F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 144/CGF del 10 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 06 Febbraio 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’A.S. COOP. ATLANTE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.1.2013 INFLITTA AL SIG. TONELLI JACOPO SEGUITO GARA COOP.ATLANTE/C.U.S. PISA DEL 16.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 290 del 21.12.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 144/CGF del 10 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 169/CGF del 06 Febbraio 2013 e su www.figc.it
2. RICORSO DELL’A.S. COOP. ATLANTE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.1.2013 INFLITTA AL SIG. TONELLI JACOPO SEGUITO GARA COOP.ATLANTE/C.U.S. PISA DEL 16.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 290 del 21.12.2012)
L'A.S. Coop. Atlante ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 (Com. Uff. n. 290 del 21.12.2012) che ha inflitto al tesserato di essa reclamante, Tonelli Jacopo l'inibizione fino al 30.1.2013 perchè, quale dirigente addetto agli ufficiali di gara, in occasione dell'incontro Coop. Atlante/Cus Pisa, disputato il 16.12.2012 per il Campionato Nazionale Under 21 del Calcio a 5, manteneva un comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro, gli rivolgeva una frase offensiva e, dopo essere stato espulso, raggiungeva gli spalti persistendo nel suo atteggiamento. Contesta la descrizione degli eventi risultante dal rapporto di gara, di cui sottolinea le contraddizioni e le incongruenze, e chiede una riduzione dell'inibizione. Il reclamo non ha fondamento. La durata, infatti, del periodo della sanzione rispetta pienamente le previsioni normative in materia posto che la condotta realizzata dal Tonelli risulta non solo aggravata dalla sua specifica qualità e dalla reiterazione, ma anche dalla violazione della norma ci cui alla Circolare n.2 del 3.9.2012, punto 12/2 che impone ai tesserati espulsi di permanere fino alla fine dell'incontro nella zona degli spogliatoi, e ciò senza tener conto che parte di essa ha avuto afflittività virtuale perché coincidente con la sosta attuata per le festività natalizie. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Coop. Atlante di Grosseto. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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