F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 144/CGF del 10 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 06 Febbraio 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.S. COOP. ATLANTE AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COOP.ATLANTE/C.U.S. PISA DEL 16.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 290 del 21.12.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 144/CGF del 10 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 06 Febbraio 2013 e su www.figc.it
1. RICORSO DELL’A.S. COOP. ATLANTE AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COOP.ATLANTE/C.U.S. PISA DEL 16.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 290 del 21.12.2012)
L'A.S. Coop Atlante ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque (Com. Uff. n. 290 del 21.12.2012) che le ha inflitto la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 in quanto responsabile di gravi e ripetute intemperanze nonchè di comportamenti antiregolamentari posti in essere dai sostenitori e da un dirigente (Tonelli Jacopo) di essa reclamante in occasione della gara Coop Atlante/Cus Pisa disputata il 16.12.2012 per il Campionato Nazionale Under 21 del Calcio a 5. Contesta la descrizione degli eventi risultante dal rapporto di gara sottolineandone le
contraddizioni e le incongruenze e chiede una riduzione dell'importo sanzionatorio. L'appello, fondato, va accolto. Il C.G.S. vigente, se non per particolari violazioni disciplinari, non prevede parametri di riferimento per la determinazione quantificatoria delle sanzioni pecuniarie che, perciò vanno ricercati ''aliunde''. Un criterio ragionevolmente adottabile è il raffronto con il regime sanzionatorio seguito, in casi similari o analoghi, nell'ambito del comparto professionistico in cui l'entità delle ammende irrogate è, se non proprio uguale, molto vicina quella contestata dalla reclamante. Ciò posto, è evidente che l'importo della sanzione quantificato in primo grado si riveli eccessivo e sproporzionato non solo riguardo alla gravità delle infrazioni perseguite, ma anche e principalmente alla tipologia del contesto -Campionato Under 21 - in cui vennero commesse ed alla notoria ridotta potenzialità finanziaria di un sodalizio militante nell'area dilettantistica. L'eccesso di proporzione va pertanto corretto riducendo ad € 500,00 la sanzione già comminata alla società cui va restituita la tassa di reclamo. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S. Coop. Atlante di Grosseto, riduce la sanzione dell’ammenda a € 500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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