL SIG. SANDRO CORSI (PRESIDENTE A.S.D. OLYMPIA THYRUS) AVVERSO LA REGOLARITÀ DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA TENUTASI IL 26 NOVEMBRE 2012 Con atto pervenuto a mezzo fax in data 29.11.2012 alla Corte di Giustizia Federale, il sig. Corsi Sandro annunciava reclamo avverso la regolarità dell’Assemblea Ordinaria Elettiva del Comitato Regionale Umbria tenutasi il 26.11.2012, chiedendo al contempo, copia di tutti gli atti relativi alla predetta Assemblea. L’Ufficio di Segreteria della Corte, provvedeva, quindi, ad inoltrare al ricorrente, il quale confermava la ricezione, copia della documentazione richiesta e pervenuta il 3.12.2012 da parte del Comitato Umbro. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il Corsi, con nota trasmessa il 13.12.2012, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal sig. Corsi Sandro dichiara estinto il procedimento e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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