CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 2 del 01/02/2013 – Rugby Viadana/Federazione Italiana Rugby
CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 2
del 01/02/2013 - Rugby Viadana/Federazione Italiana Rugby
L’Alta Corte di Giustizia Sportiva,
Composta da
Dott. Riccardo Chieppa, Presidente,
Dott. Alberto de Roberto,
Dott. Giovanni Francesco Lo Turco,
Prof. Massimo Luciani, relatore,
Prof. Roberto Pardolesi,
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio
introdotto dal ricorso iscritto al R.G. n. 30/2012, depositato in data 23 novembre 2012, proposto da Rugby Viadana S.r.l. S.s.d. contro la Federazione Italiana Rugby (F.I.R.)
per l’annullamento
della decisione della Corte Federale d’Appello F.I.R. del 24 ottobre 2012, con la quale, in rigetto dell’impugnazione proposta dalla Rugby Viadana, è stata confermata la pronuncia della Corte Federale di Prima Istanza del 27 luglio 2012, che aveva ritenuto legittima la delibera del 19 maggio 2012 del Consiglio Federale F.I.R., così confermando l’esclusione dell’odierna ricorrente dal campionato RaboDirect Pro 2012.
Vista la memoria di costituzione in giudizio della resistente Federazione Italiana Rugby - F.I.R.;
Uditi, all’udienza pubblica del 14 gennaio 2013, gli Avv.ti Guido Martinelli ed Ernesto Russo per la ricorrente Rugby Viadana, e l’Avv. Prof. Guido Valori per la resistente Federazione Italiana Rugby;
Visti tutti gli atti e i documenti di causa; Udito il relatore, Prof. Massimo Luciani;
Ritenuto in fatto
1.- Con atto depositato presso la Segreteria di questa Alta Corte in data 23 novembre 2012, Rugby Viadana S.r.l. S.s.d. (di seguito: anche Rugby Viadana) proponeva ricorso avverso la decisione della Corte Federale d’Appello F.I.R. del 24 ottobre 2012 con la quale, in rigetto dell’impugnazione proposta dall’odierna ricorrente, si confermava la pronuncia della Corte Federale di Prima Istanza del 27 luglio 2012, che a sua volta aveva ritenuto legittima la delibera del 19 maggio 2012 del Consiglio Federale F.I.R., così confermando l’esclusione della Rugby Viadana dal campionato RaboDirect Pro 2012.
1.1.- Rappresenta in punto di fatto la ricorrente che nella seduta del 6 aprile 2012 il Consiglio Federale F.I.R. bandiva la selezione per l’assegnazione ad una squadra italiana del diritto di partecipazione al campionato RaboDirect Pro 2012 per le stagioni sportive 2012/2013 e 2013/2014.
Requisiti per la partecipazione erano:
a) la costituzione in forma di società sportiva di capitali (società o franchigia affiliata o affilianda alla Federazione Italiana Rugby - di seguito anche F.I.R. o Federazione);
b) la disponibilità di un campo da gioco, con le caratteristiche di quelle prescritte per le Società partecipanti al campionato nazionale di Eccellenza, con una capienza non inferiore a 5.000 posti di cui almeno il 50% coperti;
c) la garanzia di una capacità finanziaria non inferiore a sette milioni di euro per stagione sportiva;
d) la dimostrazione di adeguata capacità logistica e organizzativa per la partecipazione ad un campionato professionistico.
Il termine ultimo per manifestare l’interesse a partecipare alla selezione era fissato per il 25 aprile 2012.
1.1.1.- Il 24 aprile 2012 la Rugby Viadana faceva pervenire la suddetta manifestazione di interesse, dichiarando di integrare i requisiti necessari per essere assegnataria del diritto di partecipazione, di volersi avvalere dello staff tecnico garantito dal bando a carico della F.I.R., nonché di essere disponibile alla sottoscrizione di un capitolato tecnico sportivo predisposto dalla Federazione. A quanto consta dal ricorso e dalla documentazione, né risulta smentito dalla resistente, nessun altro soggetto, al di fuori del ricorrente, avanzava proposta di candidatura.
1.1.2.- Con Nota del 4 maggio 2012 la F.I.R. chiedeva alla Rugby Viadana di fornire entro e non oltre la data del 14 maggio 2012 una relazione dettagliata contenente, tra l’altro, un progetto attestante la sostenibilità economica della partecipazione (con puntuale indicazione degli sponsor commerciali e istituzionali e dei relativi contributi), una descrizione della struttura della società e della suddivisione della proprietà delle quote societarie, un piano degli investimenti programmati comprensivo dell’indicazione della fonte dei ricavi nonché dei dettagli delle partnership commerciali e delle sponsorizzazioni che si intendevano proporre fino alla concorrenza dell’importo previsto dal bando. Con Nota del 10 maggio 2012 l’odierna ricorrente trasmetteva la documentazione richiesta.
1.1.3.- Il successivo 16 maggio la Commissione Verifica aspetti economici Rabo Pro 12 si riuniva al fine di verificare la sostenibilità economico-finanziaria del progetto e, riscontrando alcune lacune nella documentazione fino a quel momento prodotta, richiedeva il deposito di:
“- conferma che la voce ricavi merchandising includa anche quella per l’ospitalità;
- conferma che le somme indicate nelle dichiarazioni di intento devono ritenersi valide per ognuna della due stagioni sportive 2012/2013 e 2013/2014;
- manifestazione di volontà sulla cessione del contratto ARIX e dettaglio allo stato attuale delle somme finanziariamente ancora da incassare;
- manifestazione di volontà sulla cessione del contratto ABRAX e dettaglio allo stato attuale delle somme finanziariamente ancora da incassare;
- manifestazione di volontà sulla cessione del contratto Davide Campari Spa;
- manifestazione di volontà sulla cessione del contratto Sport Equipment;
- integrazione delle dichiarazioni di intento a copertura delle somme indicate nel business plan per quanto attiene la voce sponsorizzazioni;
- composizione della voce di costo affitti;
- copia ultimo bilancio depositato dal Rugby Viadana srl ssd unitamente alle relazioni accompagnatorie e ad un bilancio di verifica con indicazione analitica delle varie poste contabili”.
In data 18 maggio 2012, preso atto delle integrazioni così pervenute, la Commissione concludeva l’esame della candidatura proposta dalla Rugby Viadana.
1.1.4.- La ricorrente riferisce che, con comunicato stampa del 21 maggio 2012, la F.I.R. rendeva noto che il Consiglio Federale aveva respinto la candidatura della Rugby Viadana. La Società, pertanto, con Nota del 30 maggio 2012, chiedeva di essere messa a conoscenza delle determinazioni assunte dal Consiglio Federale nonché di riceverne la documentazione a suo supporto. Con Nota del 7 giugno 2012 la F.I.R. comunicava che il Consiglio Federale del 19 maggio, sentita la relazione della Commissione Verifica Aspetti Economici RaboDirect Pro 12 (che si allegava), aveva all’unanimità deciso di non accogliere la richiesta avanzata dall’odierna ricorrente, stante “la insostenibilità economico-finanziaria del progetto di candidatura presentato dalla Rugby Viadana, sul quale la suddetta Commissione ha espresso parere negativo”.
1.1.5.- A quanto consta dal ricorso, in data 25 giugno 2012 la Rugby Viadana presentava istanza di accesso agli atti, con la quale si chiedeva alla Federazione l’accesso, oltre agli atti specificamente indicati, anche a “tutti i documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti dalla Federazione che hanno indotto la stessa ad assumere la delibera del 19/05/2012”. Tale istanza veniva riproposta nella seduta del 24 luglio 2012 innanzi la Corte Federale di Prima Istanza, che disponeva l’accesso agli atti con l’ordine di immediata consegna di parte della documentazione richiesta.
1.1.6.- Con ricorso depositato il 5 luglio 2012 la Rugby Viadana chiedeva alla Corte Federale di Prima Istanza l’annullamento della delibera del Consiglio Federale F.I.R. del 19 maggio 2012, sostenendone l’illegittimità. In particolare: si contestavano analiticamente le conclusioni della Commissione Verifica Aspetti Economici RaboDirect Pro 12 in merito alla sostenibilità economico finanziaria del progetto portato avanti dalla Rugby Viadana; quanto alle sponsorizzazioni, si chiariva che la “manifestazione di volontà sulla cessione del contratto Davide Campari Spa” non era stata prodotta in termini nel corso del procedimento in quanto tardivamente fatta pervenire dallo sponsor. Questi, in ogni caso, avrebbe chiesto “di comunicare l’interesse ad una nuova sponsorizzazione procedendo ad una risoluzione consensuale del contratto con Aironi ed alla sottoscrizione di un nuovo accordo modulato in funzione del nuovo progetto” (p. 8 del ricorso in primo grado). I pretesi disavanzi di bilancio contestati dalla Commissione, inoltre, non avrebbero potuto costituire motivo di rigetto della candidatura posto che la Rugby Viadana si era obbligata a “produrre idonea garanzia fideiussoria” (p. 11 del ricorso in primo grado). Si sottolineava, poi, come la valenza pubblicistica delle attività svolte dalle Federazioni sportive nazionali ai sensi dell’art. 23 dello Statuto del CONI comportasse l’obbligo in capo ad esse del rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza e, in particolare, l’applicabilità delle norme sul procedimento amministrativo. Si lamentava pertanto che la delibera fosse viziata, in particolare, da eccesso di potere, giacché le valutazioni della F.I.R., lungi dal poter essere considerate insindacabili, rimanevano comunque soggette ai limiti connessi al divieto di manifesta contraddittorietà, illogicità e irrazionalità, nonché al divieto di disparità di trattamento. Limiti che, nella specie, si ritenevano oltrepassati.
1.1.7.- Il 18 luglio 2012 si costituiva la Federazione, sostenendo la correttezza della decisione impugnata ed insistendo per il rigetto del ricorso. Quanto alla sostenibilità economica del progetto, in particolare, si rilevava come l’adeguata fideiussione asseritamente allegata dalla ricorrente non fosse in realtà altro che “una bozza di preventivo non sottoscritto, privo di alcuna rilevanza e/o validità, sicuramente inidoneo a prestare la garanzia richiesta” (p. 5 della memoria di costituzione).
1.1.8.- In data luglio 2012 la ricorrente depositava ulteriore memoria integrativa con la quale ribadiva e precisava le proprie memorie difensive. Quanto alla fideiussione, in particolare, la Rugby Viadana ammetteva trattarsi di mero preventivo, ma rilevava che “sarebbe stato impossibile presentare un documento differente atteso il fatto che la franchigia era come noto in fase di costituzione” (p. 6 della memoria integrativa).
1.1.9.- La Corte Federale di Prima Istanza rigettava il ricorso con sent. 27 luglio 2012 n. 1. In tale pronuncia la Corte, fra l’altro, riconosceva al Consiglio Federale F.I.R. un’ampia discrezionalità nella valutazione dei requisiti dei candidati, in particolar modo sotto il profilo della loro solidità economico-finanziaria. A fronte di tale discrezionalità, compito della Corte sarebbe stato soltanto quello di “verificare se nella delibera, il Consiglio Federale abbia o meno esorbitato dai propri poteri discrezionali, sconfinando nell’arbitrio”, ipotesi che - sempre ad avviso della Corte - non si sarebbe verificata nel caso di specie.
1.1.10.- Avverso la richiamata decisione proponeva appello in data 25 settembre 2012 la Rugby Viadana. L’odierna ricorrente lamentava un’errata ricostruzione della fattispecie per omesso esame di elementi decisivi ed il correlativo difetto di motivazione. In particolare, la Corte di Prima Istanza avrebbe potuto concludere che il Consiglio Federale non aveva ecceduto nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, sconfinando nell’arbitrio, solo dopo aver valutato la sussistenza o meno nel progetto presentato dalla Rugby Viadana dei requisiti previsti dal bando. Valutazione che, invece, la Corte aveva ritenuto di non poter fare. Si richiedeva pertanto alla Corte Federale d’Appello di accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti previsti dal bando e, per l’effetto, di annullare la delibera del Consiglio Federale F.I.R. del 19 maggio 2012. A tal fine, si riproponevano le difese già avanzate in primo grado. In via subordinata, si chiedeva l’annullamento parziale della delibera impugnata, assegnando il diritto di partecipazione al Campionato RaboDirect Pro 12 per la sola stagione 2013/2014, fatto salvo il risarcimento del danno derivante dall’esclusione da quello già in corso 2012/2013.
1.1.11.- Il 18 ottobre 2012 la F.I.R. si costituiva in giudizio, sostenendo la correttezza della decisione impugnata ed insistendo per la conferma della stessa. In particolare, sottolineava la F.I.R. che la selezione in questione non poteva essere assimilata ad una procedura di evidenza pubblica, giacché compito della Federazione sarebbe stato soltanto quello di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dal Board della RaboDirect Pro 12 e di procedere alla successiva assegnazione con valutazione discrezionale. In ogni caso, la delibera impugnata era da ritenersi legittima, in quanto il Consiglio Federale aveva provveduto a valutare la candidatura della Rugby Viadana non solo seguendo le linee dell’organo di gestione internazionale della competizione, ma anche avvalendosi di commissioni tecniche in modo da garantire una selezione competente e non arbitraria. Inoltre, stante il fatto che proprio le criticità finanziarie della precedente franchigia selezionata (Aironi) avevano portato la F.I.R. a dover bandire una nuova selezione, la scelta operata doveva considerarsi non solo legittima, ma anche opportuna, in quanto la Rugby Viadana si presentava “a tutti gli effetti quale soggetto successore a titolo universale della franchigia esclusa Aironi” (p. 6 della memoria).
1.1.12.- In data 24 ottobre 2012 veniva celebrata l’udienza avanti la Corte Federale d’Appello per la discussione del richiamato ricorso avverso la sentenza della Corte di Prima Istanza. Nel corso di tale udienza le parti illustravano i motivi già esposti. La Corte si ritirava quindi in camera di consiglio per deliberare e, successivamente, dava lettura del (e pubblicava il) dispositivo con il quale rigettava il ricorso.
1.1.13.- Il 23 novembre 2012, prima che fossero state rese note le motivazioni della sentenza della Corte Federale d’Appello, la Rugby Viadana proponeva ricorso a questa Alta Corte, facendo riserva “di ulteriormente allegare e dedurre (in sede di «motivi aggiunti») qualora dalla lettura delle stesse risultassero elementi in questa difesa non considerati in quanto non desumibili” (p. 5 del ricorso).
1.2.- Afferma la ricorrente che la questione sarebbe di competenza di questa Alta Corte, perché rientrerebbe nel novero delle “controversie per le quali non è possibile l’arbitrato” ai sensi dell’art. 12 bis, comma 1, dello Statuto CONI e in quanto rivestirebbe notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo nazionale in ragione delle questioni di fatto e di diritto implicate.
In primo luogo, sottolinea la Rugby Viadana che la questione è relativa ad un interesse legittimo, in quanto la Federazione esercita un potere autoritativo attribuitole dalla legge nei confronti del quale l’odierna ricorrente conserva una pretesa a che tale potere sia esercitato in conformità alle norme. L’annullamento di un provvedimento amministrativo (quale sarebbe – ad avviso della Rugby Viadana – la deliberazione della F.I.R.) non potrebbe rientrare nella sfera di competenza del TNAS. Inoltre, la fattispecie in esame sarebbe comunque relativa all’iscrizione ad un campionato, materia che, ai sensi dell’art. 21, comma 14, del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva, resta devoluta alla competenza dell’Alta Corte.
In secondo luogo, la rilevanza della questione per l’ordinamento sportivo discenderebbe dalla crescente diffusione del rugby nel panorama nazionale, in particolare a seguito dell’ingresso della squadra nazionale nel c.d. “Sei Nazioni” e dalla partecipazione italiana al campionato RaboDirect Pro 12, testimoniata anche, ma non solo, dal giro di affari da esso generato.
In terzo luogo, anche le questioni di diritto connesse al ricorso risulterebbero “rilevanti e coinvolgenti l’intero ordinamento” e abbisognerebbero dunque dell’intervento di questa Alta Corte per essere tenute “in massimo conto da tutti gli organi di giustizia sportiva” (pp. 31-32 del ricorso).
1.3.- A sostegno del proprio ricorso la Rugby Viadana propone tre motivi di ricorso (lamentando la sussistenza dei requisiti previsti dal bando, l’errata ricostruzione della fattispecie per omesso esame di elementi decisivi, nonché il vizio di eccesso di potere) e così li argomenta.
Innanzitutto, sostanzialmente riprendendo le difese già prospettate nei precedenti gradi di giudizio, la ricorrente ribadisce la sussistenza nel proprio progetto di tutti i requisiti previsti dal bando, con particolare riferimento a quelli attinenti alla solidità economico-finanziaria. Lamenta in particolare l’illogicità e la contraddittorietà della delibera F.I.R. del 19 maggio 2012, “nonché di tutti gli atti a questa connessi ivi comprese le decisioni assunte dagli organi di giustizia in seno alla F.I.R.” (p. 6 del ricorso). Contesta, ancora, il presupposto - dal quale, nella controversia, avrebbe preso le mosse la difesa F.I.R. - della sostanziale continuità tra la franchigia Aironi e la Rugby Viadana.
L’odierna ricorrente lamenta poi (premettendo che le motivazioni della sentenza della Corte Federale d’Appello non le sono note) che la Corte Federale di Prima Istanza abbia operato una errata ricostruzione della fattispecie ed omesso l’esame di elementi decisivi, in quanto “non ha ritenuto di dover entrare nel merito della fondatezza della domanda presentata dalla Società limitandosi a dichiarare formalmente legittima la delibera assunta dal Consiglio Federale solo in quanto rientrante nella competenza dell’organo” (p. 17 del ricorso).
Si contesta ancora il vizio di eccesso di potere, in quanto la Federazione avrebbe “mancato completamente […] nella ponderazione degli interessi coinvolti” (p. 21 del ricorso).
Inoltre, la Rugby Viadana contesta la legittimità della scelta da parte del Consiglio Federale di concedere la partecipazione al campionato RaboDirect Pro 12 ad una franchigia a gestione federale, soluzione che, ad avviso della ricorrente, risulterebbe più gravosa per le casse della Federazione rispetto al progetto da lei precedentemente presentato e rigettato dal Consiglio Federale. Ciò avrebbe reso ancor più manifeste le gravi disparità di trattamento perpetrate dalla F.I.R. Ancora sul punto, l’odierna ricorrente ricorda che già con il comunicato stampa del 6 aprile 2012 il Consiglio Federale dava atto che, nel revocare la licenza alla franchigia Aironi e nell’approvare il nuovo bando di partecipazione, si era deliberato che, in assenza di adeguate candidature, la F.I.R. avrebbe partecipato temporaneamente con una squadra a gestione federale in modo tale da ottemperare agli impegni assunti nei confronti del RaboDirect Pro 2012. Questo, però, avrebbe dovuto tradursi, ad avviso dell’odierna ricorrente, nella predisposizione di un apposito business plan validato dal Collegio dei Revisori dei Conti Federali e nell’approvazione di una conseguente variazione al bilancio di previsione da sottoporre al CONI. L’assenza di tali adempimenti avrebbe costituito “lesione del fondamentale principio di par condicio tra concorrenti”, nonché “ingiustizia manifesta” (p. 25 del ricorso). In ultima analisi, ad avviso della ricorrente, anche la franchigia federale avrebbe dovuto possedere tutti i requisiti richiesti dal bando.
In definitiva, la ricorrente adisce questa Alta Corte affinché “in totale riforma della decisione della Corte Federale d’Appello F.I.R. […] in via principale: accerti e dichiari la sussistenza dei requisiti previsti dal bando e la sostenibilità economico-finanziaria del progetto biennale presentato dalla Società anche in relazione agli interessi compresenti nella vicenda; per l’effetto, annulli la delibera del Consiglio Federale FIR del 19/05/2012 di rigetto della candidatura presentata dal Rugby Viadana S.R.L. S.S.D. ai fini della partecipazione al Campionato Rabodirect PRO 12 ed ogni altro atto o delibera comunque connessa ed attribuisca alla Società il relativo titolo di partecipazione; in via comunque principale: ove non si ritenesse di poter più procedere all’assegnazione del diritto di partecipazione al Campionato per la stagione già in corso […] annulli in parte qua l’impugnata delibera federale assegnando alla Società ricorrente il diritto di partecipazione al Campionato per la stagione 2013/2014 […], fatto salvo il risarcimento del danno”.
2.- Il 24 novembre la Corte Federale d’Appello ha depositato le motivazioni della decisione impugnata in data 23 novembre.
Nella decisione si osserva, fra l’altro, che “a parere di questa Corte, così come della Corte di primo grado, il Consiglio Federale con il provvedimento del 19 maggio 2012 non ha violato i principi informatori della propria attività istituzionale ed ha pertanto legittimamente deliberato di escludere la ricorrente Rugby Viadana dalla Rabo Direct Pro12. Il giudizio espresso dal Consiglio Federale nella deliberazione del 19 maggio 2012 fu, infatti, il frutto di una riflessione non solo tecnica e politica (non dimentichiamo che Rugby Viadana si proponeva in modo per molti, decisivi aspetti come una «continuazione» della franchigia Aironi), ma legittimata dall’accurata valutazione della Commissione valutativa che garantiva un procedimento scevro da arbitrii o preconcetti. Nella sostanza il potere discrezionale che la FIR ha esercitato è stato bene esercitato perché frutto di un’attenta valutazione garantita da un esame obbiettivo della candidatura proposta”.
Quanto alla disparità di trattamento, osserva la Corte che “la manifestazione di interesse di Rugby Viadana si sviluppò in una fase istruttoria senza altri interlocutori” e, pertanto, l’esclusione della società dal campionato “non può integrare disparità di trattamento”, risultando peraltro un fatto “esterno al deliberato del Consiglio Federale qui impugnato […] la partecipazione diretta della FIR alla Rabo Direct Pro 12 attraverso una franchigia Federale”.
Quanto alla pretesa violazione dell’art. 23 dello Statuto del CONI, statuisce la Corte che una tale violazione non vi sarebbe stata, posto che “la competizione in parola non prende in considerazione né titoli conseguiti sul campo, né classificazioni sportive risultanti da campionati, ma coinvolge direttamente la FIR (che ha un interesse sportivo e propagandistico cui destina risorse economiche rilevanti) responsabile degli accordi ed impegni presi con il Board che organizza la manifestazione e che ne risponde, avendo la discrezionalità più ampia nelle scelte che le sono riservate”.
3. Con atto pervenuto a questa Alta Corte in data 3 dicembre 2012 si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Rugby, concludendo per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso avversario.
3.1.- Nella memoria di costituzione, la Federazione eccepisce innanzitutto l’inammissibilità del gravame, in quanto volto a trasferire dinanzi al giudice doglianze di stretto merito tecnico afferenti alla valutazione effettuata dalla Commissione di Verifica e quindi dal Consiglio.
3.2.- Nel merito, la difesa della resistente sostiene la legittimità della scelta operata dalla Federazione, in particolare alla luce del fatto che la garanzia allegata dalla Rugby Viadana era “in realtà una bozza di preventivo non sottoscritto, privo di alcuna rilevanza e/o validità, sicuramente inidoneo a prestare la garanzia richiesta” (p. 13 della memoria). Inoltre, la F.I.R. non solo aveva seguito nel corso del procedimento le linee dell’Organo di Gestione Internazionale della Manifestazione, ma si era anche avvalsa di una commissione tecnica in modo da garantire una selezione competente e non arbitraria. In ogni caso, la Federazione non poteva considerarsi chiamata ad effettuare una procedura di evidenza pubblica, limitandosi il suo compito alla selezione di una squadra o franchigia in grado di dimostrare di avere tutti i requisiti richiesti dal Board della RaboDirect Pro 12, secondo una valutazione eminentemente discrezionale.
Infine, la scelta sarebbe stata non solo legittima, ma anche opportuna, stante la necessità di verificare con particolare rigore la solidità economico finanziaria della squadra eligenda, in particolar modo alla luce della pregressa esperienza con Aironi e all’impegno economico cui la stessa F.I.R. si espone nel momento in cui effettua tale designazione.
Quanto alla pretesa disparità di trattamento, la Federazione sottolinea come la Rugby Viadana sia stata l’unica società ad avere manifestato interesse alla candidatura per il RaboDirect Pro 12 e che nessuna disparità di trattamento poteva verificarsi stante l’assenza di altri candidati. Né “altra candidata” potrebbe considerarsi la franchigia federale, giacché la sua stessa costituzione è stata decisa dopo avere constatato l’assenza di una compagine idonea.
4.- Il ricorso è stato ritualmente discusso all’udienza del 14 gennaio 2013.
In tale sede, la Rugby Viadana sottolineava di aver ritenuto di non dover integrare le proprie difese con ulteriori motivi a seguito del deposito della motivazione della sentenza della Corte Federale d’Appello per non aver rinvenuto nella decisione de qua vizi ulteriori rispetto a quelli già evidenziati nel ricorso. Essa insisteva nelle difese già esposte.
La resistente, a sua volta, insisteva nelle conclusioni già proposte e ribadiva gli argomenti spesi nelle difese scritte.
Considerato in diritto
1.- Con atto depositato presso la segreteria di questa Alta Corte in data 23 novembre 2012, Rugby Viadana S.r.l. S.s.d. proponeva ricorso avverso la “delibera del Consiglio Federale F.I.R. del 19/05/2012 di rigetto della candidatura presentata dal Rugby Viadana S.r.l. s.s.d. […] come confermata dapprima con sentenza nr. 1 ss. 2012/2013 della Corte Federale di Prima Istanza F.I.R. e, successivamente, dalla Corte Federale d’Appello F.I.R. a mezzo dispositivo nr. 1 ss. 2012/2013”.
Deve preliminarmente osservarsi che la questione ben può essere devoluta alla competenza di questa Alta Corte, considerata la natura delle situazioni soggettive dedotte in giudizio, l’oggetto della controversia (iscrizione ad un campionato) e l’oggettiva importanza delle questioni, di fatto (connesse al prestigio della competizione) e di diritto (connesse al tema dei requisiti di partecipazione a competizioni sportive) da scrutinare.
Tanto premesso, va comunque osservato che appare lecito dubitare della procedibilità del ricorso. L’odierna ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte Federale d’Appello prima che fosse depositata la relativa motivazione, facendo riserva di ulteriormente allegare e dedurre a seguito di tale deposito. I “motivi aggiunti”, però, non sono mai stati prodotti (e il termine per la loro proposizione appare scaduto) e, pertanto, le difese della ricorrente costituiscono sostanzialmente una riproposizione di quanto già dedotto nel giudizio di primo grado.
Giova ricordare, però, che il ricorso a questa Alta Corte si configura come un rimedio di carattere impugnatorio, inteso a rilevare i profili di illegittimità delle pronunce censurate. Tale caratteristica del ricorso all’Alta Corte si deduce da plurimi elementi normativi, che giova qui brevemente richiamare:
- l’art. 1, comma 2, del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva (di seguito Codice) qualifica il giudizio dinanzi l’Alta Corte come “l’ultimo grado della giustizia sportiva”;
- l’art. 1, comma 3, del Codice prevede, quale condizione di procedibilità dei ricorsi dinanzi l’Alta Corte, che si siano esauriti i ricorsi o i rimedi previsti dalla giustizia sportiva federale;
- l’art. 4, comma 1, del Codice dispone che il ricorso debba essere proposto entro trenta giorni dalla conoscenza dell’atto impugnato;
- l’art. 4, comma 4, del Codice prevede che al ricorso sia allegata copia dell’atto impugnato e delle eventuali decisioni emesse in sede federale.
Da questa caratteristica del giudizio deriva la conseguenza che il ricorrente ha l’onere di chiedere all’Alta Corte l’annullamento o la riforma dell’atto impugnato e di indicare, nei motivi di ricorso, gli specifici vizi che affliggono l’atto stesso, non potendo, invece, limitarsi a ripresentare le argomentazioni in fatto e in diritto già proposte in sede di giustizia federale.
Per utilizzare le parole della giurisprudenza amministrativa, nella quale il principio appena affermato è pacificamente accettato, “i motivi di appello che si sostanziano nella mera riproduzione delle censure già dedotte [...] e [...] motivatamente disattese sono inammissibili per genericità, atteso che l’appello ha carattere impugnatorio, con la conseguenza che le censure in esso contenute devono investire puntualmente il decisum [dell’atto impugnato] e, in particolare, precisare i motivi per i quali la decisione impugnata sarebbe erronea e da riformare” (ex plurimis: Cons. St., Sez. IV, 31 dicembre 2009, n. 9295).
Nella stessa giurisprudenza di questa Alta Corte non mancano casi nei quali è stata dichiarata l’inammissibilità di ricorsi carenti di censure specifiche avverso la decisione impugnata. Da ultimo, poi, questa Alta Corte, nella decisione n. 5 del 2011, Aprilia Volley s.r.l. c. Fipav e Lega Pallavolo Serie A Femminile, ha ribadito che “oggetto di ricorso in caso di impugnativa di decisione federale può essere solo la decisione finale della giustizia federale [...] Di conseguenza possono avere rilevanza in questa sede solo i profili attinenti alla decisione della Corte federale, restando gli altri inammissibili”.
In applicazione del medesimo principio, del resto, questa Alta Corte (in particolare, con la recentissima decisione n. 1 del 2013, Crescenti, Gadda ed Erriu c. F.I.P.) ha ritenuto tempestiva l’impugnazione differita al momento in cui sopravviene la motivazione della sentenza gravata, ancora una volta testimoniando che oggetto precipuo del giudizio innanzi alla Corte è (non il rapporto sostanziale alla controversia sotteso, ma) la sentenza del giudice federale di ultima istanza.
Ciononostante, il Collegio prescinde dallo scrutinio delle questioni di rito, giacché la particolarità della questione sottoposta a questa Corte, le connesse esigenze di certezza e stabilità dei rapporti giuridici implicati nella controversia e l’evidenza dell’infondatezza del gravame suggeriscono di scrutinare il merito della questione.
In questo la Corte è agevolata dal fatto che la pronuncia della Corte Federale di Prima Istanza (avverso la quale sono sostanzialmente destinate le censure proposte anche con il ricorso introduttivo di questo grado di giudizio) contiene argomentazioni che sono in certa misura comuni anche alla decisione della Corte Federale d’Appello. In particolare, pur riscontrandosi in quest’ultima un impianto motivazionale più ampio e articolato di quello predisposto del giudice di prime cure, deve osservarsi che le due pronunce sono sostanzialmente sovrapponibili quanto ai profili esaminati e (almeno nelle grandi linee) alle motivazioni offerte.
2.- È possibile, dunque, scrutinare la questione nel merito.
2.1.- La ricorrente si lamenta della mancata selezione come squadra idonea a partecipare ad un importante torneo internazionale, denominato RaboDirect Pro 12.
La ricorrente afferma che, nella selezione dei partecipanti, la F.I.R. avrebbe dovuto attenersi alle regole che governano l’attività federale come attività di natura pubblicistica. Ciò in quanto “le Federazioni Sportive Nazionali, pur mantenendo la natura di associazioni con personalità giuridica di diritto privato, assumono la veste di organismi di diritto pubblico per una serie di attività quali quelle indicate nello Statuto CONI e tra cui vi sono le materie di nostro odierno interesse (in particolare, provvedimenti di ammissione e controllo sul regolare svolgimento dei campionati); è ormai indubitabile, infatti, che nell’esercizio di questi poteri delegatigli dall’Ente Pubblico CONI, la F.I.R. sarebbe stata tenuta al rispetto delle norme sul procedimento amministrativo per come regolato dalla L. 241/1990 e ss. mm.” (p. 18 del ricorso).
La resistente, per contro, afferma che, per le particolari caratteristiche del torneo, la Federazione ha sostanzialmente agito come soggetto privato, tanto da essersi impegnato anche finanziariamente per la gestione di queste competizioni esterne al circuito federale e interfederale. Il rapporto tra F.I.R. e Viadana sarebbe, dunque, tra soggetti privati, in posizione di parità nel mercato. In particolare, la F.I.R. sostiene che “nella selezione per la candidabilità al Rabo12 non si può fare spendita di concetti appartenenti alle procedure ad evidenza, in ragione del particolare interesse e della compartecipazione della stessa F.I.R. al progetto” e che “nella specie la F.I.R. non ha bandito alcun concorso o selezione ma ha semplicemente chiesto manifestazioni di interesse a sottoporsi ad una valutazione di carattere discrezionale della F.I.R.” (pp. 16-17 della memoria di costituzione).
L’eccezione formulata dalla resistente non può essere condivisa, né, conseguentemente, convince l’analoga statuizione della Corte Federale d’Appello. La correzione, in questo punto, della motivazione della pronuncia gravata, comunque, non comporta alcuna conseguenza quanto al relativo decisum, che, per le ragioni appresso esposte, si appoggia su solide basi in fatto e in diritto. 2.1.1.- Innanzitutto si deve osservare che la selezione contestata è stata indetta con un atto che si autoqualifica “bando” e prevede una serie di requisiti soggettivi e oggettivi al rispetto dei quali è condizionata la selezione. Quanto alla pretesa insindacabilità della valutazione, si osservi che la previsione secondo cui la selezione sarebbe avvenuta “ad insindacabile giudizio della F.I.R.” deve essere letta alla luce dell’inciso “espletata l’istruttoria del caso”. È evidente che se il bando definiva puntualmente le condizioni di partecipazione; se fissava il termine ultimo per la manifestazione di interesse degli aspiranti partecipanti; se venivano scadenzati in maniera puntuale gli oneri il cui adempimento avrebbe costituito, per la squadra ammessa alla gara, condizione per la definitiva assegnazione; se, infine, l’assegnazione poteva legittimamente avvenire solo a fronte dell’espletamento della fase istruttoria, degli esiti di tale istruttoria era obbligata a tener conto la Federazione, ben potendo il candidato escluso richiedere l’intervento del giudice sportivo per sanzionare il mancato rispetto della procedura prestabilita nel bando.
2.1.2.- Deve osservarsi, inoltre, che la selezione dei partecipanti ad una prestigiosa competizione internazionale - pur non “professionistica” in senso tecnico - rientra a pieno titolo tra le attività istituzionali della Federazione, secondo quanto stabilito dallo stesso Statuto Federale: “La FIR ha lo scopo di promuovere, regolamentare e sviluppare in Italia il gioco del rugby, di attuare programmi di formazione di giocatori e tecnici nonché quello di promuovere e mantenere relazioni con le associazioni rugbistiche internazionali. Ha inoltre lo scopo di sviluppare l’attività agonistica finalizzata all’attività internazionale nell’ambito delle direttive impartite dall’International Rugby Board, in armonia con le deliberazioni del CIO e del CONI […] La FIR è riconosciuta dal CONI come l’unica rappresentante dello sport del Rugby, in Italia e nei rapporti internazionali.” (art. 2, commi 1, 2 e 6).
Rileva dunque ai nostri fini la previsione contenuta nell’art. 2, comma 3, dello Statuto, ai sensi del quale “Le finalità istituzionali sono attuate e perseguite nel rispetto del principio della democrazia interna e di partecipazione all’attività sportiva in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, con esclusione di qualsiasi ingerenza razziale, politica o religiosa”.
Deve pertanto ritenersi che anche nel procedimento in questione la F.I.R. fosse vincolata al rispetto di tali princìpi, che costituivano veri e propri limiti alla discrezionalità della Federazione. Non può pertanto essere condiviso il passaggio argomentativo della sentenza della Corte Federale d’Appello in cui si afferma che “la FIR, quando ha elaborato il disciplinare del 6 aprile 2012, non ha inteso affatto effettuare una procedura di evidenza, ma solo selezionare un’entità sportiva rispondente alle indicazioni a suo tempo fornite dal Board della M.C.L.”.
Resta a questo punto da chiarire se la decisione di escludere l’odierna ricorrente dalla selezione per la partecipazione al RaboDirect Pro 12 sia stata adottata al di fuori delle ipotesi previste dal bando ovvero in lesione dei principi di uguaglianza e di pari opportunità.
3.- Per entrambi i profili il ricorso è infondato. 3.1.- Si deve premettere che, per costante indirizzo di questa Alta Corte, il suo sindacato sui dati e sulle valutazioni concernenti i profili economico-finanziari della partecipazione a competizioni sportive è limitato alla verifica della manifesta arbitrarietà o irragionevolezza delle statuizioni oggetto di controversia innanzi la giustizia sportiva (cfr. decisione n. 18 del 2010, S.S.I. Vipiteno A.S.D. s.r.l. c. F.I.S.G.). In questi limiti, peraltro, un sindacato è esercitabile, sicché risulta, sul punto, non meritevole di accoglimento l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla resistente.
Tanto precisato, ad asseverare la correttezza della sentenza gravata e a rendere irrilevante l’esame degli altri profili esaminati dalla ricorrente, basta la considerazione che il bando per la selezione dei candidati alla partecipazione al RaboDirect Pro 12 prevedeva, tra i vari requisiti, anche quello di prestare “garanzia di una capacità finanziaria non inferiore a Euro 7.000.000,00 per stagione sportiva”. Perché la previsione del bando abbia un senso, la “garanzia” della quale esso parla deve essere intesa in senso tecnico. Pertanto, onde integrare tale “garanzia”, non poteva ritenersi sufficiente - per i motivi che appresso si diranno - la documentazione prodotta dalla ricorrente.
3.1.1.- Quanto alla pretesa adeguatezza della fideiussione prodotta dalla ricorrente a garantire la capacità finanziaria della Rugby Viadana, è sufficiente rilevare l’inidoneità di un mero preventivo di fideiussione a fondare un vincolo giuridico tra garante e garantito (cfr. decisione n. 18 del 2011, Ravenna Calcio s.r.l. c. F.I.G.C.).
La stessa ricorrente, del resto, ammette tale circostanza e la giustifica sostenendo che “sarebbe stato impossibile presentare un documento differente atteso il fatto che la franchigia era, come noto, in fase di costituzione” (p. 16 del ricorso). Tale assunto, però, non è condivisibile.
In primo luogo, non può ragionevolmente ritenersi che il bando intendesse esentare le franchigie in corso di costituzione dall’onere di prestare adeguata garanzia, così ponendo tali franchigie in una posizione di assoluto privilegio rispetto alle squadre o franchigie già costituite, nei confronti delle quali tale obbligo si sarebbe invece pienamente dispiegato.
In secondo luogo, non può tacersi che il ragionamento articolato dalla ricorrente appare in astratto estensibile anche a tutte le altre condizioni poste dal bando (quale, ad esempio la “dimostrazione di adeguata capacità logistica e organizzativa”), con la conseguenza che, ad accogliere la ricostruzione offerta, dovrebbe in sostanza ritenersi che i requisiti espressamente previsti dal bando a pena di esclusione dalla selezione fossero obbligatori per tutti, tranne che per le franchigie in corso di costituzione. Il che, palesemente, è irragionevole.
La constatata mancanza della fideiussione appare dirimente ai fini della presente controversia, atteso che a conclusione della sua Relazione del 18 maggio 2012, la Commissione di verifica (pur senza essersi specificamente soffermata sulla questione giuridica sopra esaminata) rilevava che “non risulta garantita la capacità finanziaria non inferiore ad € 7.000.000,00”. 3.1.2.- L’insufficienza delle garanzie offerte in merito alla solidità economico-finanziaria del progetto si dimostra, in ogni caso, anche ove si considerino i contratti di sponsorizzazione che di tale solidità avrebbero dovuto costituire i pilastri.
3.1.2.1.- La Rugby Viadana aveva inizialmente prodotto, fra gli altri, due contratti di sponsorizzazione rispettivamente negoziati da ARIX s.p.a. e da ABRAX s.r.l. Con il primo, ARIX si impegnava a versare alla Aironi s.p.a. una somma totale di euro 900.000,00, suddivisi in tre tranches annuali per il 2012, 2013 e 2014. Con il secondo, ABRAX riconosceva alla Aironi s.p.a. un corrispettivo di euro 750.000,00, da suddividersi per le stagioni sportive 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. Orbene: pur avendo fornito alla Commissione alcune utili precisazioni, la ricorrente non aveva offerto alcuna soddisfacente informazione - puntualmente richiesta dalla Commissione con Nota 17 maggio 2012 - circa lo stato attuale delle somme finanziariamente ancora da incassare, in questo modo impedendo alla Commissione la verifica dell’effettiva capacità finanziaria derivante alla Rugby Viadana dalla cessione dei contratti in esame. Nella riunione del 18 maggio 2012 rilevava, pertanto, la Commissione tecnica che “non è stato […] specificato quanto richiesto in merito agli aspetti finanziari, forse dovendo intendersi la volontà di stipulare un nuovo accordo anche in considerazione delle mutate condizioni economiche”.
Sul punto, l’odierna ricorrente non ha articolato convincenti argomentazioni contrarie.
3.1.2.2.- Quanto alla sponsorizzazione da parte della Davide Campari s.p.a., la Commissione rilevava nella medesima riunione l’insufficienza della documentazione prodotta almeno per due fondamentali profili: da una parte, non risultava dimostrata la volontà della Società di cedere il contratto originariamente stipulato con Aironi s.p.a. alla Rugby Viadana, di talché nessun diritto alla prestazione oggetto del contratto poteva presumersi in favore di questa. In secondo luogo, il contratto risultava limitato agli anni 2011 e 2012 e, pertanto, le stagioni sportive 2012/2013 e 2013/2014 (oggetto della procedura in questione) risultavano “coperte” soltanto per il primo semestre della prima stagione.
Lamenta l’odierna ricorrente di non aver potuto produrre la suddetta manifestazione di volontà perché tardivamente ricevuta dalla Davide Campari s.p.a. Pur ove si ammettesse (quod non) che una tale giustificazione possa rilevare ai fini della legittimità della delibera del Consiglio Federale (si badi che, per costante indirizzo di questa Alta Corte, l’impossibilità meramente soggettiva di produrre in termini la documentazione richiesta per l’ammissione a un campionato è del tutto irrilevante ai fini della legittimità dell’eventuale esclusione: cfr. decisione n. 11 del 2010, A.C. Sangiustese s.r.l. c. F.I.G.C.), si osserva che anche la documentazione tardivamente prodotta risulta del tutto inidonea a fondare un giudizio positivo sulla capacità finanziaria della ricorrente. In particolare, la difesa della Rugby Viadana afferma che: “in relazione […] alla contestata sponsorizzazione dell’Azienda Davide Campari Milano S.p.a., ad avviso della Commissione non vi sarebbe certezza sulla disponibilità a proseguire il rapporto già in essere con gli Aironi. Al riguardo, si rileva come la Società non era riuscita a produrre tempestivamente la richiesta documentazione che le era stata inviata dall’Azienza proprio il 18 maggio u.s. In detta nota l’Azienda chiedeva, ad ogni buon conto, di comunicare l’interesse ad una nuova sponsorizzazione procedendo ad una risoluzione consensuale del contratto con Aironi ed alla sottoscrizione di un nuovo accordo modulato in funzione del nuovo progetto”. Occorre constatare, però, che il tenore testuale della Nota in esame risulta tale da non suffragare l’argomentazione della ricorrente: “relativamente alla candidatura del Rugby Viadana […] si segnala che potremmo essere interessati ad una nuova sponsorizzazione solo dopo aver valutato il progetto e la fattibilità dell’investimento. Pertanto si chiede cortesemente di comunicare solo il potenziale interessamento di Campari e non la cessione del contratto […], fermo restando la riserva di non accettare tale progetto. Inoltre, per quanto riguarda il contratto annuale tra Aironi e Campari, essendo venuto meno l’oggetto della sponsorizzazione sarà necessario procedere alla risoluzione consensuale dello stesso con conseguente decurtazione dell’importo residuo che era a carico di Campari”. È evidente che tali dichiarazioni sono inidonee a dimostrare una qualche capacità finanziaria in capo alla Rugby Viadana, stante l’esplicita volontà di Campari di non vincolarsi al nuovo progetto. Di più: vi si afferma la volontà non di procedere alla cessione del contratto (cosa che, invece, la Rugby Viadana dava evidentemente per scontata, stante la produzione del contratto con il primo deposito di documenti), ma alla sua risoluzione consensuale, con conseguente decurtazione di quanto originariamente dovuto in favore di Aironi e non ancora versato.
3.1.2.3.- La Commissione tecnica nella seduta del 18 maggio 2012 rilevava ancora che “oltre ai contratti di cui sopra sono state allegate n. 10 lettere di intenti dalle quali risulterebbe la disponibilità a sponsorizzare la nuova franchigia con un impegno finanziario di complessivi euro 1.200.000,00 […] La natura delle dichiarazioni non appare tuttavia tale da potere consentire un preciso affidamento finanziario, infatti tutte le dichiarazioni oltre ad essere condizionate contengono esplicita finalizzazione a supporto della sola proposta alla candidatura senza evidenziare alcun obbligo precontrattuale”.
Risultano agli atti le dichiarazioni - sostanzialmente identiche - sottoscritte da: Padania Alimenti s.r.l., Gruppo Mauro Saviola s.r.l., Consorzio Casalasco s.a.c., Truzzi s.p.a., Bacchi s.p.a., Coenergia s.p.a., Sicom Informatica s.r.l., Rebel s.r.l., Cosmari s.r.l. e Recuperi Ambientali s.r.l. Vi si legge che “relativamente alla candidatura del Rugby Viadana per sé o per una franchigia da costituire, Le confermiamo […] la volontà di fare parte del pool di «SPONSOR» che sosterranno la nuova entità sportiva, che sarà prossimamente costituita, per la partecipazione alla «RABODIRECT PRO 12» […] nella eventualità che la stessa venga designata quale partecipante al Campionato 2012/2014 con un impegno finanziario di circa [euro 50.000,00; 100.000,00; 150.000,00, a seconda dell’azienda], per le prossime 2 stagioni. Consentiamo che la presente dichiarazione venga utilizzata unicamente a supporto della documentazione inviata alla Federazione Italiana Rugby per la proposta di candidatura”. È evidente anche in questo caso l’inidoneità delle affermazioni testé riportate a fondare un vincolo giuridico, ancorché di tipo precontrattuale, tra le suddette aziende e la Rugby Viadana. Conseguentemente, deve ritenersi che la Commissione tecnica non poteva fondare (come non ha fondato) la capacità finanziaria della costituenda franchigia su mere dichiarazioni di intenti, del tutto irrilevanti sul piano giuridico. Ne discende che, anche per questo profilo, la delibera di esclusione è del tutto legittima, in quanto il Consiglio Federale si è limitato a constatare l’assenza di uno dei requisiti essenziali prescritti dal bando. Bene ha fatto, pertanto, la sentenza gravata ad affermare che “il potere discrezionale che la FIR ha esercitato è stato bene esercitato perché frutto di un’attenta valutazione garantita da un esame obbiettivo della candidatura proposta”.
La fondatezza delle contestazioni della Commissione (recepite dalla decisione gravata) per i profili ora messi in luce esime dalla considerazione degli ulteriori aspetti critici della candidatura dell’odierna ricorrente da essa rilevati.
3.2- Lamenta poi la Rugby Viadana che la F.I.R. avrebbe perpetrato una grave disparità di trattamento in suo danno, in quanto i parametri per valutare la stabilità economico finanziaria del suo progetto sarebbero stati più rigidi di (e, in ogni caso, diversi da) quelli applicati alla franchigia federale “le Zebre”.
Il motivo di ricorso, fermo restando quanto sopra osservato in ordine alla dubbia procedibilità dell’intero gravame, appare particolarmente opinabile sul piano della sua scrutinabilità nel merito, atteso che, mentre la sentenza di primo grado si limitava a rilevare la possibilità, desumibile dal bando, per la F.I.R., di costituire una franchigia federale, solo la sentenza di appello argomenta diffusamente sull’assenza di violazione del principio di parità di trattamento da parte della scelta federale. In ogni caso, per le ragioni già viste sub 1 , si può comunque rilevare che il motivo, nel merito, è infondato.
3.2.1.- Quanto alla costituzione di una franchigia federale, osserva la ricorrente che “la F.I.R. avrebbe dovuto predisporre un B.P. [business plan] validato dal Collegio dei Revisori dei Conti Federali e […] approvare una conseguente variazione di bilancio di previsione da sottoporre al CONI”.
3.2.2.- La Rubgy Viadana afferma che: “Se […] all’odierna ricorrente è stata contestata qualche dichiarazione di qualche sponsor non ritenuta in linea con un vero e proprio impegno pre-contrattuale, lo stesso metro avrebbe dovuto essere utilizzato nei confronti della franchigia federale che avrebbe dovuto possedere tutti i requisiti richiesti dal bando già all’atto della delibera di assegnazione” (p. 27 del ricorso). E ancora: “i massimi organi federali hanno recentemente affermato […] che la Federazione non può farsi carico degli oneri conseguenti e che almeno il 50% dei fondi devono essere di promanazione privata ed espressione del territorio. Ancora una volta non si comprende perché simili valutazioni non siano, però, state effettuate allorquando il Consiglio Federale doveva valutare la richiesta della franchigia da parte del Rugby Viadana che […] aveva coinvolto soggetti istituzionali e privati del territorio a tutti i livelli con assoluta preponderanza di fondi dell’imprenditoria privata” (p. 29 del ricorso).
La tesi della ricorrente è infondata.
È pacifico, infatti, che la Rugby Viadana sia stata l’unica società ad avanzare proposta di candidatura per l’ammissione al campionato RaboDirect Pro 12. Se ciò è vero, nessuna disparità di trattamento poteva imputarsi al Consiglio Federale, stante l’assenza di un tertium comparationis da cui muovere per la valutazione, sotto questo profilo, dell’operato della F.I.R.
Né tertium comparationis potrebbe essere, come vorrebbe la ricorrente, la franchigia federale. Nel comunicato stampa del 6 aprile 2012 il Consiglio Federale prospettava l’ipotesi che “in mancanza di adeguate candidature” la F.I.R. avrebbe partecipato temporaneamente al campionato con una squadra a gestione federale.
La franchigia federale, dunque, poteva essere costituita soltanto in due ipotesi:
a) se nessuna squadra o franchigia affiliata o affilianda alla Federazione avesse manifestato interesse a partecipare alla gara nei termini stabiliti dal bando;
b) se una o più squadre o franchigie avessero manifestano tale interesse, ma nessuna fra queste avesse integrato tutti i requisiti prescritti dal bando a pena di esclusione dalla competizione.
È evidente che, tanto nello scenario descritto sub a), quanto nel caso concretamente verificatosi e schematizzato sub b), la costituzione della nuova franchigia federale costituiva una soluzione di riserva, un meccanismo da attivare solo nel caso in cui la modalità principale di selezione (il bando) non fosse riuscita a produrre un candidato idoneo.
Ne discende che ben poco senso avrebbe avuto pretendere dalla nuova franchigia il rispetto dei requisiti del bando. Da una parte, il fatto stesso di dover costituire una franchigia federale implicava il riconoscimento dell’impossibilità di rinvenire nel mercato un soggetto capace di integrare i suddetti requisiti. Dall’altra, trattandosi comunque di una soluzione di “chiusura”, attivata soltanto dopo l’esclusione della Rugby Viadana, non sarebbe comunque discriminatoria l’applicazione di criteri “meno rigidi”, posto che le due franchigie non sono mai state, neanche potenzialmente, in competizione tra loro. Al contrario di quanto prospettato dalla ricorrente, si direbbe che la soluzione data dalla Federazione all’impasse provocata dall’assenza di candidati idonei risulti del tutto ragionevole, in quanto l’unica capace di garantire, nelle attuali condizioni del movimento rugbystico, l’osservanza degli impegni assunti in riferimento al RaboDirect Pro 12 e la partecipazione di una formazione italiana a tale prestigiosa competizione internazionale, in attuazione delle già richiamate finalità statutarie.
P.Q.M.
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 30/2012, depositato in data 23 novembre 2012 dalla società Rugby Viadana S.r.l. S.s.d. avverso la decisione della Corte Federale d’Appello F.I.R. del 24 ottobre 2012, con la quale, in rigetto dell’impugnazione proposta dalla Rugby Viadana, è stata confermata la pronuncia della Corte Federale di Prima Istanza del 27 luglio 2012, che aveva ritenuto legittima la delibera del 19 maggio 2012 del Consiglio Federale F.I.R., così confermando l’esclusione dell’odierna ricorrente dal campionato RaboDirect Pro 2012.
RIGETTA il ricorso come in motivazione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di euro 3.000,00 a favore della parte resistente.
DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio telematica del 30 gennaio 2013.
Il Presidente Il Relatore
F.to Riccardo Chieppa F.to Massimo Luciani
Depositato in Roma il 1 febbraio 2013,
Il Segretario
F.to Alvio La Face