CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 14 gennaio 2013 promosso da: Sig. Vincenzo Italiano e Calcio Padova SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 14 gennaio 2013 promosso da: Sig. Vincenzo Italiano e Calcio Padova SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio
IL COLLEGIO ARBITRALE
PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – PRESIDENTE
PROF. AVV MASSIMO COCCIA – ARBITRO
AVV. AURELIO VESSICHELLI – ARBITRO
nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento prot. n. 1991 del 6 agosto 2012 – 630 promosso da:
Sig. Vincenzo Italiano, nato a Karlshrue (Germania) il 10.12.1977, C.F. TLN VCN 77T10 Z112Z, residente in Verona alla via Cà di Cozzi n.6/a, e Calcio Padova S.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Presidente del C.d.A., Signor Marcello Cestaro, con sede in Padova, via Nereo Rocco n.60, P.IVA 00681290284, entrambi rappresentati e difesi dall’Avv. Mattia Grassani elettivamente domiciliati presso il di lui studio in Bologna alla via Dè Marchi n.4/2 Istanti
CONTRO
Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C.- con sede in Roma, via Gregorio Allegri n.14, C.F. 05114040586, P.IVA 01357871001, in persona del Presidente, Dottor Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Panama n.58
intimato
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con decisione emessa dalla Corte di Giustizia Federale, a mezzo dei Comunicati Ufficiali nn. 002/CGF del 6 luglio 2012 e 033/CGF del 27 agosto 2012, venivano irrogate le seguenti sanzioni a danno delle odierne parti istanti: la squalifica per anni tre a carico del Signor Vincenzo Italiano e la penalizzazione di n.2 punti in classifica a carico del Calcio Padova S.p.a..
In particolare, i fatti posti alla base delle decisioni degli organi della giustizia sportiva risultano essere emersi nel corso delle indagini penali svolte relativamente al filone di inchieste ribattezzate dai mediacalcio-scommesse.
In seguito alla decisione della Corte di Giustizia Federale, le parti istanti proponevano l’istanza di arbitrato (prot. n.1991 del 03.08.2012), con riserva sui motivi, rassegnando le seguenti conclusioni: «[…] che L’On.le TNAS, previo esperimento del tentativo di conciliazione, in accoglimento del presente ricorso voglia annullare e/o revocare le sanzioni irrogate nei loro confronti […]».
Veniva nominato quale arbitro di parte il Prof. Avv. Massimo Coccia.
Parte intimata si costituiva nel presente giudizio con atto del 07.08.2012, prot. n. 2025, a mezzo del quale, riservandosi ulteriori deduzioni al momento della pubblicazione delle motivazioni alla base della decisione della Corte di Giustizia Federale del 6 luglio 2012 n. 002/CGF, concludeva affinché il TNAS pronunciasse la «declaratoria di inammissibilità e, comunque, il rigetto nel merito dell’istanza avversaria».
Veniva nominato quale arbitro di parte l’Avv. Aurelio Vessichelli.
Entrambi gli Arbitri nominati formulavano l’accettazione di cui all’art. 6, comma 5, del Codice;
successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Maurizio Benincasa che formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice.
Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava così composto: Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Presidente del Collegio Arbitrale), Prof. Avv. Massimo Coccia, Avv. Aurelio Vessichelli (Arbitro).
Veniva, quindi, fissata la prima udienza per il giorno 13 settembre 2012 presso la sede dell’Arbitrato.
In data 27 agosto 2012 veniva pubblicato il Comunicato Ufficiale n.033/CGF contenente la pronuncia, ed i relativi motivi, emessa dalla Corte di Giustizia Federale il 6 luglio 2012.
A fronte dell’istanza (prot. n. 2272 del 7 settembre 2012) formulata dalla difesa del Signor Vincenzo Italiano e Calcio Padova, il Collegio, vista l’adesione di parte intimata (prot. n. 2279 del 10 settembre 2012) emanava l’ordinanza del 12 settembre 2012.
Con la suddetta ordinanza,il Collegio annullava l’udienza fissata per il 13 settembre 2012;
concedeva alle parti istanti il termine del 24 settembre 2012 per il deposito di memorie contenenti le istanze istruttorie; concedeva, inoltre, alla parte intimata il termine del 4 ottobre 2012 per il deposito della replica comprensiva di ogni istanza istruttoria; fissava, altresì, la prima udienza per il giorno 8 ottobre 2012 presso la sede dell’Arbitrato.
Alla luce del Comunicato Ufficiale n.033/CGF del 27 agosto 2012, parte intimata, con la memoria del 24 settembre 2012, meglio precisava le proprie motivazioni, ribadendo le proprie richieste istruttorie, di ammissione dei testi e formulando i relativi capitoli di prova.
Parte intimata, con la propria memoria di replica del 4 ottobre 2012, esponeva le proprie ragioni avverso le tesi di controparte.
In data 8 ottobre 2012 si teneva la prima udienza presso la sede dell’Arbitrato; veniva esperito, infruttuosamente, il tentativo di conciliazione.
Il Collegio invitava le parti alla discussione sulle eccezioni preliminari e sulle istanze istruttorie.
Dopo una breve camera di consiglio, il Collegio arbitrale, riservandosi ogni altro provvedimento, ammetteva alla prova testimoniale i testi Signor Gino Nassuato, Signor Marco Turati, Signor Filippo Carobbio ed ammetteva, inoltre, l’interrogatorio libero del Signor Vincenzo Italiano.
Veniva assegnato, alla luce di tale provvedimento, il termine del 26 ottobre 2012 per la formulazione dei capitoli di prova diretta e contraria. Veniva fissata, quindi, per l’audizione dei testi e l’interrogatorio libero, l’udienza al 12 novembre 2012.
In ossequio a quanto disposto dal Collegio, parte istante e parte intimata, rispettivamente con memoria del 26 e del 24 ottobre 2012, formulavano i propri capitoli di prova.
In data 12 novembre 2012, presso la sede dell’Arbitrato si svolgeva la seconda udienza; nel corso della stessa il Collegio procedeva all’interrogatorio libero del Signor Vincenzo Italiano e all’audizione dei Signori Nassuato, Turati e Carobbio.
All’esito della fase istruttoria, su richiesta delle parti il Collegio concedeva i termini per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche.
Le parti autorizzavano, nella medesima udienza, il Collegio arbitrale a rendere anticipatamente noto il solo dispositivo.
Il Collegio si riservava, trattenendo la causa in decisione.
MOTIVI
1.
Il Signor Vincenzo Italiano e il Calcio Padova ricorrono affinché venga riformata la decisione della Corte di Giustizia Federale con la quale è stata comminata la squalifica di anni tre a carico del primo e la penalizzazione di due punti in classifica alla seconda.
Parte istante argomenta ampiamente le proprie censure, avverso la decisione della Corte di Giustizia, nella propria istanza di arbitrato e nella memoria autorizzata del 24 settembre 2012, redatta alla luce della pubblicazione delle motivazioni avvenuta in data 27 agosto 2012.
Queste le motivazioni illustrate dalle parti istanti.
Innanzitutto viene svolta la premessa secondo la quale, il deferimento di una controversia innanzi al TNAS avrebbe pieno effetto devolutivo, grazie al quale il Collegio sarebbe chiamato a giudicare non sono nei limiti della decisione emanata dal giudice sportivo, e qui impugnata, ma sull’intera vicenda.
La vicenda che qui interessa, continua parte istante, emersa nel corso del maxi procedimento c.d. calcio-scommesse, si baserebbe, unicamente, sulla dichiarazione resa dal Signor Carobbio, in data 29.02.2012, nella quale lo stesso riferisce come «Turati mi disse che era stato contattato da Italiano del Padova che ci offriva denaro in cambio di una nostra sconfitta ma ci rifiutammo».
Secondo la difesa di parte istante tale dichiarazione, oltre ad essere de relato e quindi, ontologicamente, dotata di una minor valenza probatoria, non avrebbe trovato altro riscontro; la gara incriminata (Padova-Grosseto) anzi, risulterebbe esser stata esclusa dalle indagini condotte dalle autorità inquirenti.
La circostanza che la vicenda del Signor Italiano e del Padova Calcio sia stata trattata, dalle precedenti autorità giudiziarie sportive, in collegamento con tutti gli altri deferimenti relativi al filone calcio-scommesse avrebbe avuto come conseguenza quella di non poter esattamente considerare le peculiarità della vicenda de qua che, dove autonomamente approfondita, secondo gli istanti, non potrebbe che confermare l’inesistenza di qualunque responsabilità disciplinare da parte del Signor Italiano e del Calcio Padova.
La dichiarazione del Signor Carobbio sarebbe, poi, stata smentita dal Turati il quale, dopo aver confermato il rapporto di amicizia con il Signor Italiano, avrebbe ricondotto esclusivamente a tale rapporto la telefonata intercorsa tra i due il giorno prima della partita Padova-Grosseto.
Il contatto avvenuto tra Turati ed Italiano sarebbe, quindi, motivato esclusivamente dal rapporto amicale tra i due e non dal comune intento di alterare l’andamento della partita che si sarebbe svolta il giorno seguente.
La telefonata pre-partita costituirebbe anzi una normale abitudine fra amici ed ex compagni di squadra come il Signor Turati e l’istante.
Le modalità con le quali è avvenuto il contatto fra i giocatori sarebbe, inoltre, secondo la difesa del Signor Italiano e del Calcio Padova, assolutamente in contrasto con la procedura usuale emersa nel corso delle indagini relative al filone calcio-scommesse.
Nelle indagini sarebbe stato evidenziato, infatti, come la prassi, al fine di organizzare le combine, fosse quella di effettuare diversi contatti fra le parti, con incontri e trattative.
La difesa degli istanti contesta l’assunto della Procura Federale alla luce del quale «le dichiarazioni di Carobbio trovano pieno riscontro in tre circostanze».
Anche su tale aspetto prende posizione la difesa, sostenendo che in nessun modo si sarebbe data prova di alcun illecito avvenuto nella telefonata fra il Signor Turati e il Signor Italiano: non avrebbero alcun valore indiziario le incongruenze e dimenticanze del Signor Italiano emerse nella fase di indagine.
La difesa del Signor Italiano e del Padova Calcio censura il giudizio di attendibilità dato, dalla CGF a Carobbio. Innanzitutto, il calciatore non avrebbe fornito elementi in grado di meglio specificare il contatto avvenuto col Turati, il quale gli avrebbe riferito della telefonata intercorsa con Italiano;
secondariamente, il riferimento alla partita incriminata sarebbe stato effettuato dal Carobbio solo al terzo interrogatorio svoltosi innanzi il G.I.P. di Cremona: nei due precedenti interrogatori, nel corso dei quali lo stesso Carobbio aveva riferito su diversi illeciti a sua conoscenza, nessuna menzione sarebbe stata fatta delle partita Padova-Grosseto.
Questi aspetti risulterebbero indicativi della debolezza probatoria della dichiarazione fatta dal Carobbio.
Relativamente a Turati, viene invece riferito come lo stesso non solo non abbia in alcun momento confermato la tesi del Carobbio ma, anzi, abbia espressamente affermato il contrario, come nel corso dell’interrogatorio tenutosi innanzi alla Procura Federale in data 12.03.2012, nel corso del quale dichiarava : «escludo che Italiano mi abbia chiesto di combinare la partita o di non giocarla con particolare impegno».
La ricostruzione di parte istante continua, riferendo come il Turati, in occasione dell’interrogatorio di garanzia del 30 maggio 2012, avrebbe riferito in via confessoria di nove diversi episodi di combine ma senza mai accennare alla partita Padova- Grosseto; la difesa sottolinea poi che, qualora il Turati avesse riferito di una eventuale combine relativa a Padova-Grosseto non avrebbe aggravato in alcun modo la propria posizione sotto il profilo penalistico.
Oltre a quanto appena riportato, la difesa del Signor Italiano e del Padova Calcio riferisce come la telefonata “incriminata” sarebbe avvenuta mentre il Signor Italiano si trovava, per un trattamento medico, davanti al dottor Gino Nassuato, responsabile, all’epoca dei fatti, dello staff medico del Calcio Padova. Tale circostanza avrebbe enorme valore indiziario: ed infatti, continua la difesa di parte istante, «se Italiano avesse avuto in animo di proporre una combine, non l’avrebbe certo fatto alla presenza del responsabile sanitario del club».
La stessa difesa conclude il proprio scritto sostenendo come, in realtà, la Corte di Giustizia Federale non sia riuscita a dare prova di alcun illecito sportivo neanche a livello probabilistico:
l’accusa sarebbe basata solo su una dichiarazione «generica, incidentale e de relato – non soltanto priva di qualsivoglia ulteriore conferma o riscontro da parte di chicchessia, ma, addirittura, smentita dai diretti interessati […]».
Il semplice contatto telefonico non potrebbe, in alcun modo, assurgere a prova di colpevolezza, e del contenuto della stessa telefonata non sarebbe stata data prova alcuna.
Mancherebbe, quindi, alcun elemento probatorio in grado di sorreggere l’ipotesi accusatoria formulata dai giudici sportivi.
Nelle more del procedimento, parte istante deposita la propria memoria autorizzata del 24 settembre 2012, formata alla luce della pubblicazione delle motivazioni della decisione della Corte di Giustizia qui impugnata.
Con il proprio scritto parte istante meglio precisa le proprie motivazioni, pur riportandosi per contenuti e fondamenti logico-giuridici, sostanzialmente, a quanto scritto nella propria istanza di arbitrato e insistendo per le già rassegnate conclusioni.
2.
Con la propria memoria del 7 agosto 2012 (prot. 2025), parte intimata si costituisce nel presente procedimento arbitrale.
Con il medesimo scritto, la difesa della F.I.G.C. qualifica, contrariamente alla tesi proposta da parte istante, l’odierno procedimento arbitrale quale rimedio impugnatorio a mezzo del quale sia possibile fare valere solo gli errores in procedendo e in iudicando nei limiti dei vizi denunciati. Il TNAS potrebbe quindi giudicare esclusivamente su quanto devoluto.
La difesa della F.I.G.C. si riserva di più ampiamente dedurre allorquando le motivazioni della decisione della Corte di Giustizia Federale sarebbero state rese note.
Le motivazioni della decisione del 6 luglio 2012 vengono pubblicate in data 27 agosto 2012 con il CGF n.33.
Pertanto, nelle more del procedimento, la difesa della F.I.G.C. produce la propria memoria del 4 ottobre 2012 con la quale prende posizione, alla luce delle motivazioni pubblicate, su quanto dedotto da controparte.
In via pregiudiziale, viene eccepita l’inammissibilità dell’istanza di arbitrato perché «irritualmente introdotta nelle forme di un’impugnazione al tempo stesso collettiva e cumulativa». Questa la tesi di parte intimata: il procedimento disciplinare sarebbe dotato di una «struttura rigorosamente bilaterale» tale che la condanna avrebbe una natura strettamente personale; la tipologia di responsabilità ascritta al Signor Italiano impedirebbe di poter affermare l’esistenza, in questa fase impugnativa, di un unico centro di imputazione ed, in ultimo, anche le decisioni in base alle quali è avvenuta la condanna del calciatore e della società sarebbero distinte. Alla luce di tali assunti Calciatore e Società non potrebbero agire contestualmente nella presente istanza.
Per quanto attiene al merito, la tesi di parte intimata muove dal testo dell’art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva: «costituisce illecito sportivo il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica» e dalla circostanza che «trattandosi di un illecito a consumazione anticipata, che si realizza anche con il semplice tentativo».
Inoltre, la difesa della F.I.G.C. sostiene come, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, per ritenere sussistente la responsabilità disciplinare del soggetto non sarebbero necessarie né la certezza assoluta della commissione del fatto, né il superamento del c.d. ragionevole dubbio; sarebbe quindi sufficiente un grado di probabilità «inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio».
Sulla base di tali premesse, così procede alla ricostruzione dei fatti parte intimata.
Che la telefonata, intercorsa tra il Turati e Italiano, sia stata effettuata con lo scopo di effettuare una combine si desumerebbe non solo dalle dichiarazioni rese dallo stesso Turati nel corso dell’audizione del 12 marzo 2012 ma anche da quelle circostanze di fatto poste alla base della decisione della Corte di Giustizia oggi impugnata dagli istanti.
Secondo la difesa della F.I.G.C., erra controparte nel proprio ragionamento laddove vorrebbe qualificare, una volte per tutte, un soggetto come attendibile o meno; sarebbe più corretto, infatti, effettuare una valutazione caso per caso sulla base delle circostanze specifiche per poter vagliare l’affidabilità o meno del soggetto nel caso concreto.
Secondo parte intimata, a favore dell’affidabilità di Carobbio vi sarebbero le seguenti circostanze: a) avrebbe, a distanza di più di due anni, indicato esattamente il fatto; b) con tale dichiarazione si sarebbe accusato di omessa denuncia relativa ad un illecito fino a quel momento sconosciuto; c) non conoscendo Italiano, il riferire un fatto del genere non poteva essere motivato da un qualche tipo di ritorsione; d) non avrebbe tratto alcun vantaggio da tale dichiarazione relativamente al trattamento detentivo e cautelare che stava subendo al momento della dichiarazione stessa.
Per quanto attiene le informazioni rese da Turati, questa la tesi di parte intimata.
Dato come presupposto l’esistenza del rapporto di amicizia tra Turati e Italiano, il primo avrebbe «sminuito il contenuto della conversazione telefonica, nel tentativo di risparmiare all’amico Italiano una grava sanzione»; a conclusione analoga, sul punto, sarebbe giunta la Corte Federale.
Viene, in ultimo riferito, come il Signor Italiano sarebbe stato destinatario di altre chiamate in correità ad opera del Signor Gervasoni, ma che queste non avrebbero avuto un seguito sotto il profilo disciplinare.
Alla luce di una tale ricostruzione in fatto e in diritto, la difesa della F.I.G.C. «insiste nella declaratoria di inammissibilità, e comunque, nel rigetto dell’istanza avversaria».
3.
Nel corso della seconda udienza, tenutasi in data 12 novembre 2012, veniva dato ingresso alla prova per testi e all’interrogatorio libero del Signor Italiano così come disposto da questo Collegio con l’ordinanza del 12 settembre 2012.
In quest’ottica, parte intimata e parte istante, rispettivamente con memoria del 27 e del 30 novembre 2012, avevano formulato i propri capitoli di prova.
Nel corso dell’udienza si procedeva dunque, all’interrogatorio libero del Signor Italiano e all’escussione dei testi ammessi: i Signori Nassuato, Turati e Carobbio.
Il Collegio, all’esito dell’attività istruttoria, sentite le parti, assegnava i termini per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche.
4.
Alla luce di quanto emerso nel corso della seconda udienza e in replica agli scritti della F.I.G.C., parte istante presenta la propria memoria conclusionale del 30 novembre 2012.
Nel proprio atto, la difesa del Signor Italiano e del Padova Calcio, prende innanzitutto posizione sulla questione pregiudiziale sollevata da controparte. Su tale argomentazione parte istante contesta quanto dedotto dalla difesa della F.I.G.C.: quest’ultima, infatti, si sarebbe limitata ad allegare l’inammissibilità dell’istanza senza indicare alcuna norma del CGS che comminerebbe tale inammissibilità. Né la presunta struttura «rigorosamente bilaterale» propria di ogni procedimento disciplinare sarebbe stata in alcun modo dimostrata dalla difesa della parte intimata. La sostanziale sovrapponibilità delle posizioni del Signor Italiano e del Padova Calcio, «rectius unicità» discenderebbe dal «principio di responsabilità vicaria» che lega il giocatore con la propria società sportiva.
Alla luce dei principi del diritto processuale civile le due cause dovrebbero essere considerate fra loro dipendenti ex art. 331 c.p.c. e come tali trattabili innanzi al medesimo giudice, purché competente per entrambi.
Nel merito, parte istante ribadisce le proprie critiche nei confronti dell’affidabilità e validità probatoria della dichiarazione resa da Carobbio a causa della carenza di riscontri con la suddetta dichiarazione.
Lo stesso, infatti, non avrebbe saputo fornire dettagli relativi al fatto incriminato, oltre alla dichiarazione resa nell’audizione innanzi la Procura Federale. Inoltre, la difesa del Signor Italiano e del Calcio Padova ribadisce come non sia credibile che la telefonata preliminare per organizzare una combine sia stata effettuata la sera prima della partita, senza avere, quindi, la possibilità di organizzare concretamente alcunché in vista della partita che si sarebbe svolta il giorno dopo.
Diversamente da quanto sostenuto riguardo Carobbio, prosegue parte istante, le dichiarazioni rese dai Signori Nassuato, Turati e Italiano sarebbero tra loro concordanti e confermative della tesi sostenuta dalla medesima difesa.
Il ragionamento, in fatto e in diritto, svolto da parte istante giunge ad affermare che se anche fosse vero che, per ritenere sussistente la responsabilità disciplinare da parte del Signor Italiano non fosse «necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale» è anche vero che «è comunque necessario acquisire, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito».
Alla luce di tale argomentazione, parte istante insiste nelle conclusioni già rassegnate.
5.
Parte intimata, nella propria memoria conclusionale del 27 novembre 2012, procede ad una disamina dell’interrogatorio libero e delle testimonianze al fine di sottolineare, nelle stesse, i riscontri fattuali con la propria ricostruzione.
In particolare, rileva le presunte incongruenze nelle dichiarazioni rese dal Signor Italiano e la circostanza che, nel corso della telefonata incriminata, il Signor Italiano avrebbe assunto o tentato di assumere informazioni relative alla squadra avversaria. Ed ancora, il non riscontro di quanto affermato dal dott. Nassuato rispetto a quanto emerso dalle dichiarazioni di Turati.
Relativamente al Signor Turati, parte intimata riporta come gli «elementi, messi in luce dalla Procura di Cremona, individuano nel Turati l’interlocutore ideale del tentativo di combine posto in essere dall’odierno istante».
Viene, invece, sostenuta ed affermata l’affidabilità di Carobbio, sia alla luce dell’escussione effettuata dal Collegio, sia sulla base del ragionamento che ove lo stesso avesse affermato fatti non veri, non se ne comprenderebbe il motivo, considerato che l’aver riferito della partita Padova-Grosseto ha comportato, per lo stesso calciatore, una ulteriore contestazione disciplinare a titolo di omessa denuncia.
6.
Successivamente le parti hanno redatto le proprie memorie di replica, entrambe datate 11 novembre 2012.
Parte istante, nel proprio scritto, replica a quanto sostenuto da controparte sulle incongruenze emerse, a detta di quest’ultima, nell’escussione dei testi e nell’interrogatorio libero.
La difesa del Signor Italiano e del Calcio Padova procede, poi, ribadendo l’assoluta carenza di qualsiasi prova atta a dimostrare la commissione di un illecito disciplinare da parte del proprio assistito; sottolinea poi, più nello specifico, come le, eventuali, incongruenze nella testimonianza del dott. Nassuato non potrebbero, in alcun modo, inficiare l’attendibilità del teste.
Parte istante contesta, inoltre, l’idea secondo la quale sarebbe intercorsa una seconda telefonata tra Turati e Italiano, idea avanzata per la prima volta dalla difesa della F.I.G.C. nella propria memoria conclusionale.
Ribadita, poi, l’attendibilità di Turati quale teste, insiste nelle già rassegnate conclusioni.
La difesa della F.I.G.C. apre la propria memoria di replica muovendo, innanzitutto, dall’eccezione di inammissibilità dell’istanza di arbitrato, ribadendo come quest’ultima non possa essere ammesse «in quanto irritualmente proposta nelle forme di un’azione, al tempo stesso, collettiva e cumulativa».
Parte intimata procede, poi, ad un attento vaglio della testimonianza del dottor Nassuato, sottolineando come, da un raffronto tra quanto affermato dallo stesso dottore e da Turati, non vi sarebbe coincidenza tra la telefonata incriminata e quella svoltasi dinanzi allo stesso dottor Nassuato. Turati, infatti, non avrebbe né percepito la presenza di altri con Italiano, né rammenterebbe il «tono scherzoso e canzonatorio» con il quale Italiano si sarebbe riferito alle cure poste in essere dallo stesso dottore.
La difesa della F.I.G.C. conferma la propria convinzione sull’affidabilità di Carobbio, sostenendo come questi avrebbe potuto sapere della telefonata solo dallo stesso Turati. Tanto argomentato, anche parte intimata insiste per l’accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
7.
Il Collegio, preliminarmente, è chiamato ad esaminare l’eccezione di inammissibilità dell’istanza di arbitrato.
L’eccezione non può essere condivisa.
Il Collegio, in linea di continuità con la giurisprudenza formatasi nell’ambito del TNAS (e, segnatamente, con il Lodo 2 aprile 2012 Amodio e Juve Stabia c. FIGC) osserva che nel caso di specie non possono trovare applicazione le categorie che caratterizzano il processo amministrativo di impugnazione dei provvedimenti. Nel giudizio arbitrale che ospita diversi rapporti controversi, piuttosto, possono trovare applicazione le categorie delle impugnazioni civili. In questa prospettiva, nel caso di specie si è in presenza di cause tra loro dipendenti (artt. 331 c.p.c.) e, dunque, si può postulare la simultaneità dei giudizi che si riferiscono alla responsabilità personale dell’atleta e a quella oggettiva della Società. In altri termini, si tratta di giudizi che possono esigere una pluralità necessaria di parti ovvero «[…] che, riguardando due (o più) rapporti scindibili ma logicamente interdipendenti tra loro o dipendenti da un presupposto di fatto comune, meriterebbero, per ovvie esigenze di non contraddizione, l’adozione di soluzioni uniformi nei confronti delle diverse parti […]» (così Cass. 19 gennaio 2007 n. 1225; si veda anche Cons. Stato, Sez. V, 14 dicembre 2011 n. 6537 richiamata nel lodo 2 aprile 2012, cit.).
8.
Il Collegio, innanzitutto e in linea con un consolidato orientamento formatosi nell’ambito del TNAS, osserva che il presente giudizio ha carattere devolutivo e che, conseguentemente, l’Organo Arbitrale è competente a conoscere il merito della controversia.
Venendo, appunto, al merito, il Collegio, sul piano generale, rileva che il principio di autonomia del diritto sportivo si estrinseca sia nell’autosufficienza procedimentale, sia nell’autonomia dei principi di diritto sostanziale sportivo. Da ciò consegue, che il diritto privato o penale, sostanziale e processuale, può essere applicato solo per singoli profili e per via analogica, ove sussista una lacuna.
Sulla base di questa premessa si può sottolineare che, alla luce dei principi di diritto sportivo, non è necessaria ai fini della prova né la certezza assoluta dell’imputabilità di una condotta – certezza che, peraltro, per quasi tutti gli atti umani sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale.
Tale principio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme antidoping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione delle probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1° gennaio 2009).
A tale principio, si può assegnare una portata generale, attingendo alla conclusione che è sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito.
Proiettando queste conclusioni sulla decisione si può affermare che alla ragionevole certezza sulla commissione di un illecito sportivo si perviene attraverso un procedimento conoscitivo connotato, secondo i canoni della razionalità e dell’esperienza, dall’attribuzione di una condotta a un soggetto sulla base di un alto grado di probabilità.
Sulla base di queste premesse, il Collegio reputa di non poter attingere ad una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito contestato al Signor Italiano.
Infatti, dall’interrogatorio libero del tesserato istante e dalle deposizioni del dott. Nassuato e del Signor Turati non sono emersi indizi gravi, precisi e concordanti per poter affermare una responsabilità così grave con il grado di probabilità richiesto.
Moviamo dall’interrogatorio libero che, ovviamente, deve essere valutato con particolare prudenza.
Il Signor Italiano ha riferito di avere chiamato, prima dell’incontro Padova-Grosseto del 23 marzo 2010, il Signor Turati che era stato compagno di squadra nel Grosseto. Sul contenuto della conversazione dichiara che « […] Dopo i convenevoli gli dissi che non sapevo se fossi riuscito a scendere in campo […] che anche loro avevano qualche problema di infortuni nell’organico; […] Durante la conversazione ho chiesto informazioni sullo stato del giocatore Pinilla […] Ho chiesto informazioni in generale sulle condizioni atletiche della squadra e, considerato il mio ruolo, in particolare sul giocatore Pinilla […]».
Il dott. Nassuato, invece, ha confermato di aver assistito ad una telefonata di Italiano nel corso della quale sentì il calciatore parlare dei prossimi avversari e, in particolare, del collega Pinilla e di aspetti relativi allo schieramento delle due squadre e alle condizioni fisiche di alcuni giocatori. Il dott. Nassuato ha precisato «[…] che gli elementi che hanno riportato alla memoria l’episodio sono stati il tono canzonatorio nei [suoi] riguardi e le circostanze relative al giocatore Pinilla […]». Ha aggiunto altresì: «[…] pensavo che l’interlocutore del sig. Italiano potesse essere un giornalista, per questo mi ero interessato a chi fosse […]».
Il Signor Turati, dopo aver chiarito la natura dei rapporti di amicizia con il Signor Italiano, ha riferito «[…] Sicuramente durante la nostra telefonata abbiamo parlato di calcio e di tattica perché è quello che accadeva sempre. Ricordo di una telefonata la sera prima dell’incontro. […] Abbiamo parlato di calcio in generale, ma anche della partita visto che si trattava di una partita importante. Mi pare che il Sig. Italiano venisse da un infortunio e che fosse in forte dubbio per la partita. […] Non posso ricordare con precisione se mi avesse chiesto delle condizioni fisiche di Pinilla, non lo escludo. […] Confermo che il Sig. Italiano fosse solito affrontare gli argomenti di cui sopra perché di ruolo centrocampista e perché voleva fare l’allenatore[…]».
Oltre a quanto sopra esposto, il Signor Turati, di fronte alla domanda se avesse ricevuto dal Signor Italiano proposte relative all’alterazione della gara Padova-Grosseto anche mediante l’offerta di somme di denaro, ha affermato: «[…] Lo nego categoricamente[s.d.r.]».
Il Signor Carobbio nel corso della deposizione ha riferito: «[…] Turati mi ha riferito della proposta di Italiano e io non l’ho accettata. Preciso di non averla accettata, altri non so […] Non mi consta che il Sig. Turati l’abbia accettata. […] Preciso che il riferimento ad altri è anche nel senso che non so se ci siano stati altri soggetti coinvolti […] Confermo che ho rifiutato la proposta per quanto già esposto in relazione al rischio di esonero dell’allenatore. […] Ho comunicato a Turati il diniego alla proposta di combine […] Non sono a conoscenza se, come e quando il Turati abbia riportato la mia posizione al Sig. Italiano. […] Non ricordo dove ci trovavamo insieme con Turati quando quest’ultimo mi ha riferito la proposta di Italiano. Preciso che il Turati mi ha riferito la proposta di persona. […]».
Sulla base di quanto sopra riportato e alla luce degli ulteriori contenuti delle deposizioni dinanzi al Collegio e di quelle rese nell’ambito del procedimento federale, il Collegio non reputa che sussistano indizi gravi, precisi e concordanti che possano consentire una ragionevole certezza circa la verità del fatto riferito dal Signor Carobbio de relato e negato dai testimoni diretti oltre che, ovviamente, dal Signor Italiano.
Non è, pertanto, ascrivibile al Signor Italiano la commissione dell’illecito contestato ex art. 7, commi 1, 2 e 5 del CGS.
9.
Esclusa la responsabilità del Signor Italiano per la commissione dell’illecito sportivo, il Collegio, tuttavia, non può esimersi dal valutare se la condotta di quest’ultimo, per come accertata alla luce dell’istruttoria federale e di quella arbitrale, sia giuridicamente irrilevante per l’ordinamento sportivo ovvero riceva da quest’ultimo una qualificazione negativa che possa giustificare l’irrogazione di una sanzione disciplinare.
È opportuno, a tal proposito, muovere dall’art. 1 del CGS della FIGC contenente una clausola generale secondo la quale i tesserati, tra l’altro, «[…] devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva [...]».
Si tratta della declinazione di principi affermati con vigore anche dal Codice di Comportamento Sportivo emanato dal Coni.
Ebbene, il Collegio reputa che la condotta tenuta dal Signor Italiano – peraltro non isolata secondo quanto dallo stesso riferito – e consistente nell’aver avuto in prossimità temporale di una competizione sportiva contatti con un calciatore avversario nell’ambito dei quali ha cercato di assumere informazioni sulla composizione della formazione, sullo stato di salute, sulle condizioni atletiche, sulle tattiche e sullo schieramento dei giocatori avversari inveri una violazione dell’art. 1 CGS della FIGC.
Infatti, la raccolta di informazioni, per così dire sensibili, potrebbe compromettere i sottili equilibri del gioco, connotandosi come una sorta di “insider trading” sportivo.
In particolare, accanto ad informazioni note, come le caratteristiche dei giocatori, gli eventuali infortuni resi pubblici o le squalifiche, maturate nei precedenti turni, esistono informazioni per così dire riservate.
Si pensi, a titolo esemplificativo, alle scelte tattiche legate alla selezione di una determinata rosa di giocatori, o alla scelta di particolari strategie di gioco offensive o difensive adattate, per così dire, su misura in base alle caratteristiche della squadra che si andrà ad affrontare, o ad eventuali infortuni avvenuti negli ultimi allenamenti prima del match o, ancora, a particolari schemi sulle c.d. palle inattive provati nell’ultimo allenamento.
Riuscire ad acquisire informazioni di tale ultima tipologia proprio il giorno prima della gara, o nei giorni immediatamente antecedenti alla stessa, potrebbe vanificare il lavoro dell’allenatore e del proprio staff che, attraverso scelte e valutazioni, hanno cercato ottimizzare la propria squadra al fine di vincere l’incontro.
Né vale a rendere il comportamento tenuto dal Signor Italiano esente da censura la circostanza che tali informazioni possano essere state richieste per coltivare un interesse tecnico in vista della futura carriera di allenatore ovvero quella di essere accompagnate da un tono scherzoso.
Soprattutto in un momento di crisi dei valori sportivi quale quello che si registra nell’epoca attuale per la responsabilità di soggetti nei quali certamente non arde lo spirito della fiaccola olimpica, è necessario ristabilire un rigore nella valutazione delle categorie di lealtà, probità e correttezza sportiva.
Procedendo quindi ad una derubricazione della condotta disciplinarmente rilevante, il Collegio ritiene che debba affermarsi la responsabilità del Signor Italiano ex art. 1 del CGS della FIGC e la responsabilità oggettiva della Società Calcio Padova ex art. 4, comma 2, del CGS.
La sanzione per tale responsabilità può essere quantificata, facendo applicazione delle regole contenute nelle carte federali, in mesi 9 (nove) per il Signor Italiano e in un’ammenda di € 50.000,00 (cinquantamila/00) per la Società Calcio Padova.
10.
Tutte le altre domande, eccezioni e deduzioni debbono reputarsi assorbite.
Le spese legali e di funzionamento del Collegio Arbitrale seguono il principio della soccombenza parziale e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda di arbitrato e, per l’effetto, riduce a mesi 9 (nove) la sanzione della squalifica per il Signor Vincenzo Italiano e a un’ammenda di € 50.000,00 (cinquantamila/00) la sanzione per la Società Calcio Padova;
2. condanna il Signor Vincenzo Italiano e la Società Calcio Padova, in solido tra loro, al pagamento di 2/3 delle spese di lite in favore della F.I.G.C. che liquida, per questa quota, in € 1.500,00 oltre spese, generali, iva e c.p.a.; compensa il restante 1/3;
3. fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico del Signor Vincenzo Italiano e della Società Calcio Padova, in solido tra loro, il pagamento di 2/3 degli onorari del Collegio arbitrale;
pone a carico della F.I.G.C. il pagamento del restante 1/3; liquida complessivamente gli onorari del Collegio Arbitrale in € 6.000,00 oltre accessori;
4. fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico del Signor Vincenzo Italiano e della Società Calcio Padova, in solido tra loro, il pagamento di 2/3 dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport; pone a carico della F.I.G.C. il pagamento del restante 1/3;
5. dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti.
Così deliberato, all’unanimità, in data 14 gennaio 2013 e sottoscritto in numero di quattro originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.
F.to Maurizio Benincasa
F.to Massimo Coccia
F.to Aurelio Vessichelli