F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 113/CGF del 14 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 168/CGF del 06 Febbraio 2013 e su www.figc.it 6. RICORSO DELL’A.S.D. DERUTA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DAVIDE CHINEA, SEGUITO GARA LANCIOTTO CAMPI BISENZIO/DERUTA S.R.L. DEL 02.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 63 del 05.12.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 113/CGF del 14 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 168/CGF del 06 Febbraio 2013 e su www.figc.it 6. RICORSO DELL’A.S.D. DERUTA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DAVIDE CHINEA, SEGUITO GARA LANCIOTTO CAMPI BISENZIO/DERUTA S.R.L. DEL 02.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 63 del 05.12.2012) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale ha inflitto nei confronti del sig. Davide Chinea, calciatore della Società ricorrente, la sanzione della squalifica per 3 giornate di gara effettive con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 63 del 5.12.2012, “per avere, saltandogli sopra, colpito al petto con lo scarpino un giocatore avversario riverso a terra cagionando al medesimo un profondo graffio lungo circa 20 cm”. Avverso tale decisione ha interposto reclamo la società A.S.D. Deruta, contestando la ricostruzione dei fatti. In particolare pone in evidenza che il colpo contestato “risulta essere del tutto fortuito e non caratterizzato da animo violento”. Inoltre la ricorrente prospetta la giovane età del giocatore Chinea e pone in evidenza come si tratti di “atleta che ha sempre rispettato i doveri, gli obblighi e l’osservanza degli atti federali e non si sarebbe mai permesso di compiere un gesto violento nei confronti di altro tesserato”. Per tali ragioni la società ritiene “eccessiva” la squalifica inflitta, chiedendone una riduzione. Il reclamo è non è fondato e, pertanto, va respinto. Al riguardo, questa Corte rammenta che - in assenza di ogni altro elemento – il fatto storico va ricostruito per come rappresentato nel referto arbitrale, data la notoria forza probatoria peculiare del referto stesso. Il Giudice Sportivo con motivazione che riporta quella contenuta nel suddetto referto, ha correttamente fatto applicazione del disposto dell’art. 19 C.G.S., attesa la particolare gravità del fatto. Peraltro, l’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S., per i calciatori responsabili di condotta violenta - commessa durante la gara, nei confronti di altri calciatori - prevede, come sanzione minima, la squalifica per 3 giornate. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Deruta S.r.l. di Deruta (Perugia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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