CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 30 gennaio 2013 promosso da: Sig. Stefano Pace / Sig. Julio Cesar Leon Dailey

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 30 gennaio 2013 promosso da: Sig. Stefano Pace / Sig. Julio Cesar Leon Dailey IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Gabriella Palmieri (Presidente) Prof. Avv. Filippo Lubrano (Arbitro) Prof. Guido Calvi (Arbitro) riunito in conferenza personale dell’11 dicembre 2012, ha pronunciato all’unanimità il seguente LODO nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1455 dell’8 giugno 2012 - 609) promosso da: Sig. Stefano Pace, con e presso l’Avv. Sergio Puglisi Maraja parte istante contro Sig. Julio Cesar Leon Dailey parte intimata non costituita FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE Con atto depositato, presso la Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, in data 8 giugno 2012, (prot. n. 1455-609), il Sig. Stefano Pace (di seguito, per brevità, anche “istante”, “ricorrente” o la “parte istante”), presentava istanza di arbitrato al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, per brevità, “Tribunale”), ai sensi dell’art. 23 del Regolamento Agenti Calciatori e del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito, per brevità, “Codice”), nei confronti del Sig. Julio Cesar Leon Dailey per sentirlo condannare al pagamento in suo favore”…per la causale di cui in narrativa, della capitale somma di Euro 100.464,20=, oltre oneri e accessori, o quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di giudizio, oltre accessori di legge, con gli interessi legali dalla domanda, al saldo.“ La parte istante nominava quale proprio arbitro, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. g), del Codice, il Prof. Avv. Filippo Lubrano. In mancanza di costituzione della parte intimata, il Presidente del Tribunale nominava arbitro della parte intimata il prof. Guido Calvi con provvedimento in data 1 agosto 2012 prot. n. 1910. Il Prof. Avv. Filippo Lubrano e il Prof. Guido Calvi accettavano l’incarico e nominavano quale terzo arbitro con funzioni di Presidente l’Avv. Gabriella Palmieri, la quale accettava l’incarico. Il Collegio Arbitrale fissava, quindi, l’udienza di discussione per il 25 ottobre 2012. Il Collegio dava, quindi, atto che nessuno era presente per la parte intimata, sebbene regolarmente avvisata dell’udienza stessa. Nel corso dell’udienza la parte istante dichiara espressamente di aderire alla procedura arbitrale disciplinata dal Codice e di accettare la composizione del Collegio arbitrale, dichiarando, inoltre, di non avere alcun motivo di ricusazione nei confronti dei componenti del Collegio. Il Collegio Arbitrale rinviava il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, del Codice. L’Avvocato della parte istante, Sergio Puglisi Maraja, riferiva di essere stato contattato per le vie brevi dal giocatore e di avere conoscenza della società presso la quale quest’ultimo militava e chiedeva, pertanto, termine per notificare nuovamente l’istanza di arbitrato. Il Collegio concedeva, pertanto, termine sino al 5 novembre 2012 per la notifica alla parte intimata dell’istanza di arbitrato, unitamente alla copia del verbale dell’udienza del 25 ottobre 2012, riservandosi ogni ulteriore provvedimento. All’udienza dell’11 dicembre 2012, fissata successivamente con provvedimento collegiale, la parte intimata non compariva. La parte istante – come risulta dal verbale della predetta udienza dell’11 dicembre 2011 – dimostrava di avere adempiuto all’onere di provvedere alla regolare notifica dell’istanza di arbitrato e del verbale dell’udienza del 25 ottobre 2012 alla parte intimata, producendo l’avviso di compiuta giacenza della raccomandata inviata, in data 29.10.2012, alla parte presso l’A.C.R. Messina s.r.l, nella sua sede di Via Comunale S. Filippo (squadra presso la quale al momento militava la parte istante). La parte istante, inoltre, chiedeva al Collegio, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del Codice, di pronunciarsi in via cautelare, disponendo il sequestro di eventuali somme di pertinenza della parte intimata presso il Fondo di fine carriera in Roma, nonché di eventuali compensi dovuti dalla società A.C.R. Messina s.r.l. La parte istante, inoltre, depositava tre preavvisi di fattura, rispettivamente, in data 1 settembre 2010 per l’importo di € 35.969,11, in data 1 marzo 2011 per l’importo di € 44.705,11, in data 1 marzo 2011 l’importo di € 43.077,66. La parte istante autorizzava il Collegio a rendere anticipatamente noto il solo dispositivo, comunicando successivamente il testo integrale del lodo, contenente i motivi della decisione, entro il 31 gennaio 2013. La parte intimata, il calciatore Julio Cesar Leon Dailey, pur regolarmente intimato (a tal fine il ricorrente ha depositato gli avvisi delle raccomandate, anche internazionali,) e, pur avendo regolarmente ricevuto le successive comunicazioni da parte della Segreteria del TNAS, non si costituiva. In base a quanto previsto dall’art. 20, comma 5, del Codice, si considerava, pertanto, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione e il Collegio Arbitrale si riservava la decisione. Con l’ordinanza in data 11 dicembre 2012, il Collegio, visti gli artt. 12, 12- bis e 12-ter dello Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, adottato dal Consiglio Nazionale il 2 febbraio 2012 e approvato in data 10 maggio 2012 con decreto firmato dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport; visto il Codice, a scioglimento della riserva assunta in merito all’istanza cautelare ex art. 23, comma 1, del Codice presentata dalla parte istante nell’udienza dell’11 dicembre 2012; ritenuto sussistere, ad una sommaria delibazione, i requisiti previsti dal citato art. 23 sia con riferimento al periculum in mora, poiché l’intimato non si era mai presentato alle udienze innanzi a questo Tribunale, sebbene regolarmente citato, né aveva dato seguito alle comunicazioni e alle notifiche regolarmente effettuate nei suoi confronti, sia con riferimento al fumus boni iuris, accoglieva l’istanza cautelare e, per l’effetto, disponeva il sequestro di eventuali somme di pertinenza della parte intimata presso il Fondo di fine carriera in Roma, nonché il sequestro di eventuali compensi dovuti dalla società A.C.R. Messina s.r.l. fino alla concorrenza della somma richiesta con l’istanza di arbitrato. DIRITTO 1. Come ricordato nel riepilogo dei fatti di causa, l’istante ha attivato la procedura arbitrale ex art. 23 del Regolamento Agenti Calciatori vistosi “costretto” a seguito del perdurante inadempimento della parte intimata, Sig. Julio Cesar Leon Dailey. Assumeva, infatti, l’istante che, con mandati, rispettivamente in data 10/12/2007 (doc. 1 del fascicolo della parte istante) e in data 30/1/2009 (doc. 2 del fascicolo della parte istante), il Sig. Julio Cesar Leon Dailey aveva conferito all’agente di calciatori Sig. Stefano Pace mandato affinché lo stesso curasse i propri interessi relativamente ai tesseramenti presso società di calcio professionistiche; tali mandati erano regolarmente depositati presso la F.I.G.C.—Commissione Agenti di Calciatori, giusti timbri apposti sui frontespizi degli stessi in pari data. L’attività oggetto dei mandati veniva regolarmente espletata, in quanto, con l’ausilio della parte istante, in data 1/7/2008, il calciatore Julio Cesar Leon Dailey sottoscriveva contratto di prestazione sportiva con la società Parma P.C. Spa dalla stagione sportiva 2008/2009 e fino al 30 giugno 2012 (doc. 3 del fascicolo della parte istante). Nel mandato conferito, il compenso dell’agente parte istante era globalmente quantificato in una percentuale del 5% del corrispettivo annuo lordo del calciatore, per ognuna delle stagioni contrattuali (stagione sportiva 2008/2009 compenso lordo € 536.879,00 pari a netti € 200.00,00; stagioni sportive 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 compenso lordo pari a € 718.428,00 pari a netti € 400.000,00) . Il compenso veniva integralmente saldato solamente per la stagione sportiva 2008/2009, mentre per la stagione 2009/2010 veniva corrisposto parzialmente per un importo di € 7.000,00=, oltre oneri ed accessori, lasciando uno scoperto di € 28.821,40=, oltre oneri ed accessori. Per le stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012, invece, nulla era corrisposto dal calciatore Julio Cesar Leon Dailey all’agente Sig. Stefano Pace . La parte istante chiedeva, pertanto, la corresponsione del compenso residuo relativo alla stagione 2009/2010 e il saldo totale delle stagioni 2010/2011 e 2011/2012 per un importo complessivo di € 100.464,20=, oltre oneri ed accessori di legge, o per la maggior somma eventualmente accertata in giudizio. L’istante faceva, inoltre, presente che il calciatore Julio Cesar Leon Dailey, pur sollecitato, non aveva provveduto, sino all’udienza dell’11 dicembre 2012, a corrispondere al signor Stefano Pace, l’indicato importo dovuto. 2. L’istanza di arbitrato è fondata e, pertanto, è meritevole di accoglimento. Come si è già detto, l’istante ricorre al fine di ottenere il compenso relativo all’attività svolta in qualità di agente e finalizzata al tesseramento del calciatore Julio Cesar Leon Dailey, effettivamente avvenuto, con decorrenza dalla stagione sportiva 2008/2009 e fino al 30 giugno 2012, in base al contratto stipulato con la società Parma F.C. s.p.a. in data 1 luglio 2008, depositato agli atti del presente giudizio arbitrale dall’istante. Risulta dagli atti di causa che, con mandati, rispettivamente in data 10/12/2007, (doc. 1 del fascicolo della parte istante) e in data 30/1/2009 (doc. 2 del fascicolo della parte istante), il Sig. Julio Cesar Leon Dailey conferiva all’agente di calciatori Stefano Pace mandato affinché lo stesso curasse i propri interessi relativamente ai tesseramenti presso società di calcio professionistiche; tali mandati erano regolarmente depositati presso la F.I.G.C.— Commissione Agenti di Calciatori, giusti timbri apposti sui frontespizi degli stessi in pari data. L’attività oggetto dei mandati veniva regolarmente espletata, in quanto, come si è già detto, con l’ausilio della parte istante, in data 1/7/2008, il calciatore Julio Cesar Leon Dailey sottoscriveva contratto di prestazione sportiva con la società Parma P.C. Spa (doc. 3 del fascicolo della parte istante). Nel mandato conferito, il compenso dell’agente parte istante era globalmente quantificato in una percentuale del 5% del corrispettivo annuo lordo del calciatore, per ognuna delle stagioni contrattuali. Il compenso veniva integralmente saldato solamente per la stagione sportiva 2008/2009, mentre per la stagione 2009/2010 veniva corrisposto parzialmente per un importo di € 7.000,00=, oltre oneri ed accessori, lasciando uno scoperto di € 28.821,40=, oltre oneri ed accessori. Per le stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012, invece, nulla era corrisposto dal calciatore Julio Cesar Leon Dailey all’agente Sig. Stefano Pace . Pertanto, la parte istante chiedeva la corresponsione del compenso residuo relativo alla stagione 2009/2010 e il saldo totale delle stagioni 2010/2011 e 201 1/2012 per un importo complessivo di € 100.464,20=, oltre oneri ed accessori di legge e, comunque, per quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di giudizio, oltre accessori di legge. L’istante faceva, inoltre, presente che il calciatore Dailey Julio Cesar Leon, pur sollecitato, non vi aveva provveduto, sino all’udienza dell’11 dicembre 2012 3. Il Collegio rileva, inoltre, che il Sig. Julio Cesar Leon Dailey, pur se ritualmente intimato in tutte le fasi del procedimento arbitrale, non si è costituito, né conseguentemente, ha prodotto alcun atto difensivo o argomento o contestazione, totale o parziale, dell’azionata pretesa di parte istante. Il Collegio, pertanto, ai sensi dell’art. 116, comma 2, del c.p.c., il quale prevede che “il giudice può desumere argomenti di prova.., in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo”, considera significativa tale circostanza e ritiene che essa costituisca, con la ragionevole prudenza che deve necessariamente presiedere al relativo apprezzamento, secondo quanto dispone il primo comma del citato art. 116 (“il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento... “), un consistente elemento di prova, unitamente a quanto già dimostrato dagli atti di causa depositati dalla parte istante, in ordine al contestato inadempimento dell’intimato Julio Cesar Leon Dailey nei confronti del sig. Stefano Pace (in linea con quanto statuito da questo Tribunale, in fattispecie analoghe, con i lodi Tinti e. A.C. Mantova in data 22 febbraio 2010; Petrin c. A.C. Mantova s.r.l. in data 20 luglio 2010; Orlandini c. A.C. Siena s.p.a. in data 3 agosto 2011). 4. Risultando, pertanto, accertata l’esistenza e l’inadempimento dell’obbligazione pecuniaria a carico della parte intimata, il Sig. Julio Cesar Leon Dailey deve essere condannato al relativo pagamento della somma di euro 123,751,88 (centoventitremila settecentocinquantuno,88=), oltre IVA, come previsto dai mandati stipulati fra le parti e dal contratto stipulato fra la parte intimata e la società Parma F.C. s.p.a. acquisiti agli atti del presente giudizio. L’intimato va, altresì, condannato a corrispondere, su tale somma, gli interessi, relativi ai ritardi dei pagamenti delle transazioni commerciali ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, “attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”; disciplina applicabile alla fattispecie in esame, sia perché le disposizioni del D.Lgs. n. 231/2002 citato regolano “...ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale” (art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 231/2002 citato) e per transazione commerciale devono intendersi “... i contratt4 comunque denominati, tra imprese... “ (art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 231/2002 citato) e per “imprenditore” deve intendersi “...ogni soggetto esercente un ‘attività economica organizzata o una libera professione...” (art. 2, comma 1, lett. e), citato); sia in conformità all’orientamento di questo Tribunale (lodi Gabetto e. A.C. Mantova in data 29 aprile 2010; Pagliari c. Reggina Calcio s.p.a. in data 14 luglio 2010; Pasqualin e. Gallipoli Calcio s.r.l. in data 21 luglio 2010; Orlandini c. A.C. Siena s.p.a. in data 3 agosto 2011 citato; Carpeggiani c. Schelotto in data 6 giugno 2012). L’art. 4 citato prevede espressamente, al primo comma, che “ gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”. Nel caso di specie l’istante ha indicato il momento della maturazione del credito alla data dell’istanza (conclusioni a pag. 4 dell’istanza di arbitrato) e, quindi, all’8 giugno 2012 (data di deposito dell’istanza arbitrale). Non vi sono ragioni per disattendere tale indicazione, che coincide, peraltro, quasi perfettamente con il termine della stagione 2012 e del contratto stipulato fra la parte intimata e la società Parma F.C. s.p.a (30 giugno 2012). Dall’8 giugno 2012 decorrono, pertanto, gli interessi. 5. Le spese di lite e quelle arbitrali seguono la soccombenza sono poste a carico della parte intimate e liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, all’unanimità e definitivamente pronunciando, così dispone: a) in accoglimento dell’istanza di arbitrato proposta dal Sig. Stefano Pace, condanna il Sig. Julio Cesar Leon Dailey a corrispondere al Sig. Stefano Pace la somma di euro di euro 123,751,88 (centoventitremila settecentocinquantuno,88=), oltre IVA, e interessi legali dall’8 giugno 2012 e sino all’effettivo soddisfo; b) condanna il Sig. Julio Cesar Leon Dailey al pagamento delle spese di lite in favore del Sig. . Stefano Pace nella misura complessiva di euro 800,00 (ottocento/00), oltre Iva e CPA come per legge; e) condanna il Sig. Julio Cesar Leon Dailey, fermo il vincolo di solidarietà fra le parti, al pagamento delle spese e degli onorari degli Arbitri, liquidati complessivamente in € 3.000,00 (tremila); d) condanna, altresì, il Sig. Julio Cesar Leon Dailey al pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo Sport; e) dispone che i diritti amministrativi versati dalla parte istante siano incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport. Così deciso in Roma, il giorno 30 gennaio 2013, in conferenza personale degli Arbitri e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicate. F.to Gabriella Palmieri - Presidente F.to Filippo Lubrano - Arbitro F.to Guido Calvi – Arbitro
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