F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 113/CGF del 14 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 168/CGF del 06 Febbraio 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO DELL’A.C.D. CITTA’ DI VITTORIA AVVERSO DECISIONI COLLEGIO ARBITRALE SEGUITO CONTROVERSIA ECONOMICA CON IL SIG. RACITI ENZO (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti n. 139/12; Com. Uff. n. 1 del 5.11.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 113/CGF del 14 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 168/CGF del 06 Febbraio 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO DELL’A.C.D. CITTA’ DI VITTORIA AVVERSO DECISIONI COLLEGIO ARBITRALE SEGUITO CONTROVERSIA ECONOMICA CON IL SIG. RACITI ENZO (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti n. 139/12; Com. Uff. n. 1 del 5.11.2012) Con atto del 28.11.2012, la A.C.D. Città di Vittoria ha impugnato la decisione, pubblicata su Com. Uff. n. 1 Vertenza 139/12, con la quale il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti ha condannato la stessa al pagamento della somma di € 9.000,00 a titolo di emolumenti dovuti per la conduzione tecnica della squadra nella Stagione Sportiva 2011/2012. Sostiene la reclamante che la quantificazione sarebbe eccessiva rispetto a quanto effettivamente dovuto, pari invece ad € 7.200,00 e chiede che la decisione venga riformata sul punto. Il reclamo è inammissibile. A mente dell’art. 49, comma 4, C.G.S. le controversie relative alle indennità di cui all’art. 94 ter N.O.I.F., tra le quali rientra indubbiamente quella portata all’attenzione della Corte, sono devolute, in seconda istanza, alla Commissione Vertenze Economiche alla quale, pertanto, il reclamo deve essere sottoposto. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.C.D. Città di Vittoria di Vittoria (Ragusa) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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