CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 21 novembre 2012 promosso da: U.S. Sanremese Calcio 1904 Srl in Liquidazione e Sig. Marco Del Gratta / Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 21 novembre 2012 promosso da: U.S. Sanremese Calcio 1904 Srl in Liquidazione e Sig. Marco Del Gratta / Federazione Italiana Giuoco Calcio
I L C O L L E G I O A R B I T R A L E
Prof. Avv. Luigi Fumagalli Presidente
Prof. Avv. Massimo Zaccheo Arbitro
Pres. Bartolomeo Manna Arbitro
nominato ai sensi dell’art. 6 comma 3 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport
riunito in conferenza personale in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in data 21 novembre 2012 ha deliberato all’unanimità il seguente
L O D O A R B I T R A L E
nel procedimento di arbitrato n. 610 promosso (con istanza prot. n. 1568 del 22 giugno 2012) da:
U.S. Sanremese Calcio 1904 s.r.l. in liquidazione, con sede in Sanremo (IM), Stadio Comunale, C.so C. Mazzini 15, in persona del suo liquidatore e legale rappresentante pro tempore, sig. Glauco Ferrara
e
Marco Del Gratta, nato a Borlange (Svezia) il 2 ottobre 1966, residente in Sanremo (IM), Strada Carrozzabile S. Lorenzo 105
entrambi rappresentati e difesi dall’avv. Silvia Chiappalupi di Roma ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma, Viale delle Milizie 106, giusta delega rilasciata a margine della istanza di arbitrato datata 20 giugno 2012
ricorrenti
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede in Roma, via Allegri 14, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Po 9, giusta delega in calce alla memoria di costituzione del 25 giugno 2012 resistente
* * * * * * * * *
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE
A. Le parti
1. La prima ricorrente, U.S. Sanremese Calcio 1904 s.r.l. in liquidazione (la “Società”), è stata una società calcistica della città di Sanremo, operante, fino all’agosto 2009, con il nome di Ospedaletti-Sanremo (“Ospedaletti”) e quindi di U.S. Sanremese Calcio 1904 s.r.l. (“Sanremese”), fino alla sua messa in liquidazione. Nella stagione sportiva 2008-2009 l’Ospedaletti (poi Sanremese) ha partecipato al campionato di promozione della Liguria, girone A, vincendolo.
2. Il sig. Marco Del Gratta (il “sig. Del Gratta”; la Società e il sig. Del Gratta, congiuntamente, i “Ricorrenti”) è un tesserato presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e nella stagione sportiva 2008-2009 ha ricoperto la carica di presidente dell’Ospedaletti (poi Sanremese).
3. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) (la “FIGC” o la “Resistente”), associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, è l’ente di governo dello sport del calcio in Italia, avente lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare l’attività calcistica italiana.
Essa è l’associazione delle società e delle associazioni sportive che praticano, promuovono o organizzano lo sport del calcio, agonistico e amatoriale, in Italia.
B. La controversia tra le parti
4. Con atto del 23 febbraio 2012 la Procura Federale presso la FIGC deferiva la Società e il sig. Del Gratta alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria della FIGC (la “CDT”) per rispondere
“il primo della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., per avere, tramite persona appositamente incaricata, incendiato in due differenti occasioni a fini ritorsivi nel corso della stagione sportiva 2008/2009 alcuni automezzi di proprietà della società Carlin’s Boys …;
la … Sanremese …. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, per le violazioni ascritte all’allora Presidente”.
5. Con decisione pubblicata nel C.U. n. 56 del 29 marzo 2012 (la “Decisione della CDT”), la CDT ha irrogato al sig. Del Gratta la sanzione di 5 anni di inibizione, con preclusione alla permanenza in ogni rango e categoria della FIGC, per “violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1/1 CGS”, e la Sanremese al pagamento di un’ammenda di EUR 5.000 “a titolo di responsabilità diretta”. In particolare, la CDT riteneva la sussistenza della responsabilità del sig. Del Gratta, dalla quale discendeva poi la responsabilità della Società, sulla base della documentazione e dei riscontri testimoniali acquisiti dagli organi inquirenti di Sanremo in un procedimento penale per gli stessi fatti a carico del sig. Del Gratta.
6. Contro la Decisione della CDT veniva proposto reclamo alla Commissione Disciplinare Nazionale (la “CDN”), con il quale si chiedeva l’annullamento della sanzione o la sua riduzione.
7. Con decisione pubblicata il 7 giugno 2012 con C.U. n. 100/CDN (la “Decisione della CDN” oppure la “Decisione impugnata”), la CDN dichiarava inammissibile l’impugnazione.
8. La motivazione della Decisione della CDN così indicava:
“L’art. 33 CGS impone che gli unici legittimati a proporre reclamo siano le società ed i soggetti che abbiano interesse diretto al reclamo stesso (co. 1) e che i reclami e ricorsi sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori devono essere trasmessi agli organi competenti direttamente dalle parti interessate (co. 5), le quali, se presenti, possono successivamente farsi assistere da persone di loro fiducia (art. 34, co. 7).
Il combinato disposto di tali norme impone, pertanto, che l’impugnativa debba essere sempre effettuata personalmente dalla parte interessata o dal suo procuratore con ciò intendendosi non tanto chi sia incaricato dell’assistenza di cui al predetto art. 34, quanto, invece, chi sia dotato del potere specifico di impugnare sostituendosi, sostanzialmente, alla parte interessata, secondo quanto costituisce ius receptum nell’interpretazione della norma da parte degli organi di giustizia sportiva.
La sottoscrizione da parte di soggetto privo di tale potere, determinando l’insussistenza di una condizione dell’azione, integra un difetto sostanziale e originario dell’atto e non un profilo di mera irregolarità formale nel conferimento della procura, insuscettibile, quindi, di sanatoria ex art. 33, co. 9, CGS.
Questo è quanto avvenuto nel caso di specie.
Il reclamo è stato sottoscritto non dal tesserato e dal legale rappresentante della società, bensì da persona che si qualifica rappresentante e/o difensore delle parti, in virtù di nomina in atti (peraltro contenente la specifica autorizzazione a ricorrere al procedimento di cui all’art. 23 CGS), che, però, a parte il dato letterale e per quanto detto, è inidonea a spiegare effetti quanto ad eventuali future impugnazioni”.
C. Il procedimento arbitrale
C.1 Lo svolgimento dell’arbitrato
9. Con istanza in data 20 giugno 2012, rivolta al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “TNAS”) ai sensi degli art. 9 ss. del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “Codice TNAS”), i Ricorrenti davano avvio al presente arbitrato per contestare la Decisione della CDN. Nella istanza di arbitrato, i Ricorrenti proponevano quale arbitro il prof. avv. Massimo Zaccheo.
10. Con memoria datata 25 giugno 2012 e depositata il 10 luglio 2012, la FIGC si costituiva nel procedimento arbitrale così avviato, chiedendo il rigetto del ricorso proposto dai Ricorrenti. Nella memoria di costituzione, la Resistente indicava quale arbitro il Pres. Bartolomeo Manna.
11. Gli arbitri designati dalle parti nominavano quale Presidente del Collegio Arbitrale il prof. avv. Luigi Fumagalli, che, in data 22 luglio 2012, accettava l’incarico.
12. Il 13 settembre 2012 si teneva in Roma la prima udienza dell’arbitrato, in cui veniva infruttuosamente esperito un tentativo di conciliazione. Il Collegio Arbitrale, quindi, su richiesta delle parti, fissava termini per il deposito di memorie e di repliche sulle eccezioni preliminari e sulla “eventuale giurisprudenza endofederale su di esse”. Allo stesso tempo, invitava i Ricorrenti a produrre in arbitrato copia della procura già depositata nei procedimenti di giustizia federale. Le
parti autorizzavano infine la proroga del termine di pronuncia del lodo al 31 dicembre 2012.
13. Nei termini stabiliti, le parti depositavano note illustrative e di replica.
14. Il 21 novembre 2012 si teneva quindi la seconda udienza dell’arbitrato, nel corso della quale le parti illustravano le proprie posizioni sia sulle questioni preliminari che sul merito della controversia. Il sig. Del Gratta rilasciava altresì dichiarazioni spontanee. All’esito dell’udienza, le parti si dichiaravano soddisfatte dello svolgimento del procedimento arbitrale, dando atto della piena osservanza del principio del contraddittorio, e autorizzavano la proroga del termine di pronuncia del lodo all’8 febbraio 2013. Il Collegio, quindi, si riservava.
C.2 Le domande delle parti
a. Le domande dei Ricorrenti
15. I Ricorrenti nella propria istanza di arbitrato hanno chiesto al Collegio Arbitrale di:
“- Rigettare tutti gli addebiti mossi nei confronti del Sig. Marco Del Gratta e della U.S. Sanremese Calcio 1904 s.r.l. in liquidazione dalla Procura Federale, nonché - Dichiarare il proscioglimento del Sig. Marco Del Gratta e della U.S. Sanremese Calcio 1904 s.r.l. in liquidazione dalle eventuali incolpazioni di cui al deferimento e per l’effetto - Annullare la sanzione irrogata al Sig. Marco Del Gratta della sospensione per anni 5 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC e la sanzione comminata alla U.S. Sanremese Calcio 1904 s.r.l. in liquidazione della ammenda di € 5.000,00 (cinquemila) In via subordinata
- Accertare la sproporzionatezza delle sanzioni inflitte, e per l’effetto - Ridurre le sanzioni e/o sostituirle con quelle minime ritenute di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura arbitrale e dei precedenti gradi di
giustizia ed in particolare la restituzione delle somme incamerate dalla FIGC”.
b. Le domande della FIGC
16. Nella memoria depositata il 12 ottobre 2012, la FIGC ha chiesto
“la declaratoria di inammissibilità delle domande avversarie ovvero, in subordine, … il loro rigetto nel merito, previo rilievo della loro infondatezza.
Con spese di spese, competenze ed onorari, ivi incluso il rimborso dei diritti amministrativi versati”.
C.3 La posizione delle parti
17. Il seguente riassunto della posizione delle parti è svolto a mero titolo illustrativo e senza alcuna pretesa di completezza; ad ogni buon conto, il Collegio Arbitrale ha attentamente preso in esame tutti gli atti dell’arbitrato e tutti gli argomenti esposti dalle parti anche ove non ne sia stata fatta espressa menzione nel presente lodo.
a. La posizione della Sanremese e del sig. Del Gratta
18. I Ricorrenti chiedono in questo arbitrato l’annullamento, o comunque la riduzione, delle sanzioni inflitte loro con la Decisione della CDN, sviluppando, a sostegno delle proprie istanze, argomentazioni concernenti sia il profilo di inammissibilità del ricorso alla CDN, ritenuto nella Decisione impugnata motivo di suo rigetto, sia il merito delle questioni relative alla ritenuta responsabilità.
19. In via del tutto preliminare, peraltro, i Ricorrenti confermano la proponibilità dell’istanza di arbitrato da essi presentata avverso la Decisione della CDN, rispondendo con ciò alle eccezioni sollevate dalla FIGC (§ 26 infra). Ad avviso dei Ricorrenti, infatti:
i. l’accesso al presente arbitrato non può ritenersi precluso (ex art. 30 dello Statuto della FIGC in relazione all’art. 5 del Codice TNAS) da un asserito mancato esaurimento dei rimedi interni previsti dalla normativa federale, riferito al rigetto in rito dell’appello proposto avverso la Decisione della CDT. A parere dei Ricorrenti, invero, la pronuncia in rito è una pronuncia a tutti gli effetti, e dunque appare senz’altro contestabile in sede arbitrale, soprattutto quando l’istanza di arbitrato si appunti proprio sulla erroneità delle statuizioni in essa recate;
ii. è ammissibile l’impugnazione proposta dalla Sanremese avverso la parte della sanzione inflitta nei suoi confronti, ancorché essa (consistendo in un’ammenda di EUR 5.000) risulti inferiore ai limiti stabiliti dalle regole della FIGC per l’impugnabilità in sede TNAS. Ad avviso dei Ricorrenti, siffatta sanzione è stata irrogata alla Società, a titolo di responsabilità diretta, solo come riflesso della ritenuta responsabilità del sig. Del Gratta, suo Presidente: la definizione del procedimento nei confronti di questo, dunque, non può non produrre effetti nei confronti della Società, non potendo sussistere una responsabilità diretta senza un illecito del legale rappresentante.
20. I Ricorrenti affermano quindi che la Decisione impugnata deve essere riformata laddove la CDN ha affermato l’inammissibilità del ricorso, proposto contro la Decisione della CDT per difetto di un potere specifico di impugnazione in capo al difensore dei Ricorrenti che lo aveva sottoscritto.
Sul punto, i Ricorrenti rilevano:
i. un “difetto assoluto di motivazione”;
ii. la “violazione del principio di conservazione degli atti e della libertà delle forme”; e iii. che “le c.d. sanzioni processuali, quali la inammissibilità, come le nullità sono tassative e non possono essere desunte, né il percorso argomentativo affrontato dalla Commissione Disciplinare Nazionale sotto tale profilo è condivisibile laddove letto secondo una interpretazione sistematica”.
21. In buona sostanza, e riassuntivamente, a parere dei Ricorrenti, l’appello avverso la Decisione della CDT è stato “validamente e correttamente coltivato” nel rispetto della normativa federale, ed in particolare dell’art. 33 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC (il “CGS”), che ammette che un ricorso possa essere sottoscritto dalla parte o da un suo procuratore, come avvenuto nel caso concreto. La diversa conclusione affermata dalla CDN risulta essere frutto di una apodittica, unilaterale e infondata lettura della normativa regolamentare, che ha portato alla dichiarazione di un’inammissibilità non prevista dalle norme applicabili, secondo un’impostazione non seguita dalla Corte di giustizia federale della FIGC (la “CGF”), che in vicenda parallela nulla ha eccepito pur di fronte ad impugnazione avverso precedente decisione endo-federale proposta sulla base di procura letteralmente identica a quella ritenuta inidonea dalla Decisione della CDN.
Affermano i Ricorrenti, poi, che la procura non richiede espressioni tassative o formali, essendo sufficiente che dal contenuto dell’atto sia desumibile – come avverrebbe nel caso di specie – la volontà di conferire al difensore il relativo potere. E che poi le parti intendessero proporre appello avverso la Decisione della CDT risulta da altri elementi tra cui il versamento della tassa di appello effettuato dai Ricorrenti.
22. Nel merito, i Ricorrenti sostengono che il provvedimento sanzionatorio adottato nei loro confronti è ingiusto ed illegittimo, oltre che infondato nel merito, per “difetto di motivazione, difetto di prova, eccessiva afflittività della sanzione comminata”. In particolare, i Ricorrenti rilevano come gli organi disciplinari della FIGC (ed in particolare la CDT) abbia operato un’automatica trasposizione sul piano disciplinare delle risultanze delle indagini svolte dagli organi inquirenti penali, senza compiere un autonomo accertamento dei fatti commessi ed una loro autonoma valutazione; e ciò in un caso in cui dal materiale istruttorio complessivamente raccolto appare evidente come non sussista alcuna prova a carico del sig. Del Gratta per i fatti a lui addebitati, ad eccezione delle dichiarazioni del sig. Davide Ventre, ed anzi risultino numerosi e significativi gli elementi a discarico, anche in relazione alla mancanza assoluta di qualsiasi motivo o interesse a porre in essere gli atti contestati. In altre parole, il livello di prova necessario a ritenere la responsabilità del sig. De Gratta non sarebbe stato raggiunto.
23. A sostegno di siffatta linea argomentativa, i Ricorrenti illustrano i fatti sottesi alla vicenda sulla quale il procedimento disciplinare si è innestato. Dalla loro ricostruzione emergerebbe con chiarezza come la circostanza che il sig. Del Gratta possa essere ritenuto il mandante dei danneggiamenti dei mezzi della Carlin’s Boys, quale atto intimidatorio o ritorsivo per il mancato pagamento di un credito vantato nei confronti del presidente di tale società (sig. Castagno), così come affermato dal teste a carico (sig. Ventre), cada di fronte alla assoluta inattendibilità e contraddittorietà delle dichiarazioni del sig. Ventre ed alla assoluta inesistenza di qualsiasi credito del sig. Del Gratta nei confronti del sig. Castagno in epoca antecedente al danneggiamento. Le dichiarazioni del sig. Ventre si inseriscono invero in un più ampio contesto e si spiegano considerando i legami tra il sig. Ventre e il presidente di altra società calcistica di Sanremo (la Sanremo Boys), che si trovava “in minoranza” di fronte all’asse tra Ospedaletti e Carlin’s Boys, e che aspirava alla denominazione di “Sanremese” (poi attribuita all’Ospedaletti), nonché i motivi di risentimento che il sig. Ventre era giunto a nutrire nei confronti del sig. Del Gratta. Inoltre, i danneggiamenti dei mezzi della Carlin’s Boys non si spiegherebbero, considerando gli ottimi rapporti tra Ospedaletti e Carlin’s Boys all’epoca dei fatti ed il progetto di fusione allora in itinere.
24. Dall’inesistenza di elementi che possano in qualche modo suffragare l’accusa deriva dunque l’ingiustizia della sanzione irrogata, di cui viene chiesta la riforma.
b. La posizione della FIGC
25. La Resistente contesta le domande svolte in questo arbitrato dal sig. Del Gratta e dalla Sanremese, di cui chiede il rigetto in quanto inammissibili e comunque infondate.
26. In via preliminare, infatti, la FIGC eccepisce la inammissibilità del ricorso sotto due distinti profili:
i. il primo riguarda la domanda svolta dalla Sanremese e si riferisce alle disposizioni recate dall’art. 30 dello Statuto della FIGC e dall’art. 3 del Codice TNAS. A parere della Resistente, l’adito Collegio dovrebbe declinare la propria competenza poiché la misura dell’ammenda inflitta alla Sanremese e da questa impugnata risulta inferiore alle soglie minime di accedibilità alla tutela arbitrale;
ii. il secondo riguarda le domande proposte da entrambi i Ricorrenti e si riferisce alle disposizioni recate dall’art. 30 dello Statuto della FIGC e dall’art. 5 del Codice TNAS. Secondo la Resistente, l’istanza arbitrale sarebbe complessivamente inammissibile per mancato esaurimento dei rimedi interni previsti dalla normativa federale, derivante dal vizio, rilevato dalla CDN, che colpiva l’impugnazione proposta contro la Decisione della CDT, e che ha impedito la valida instaurazione del procedimento di appello: a parere della FIGC, l’esaurimento dei rimedi interni presuppone una pronuncia di merito da parte degli organi sportivi sulla materia che la parte istante voglia sottoporre ad una nuova valutazione da parte del TNAS. Poiché questa è mancata, l’avvio del procedimento TNAS non sarebbe ammissibile.
27. Nel merito, quindi, la Resistente difende le decisioni dei propri organi disciplinari, sia in relazione alla Decisione della CDN, laddove questa ha ritenuto inammissibile l’appello di fronte ad essa proposto, sia in relazione alla Decisione della CDT, che ha ritenuto la responsabilità del sig. Del Gratta e della Sanremese ed irrogato le sanzioni dalla stessa conseguenti.
28. Sotto il primo profilo, la FIGC sostiene che la questione debba essere valutata solo in base alle norme sportive, non rilevando le regole che disciplinano il processo penale, e illustra come le norme recate dal CGS non contemplino alcuna forma di difesa tecnica o altra forma di rappresentanza ad litem, e quindi alcun potere per il difensore dell’incolpato di presentare reclamo per il proprio assistito. L’art. 33 comma 5 CGS, laddove menziona i “procuratori” delle parti, intende riferirsi poi esclusivamente i soggetti muniti di poteri sostanziali necessari ad assumere obbligazioni per conto delle persone giuridiche e non anche i difensori di fiducia delle parti. E in relazione a ciò, la Resistente nota che la nomina del difensore di fiducia degli odierni Ricorrenti, depositata nel giudizio disciplinare, non contemplava il conferimento di alcun potere di natura sostanziale, ma solo poteri generali, laddove la specificazione ad hoc riguardava solo la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 23 CGS. Dunque, i Ricorrenti sarebbero incorsi in un’irregolarità, insanabile ai sensi dell’art. 33 comma 9 CGS, che la CDN correttamente avrebbe rilevato, secondo un indirizzo che può dirsi consolidato.
29. Sotto il secondo profilo, e nel merito, infine, la FIGC sostiene che la lettura del materiale probatorio acquisito dagli organi della giustizia sportiva depongano in senso contrario rispetto alle tesi dei Ricorrenti. La responsabilità del sig. Del Gratta (dalla quale poi deriva la responsabilità della Società) sarebbe infatti confermata oltre che dalle dichiarazioni del sig. Ventre, al quale il sig. Del Gratta si sarebbe rivolto per far incendiare gli automezzi della Carlin’s Boys, anche dalle dichiarazioni dell’autore materiale dell’azione (sig. Hassan Diaf) e di altro soggetto (il sig. Mohamed Feki), che avrebbe raccolto le dichiarazioni del Diaf. Secondo la FIGC, poi, a nulla valgono le dettagliate ricostruzioni in fatto operate dai Ricorrenti, le quali non appaiono in alcun modo decisive per confutare le dichiarazioni testimoniali acquisite e spiegare il motivo che avrebbe indotto il sig. Ventre a rendere dichiarazioni mendaci su di un fatto (l’incendio dei mezzi della Carlin’s Boys) che altrimenti non si potrebbe spiegare. Dunque, correttamente si è ritenuta la responsabilità disciplinare dei Ricorrenti.
30. Infine, la Resistente illustra come a suo avviso non possa accedersi alla richiesta di riduzione della sanzione, sulla quale nessun argomento è stato sviluppato dai Ricorrenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Sul merito della controversia
A.1 Premessa
1. I Ricorrenti contestano in questo arbitrato sia la Decisione della CDN, che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la Decisione della CDT, sia la stessa Decisione della CDT, laddove questa ha ritenuto il sig. Del Gratta responsabile di una violazione disciplinare, e dunque la Società responsabile a titolo diretto, e stabilito le sanzioni per siffatta violazione.
2. Le questioni che si pongono al Collegio Arbitrale attengono pertanto alla questione dell’ammissibilità dell’appello alla CDN, e quindi, se del caso, alla responsabilità disciplinare del sig. Del Gratta e al trattamento sanzionatorio da applicare ai Ricorrenti. I menzionati profili verranno esaminati separatamente.
3. Prima di un tale esame, devono peraltro essere considerate le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dalla Resistente.
A.2 Sulle eccezioni di inammissibilità
4. L’ammissibilità dell’accesso dei Ricorrenti alla tutela arbitrale avverso la Decisione impugnata è infatti negata dalla Resistente sotto due profili: il primo complessivamente rivolto all’impugnazione proposta dai Ricorrenti; il secondo attinente a quella parte dell’impugnazione avente ad oggetto la sanzione irrogata nei confronti della Sanremese.
5. In primo luogo ritiene infatti la Resistente che l’istanza arbitrale sia inammissibile per mancato esaurimento dei rimedi interni previsti dalla normativa federale: il vizio nella sottoscrizione del ricorso, non apposta dalla parte o da suo rappresentante munito di poteri sostanziali, ha impedito la valida instaurazione del procedimento di appello; essendo questo mancato, l’avvio del procedimento TNAS non sarebbe ammissibile.
6. Il Collegio Arbitrale concorda con la Resistente sulla condizione, nascente da disposizione espressa recata dall’art. 30 dello Statuto della FIGC e dall’art. 5 del Codice TNAS, che un arbitrato TNAS possa essere avviato solo subordinatamente all’esaurimento dei rimedi interni della federazione. Attraverso l’arbitrato TNAS, infatti, si realizza una revisione della decisione endofederale, risolvendo una controversia insorta tra le parti circa il corretto esercizio del potere
decisorio (ad esempio) degli organi disciplinari. L’accesso all’arbitrato presuppone dunque una “cristallizzazione” di siffatta controversia, che non possa più trovare soluzione all’interno dell’ente federale. Il Collegio Arbitrale non concorda invece sulle conseguenze che in punto di (mancato) esaurimento dei rimedi interni la FIGC vorrebbe trarre dalla pronuncia “in rito” adottata dalla CDN.
Ed invero, la stessa controversia avente ad oggetto la regolarità della sottoscrizione del ricorso avverso la Deccisione della CDT, negata dalla CDN e affermata dai Ricorrenti, dedotta nel presente arbitrato, non appare sottoponibile ad ulteriori istanze endo-federali, cui i Ricorrenti possano ricorrere per invocare un rimedio. Essa appare dunque definitivamente “cristallizzata” a livello interno, e dunque deferibile ad arbitrato TNAS. In altre parole, una controversia – sulla quale è possibile l’accesso al TNAS – può avere ad oggetto anche una pronuncia in rito, potendosi semmai poi unicamente discutere della proponibilità di un’istanza di merito superata la questione di rito: ossia, nel caso in esame, la decidibilità in questo arbitrato della controversia sulla responsabilità disciplinare dei Ricorrenti, laddove fosse annullata la pronuncia in rito della CDN, essendo su siffatta questione di merito mancata una decisione da parte della CDN. Sul punto, peraltro, il Collegio nota che le parti, ed in particolare la FIGC, non si è opposta ad una trattazione del merito della controversia, quale oggetto della Decisione della CDT, per il caso in cui il Collegio Arbitrale ritenesse di giungere ad essa, in annullamento della Decisione della CDN.
7. In secondo luogo, la Resistente eccepisce che l’adito Collegio debba declinare la propria competenza, e dunque dichiarare inammissibile in parte qua l’istanza arbitrale, poiché la misura dell’ammenda inflitta alla Sanremese e da questa impugnata (EUR 5.000) risulta inferiore alle soglie minime di accedibilità alla tutela arbitrale stabilite dall’art. 30 dello Statuto della FIGC (EUR 50.000) e dall’art. 3 del Codice TNAS (EUR 10.000).
8. Il Collegio Arbitrale concorda con siffatta eccezione: l’impugnazione proposta dai Ricorrenti, nella parte in cui censura il capo della pronuncia che ha inflitto alla Società una sanzione pecuniaria in misura inferiore ai limiti stabiliti dall’art. 30 dello Statuto della FIGC, va dichiarata inammissibile. La controversia su di essa è infatti sottratta alla materia per la quale opera la clausola compromissoria prevista dallo Statuto della FIGC, e dunque esula dalla competenza di questo organo arbitrale.
9. Contro siffatta conclusione, che al Collegio appare inevitabile alla luce anche dei precedenti affermati nel sistema TNAS (lodi 15 marzo 2011, Chievo c. FIGC; 19 settembre 2001, Polisportiva Vigor Perconti e altri c. FIGC; 26 gennaio 2012, Parretti c. FIGC; e 29 ottobre 2012, C. Ceravolo . FIGC), non può invocarsi la circostanza che per effetto di essa potrebbe risultare definitivamente accertata la responsabilità diretta della Società anche nel caso in cui fosse esclusa una responsabilità del suo legale rappresentante. La conclusione affermata dal Collegio è infatti portata dalla chiara lettera della norma, e dalla circostanza che la sanzione inflitta al sig. Del Gratta e la sanzione inflitta alla Società costituiscono due distinte sanzioni, anche se basate su di un identico presupposto, di cui una (non avente carattere pregiudiziale rispetto all’altra, e dunque non conoscibile nemmeno incidentalmente ex art. 819 c.p.c.) è sottratta alla devoluzione in arbitrato. Poiché l’ammissibilità della domanda deve essere valutata con riferimento a ciascuna di esse, l’inammissibilità di quella riferita alla sanzione irrogata alla Sanremese non può che essere dichiarata, fermo restando l’esperibilità avverso tale sanzione, se ne ricorrono i presupposti, di eventuali rimedi straordinari previsti dalle regole della FIGC.
10. Ne deriva, dunque, che l’impugnazione proposta avverso l’ammenda di EUR 5.000 inflitta dalla CDT alla Sanremese deve essere dichiarata inammissibile. Risulta viceversa ammissibile la domanda avente ad oggetto la sanzione irrogata al sig. Del Gratta.
A.3 Sulle domande dei Ricorrenti
11. Con le domande proposte in questo arbitrato, nella misura in cui esse sono ritenute ammissibili, i Ricorrenti censurano la Decisione della CDN, laddove essa ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto avverso la Decisione della CDT, e quindi, nel merito, la stessa affermazione di responsabilità del sig. Del Gratta, ritenuta dalla CDT.
12. In primo luogo, dunque, deve essere esaminata la questione attinente la correttezza o meno della Decisione della CDN. Infatti, solo ove si ritenesse erronea la Decisione impugnata si potrebbe esaminare, come le parti non contestano che in tal caso possa avvenire (supra § 6 di questa motivazione), il merito delle pretese violazioni disciplinari.
13. La questione controversa tra le parti, oggetto della Decisione della CDN, attiene alla idoneità degli atti, di tenore sostanzialmente identico, intitolati “Nomina Difensore”, sottoscritti in data 12 marzo 2012 dal sig. Del Gratta e dalla Sanremese, a legittimare il nominato “difensore di fiducia” a proporre impugnazione alla CDN contro la Decisione della CDT.
14. Siffatti atti, indirizzati alla CDT, e riferiti l’uno al procedimento a carico del sig. Del Gratta, l’altro al procedimento a carico della Società, così recitano, nella parte rilevante:
“… nomino difensore di fiducia l’avv. …, e all’uopo conferisco al difensore nominato ogni più ampio potere di legge e conferisco allo stesso procura speciale al fine di richiedere l’applicazione della sanzione su richiesta ai sensi dell’art. 23 C.G.S.
La presente nomina vale per ogni stato e grado del procedimento. …”.
15. L’idoneità di tale “Nomina Difensore” a legittimare il difensore a proporre l’impugnazione deve essere valutata ai sensi dell’art. 23 comma 5 CGS, in base al quale:
“I reclami e i ricorsi, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati e trasmessi …”.
16. Il Collegio Arbitrale non concorda con la CDN e ritiene che il ricorso, sottoscritto dal nominato difensore non doveva essere dichiarato inammissibile. A parere del Collegio, infatti:
i. con il riferimento ai “procuratori” l’art. 23 comma 5 CGS non limita la categoria ai soggetti dotati di poteri di rappresentanza sostanziale della parte, potendosi in essa ben ricomprendere anche i soggetti ai quali, per effetto di “delega” (art. 23 comma 9), sia stato attribuito un potere di rappresentanza ai fini del processo disciplinare (tra l’altro ispirato ad un principio di libertà di forme);
ii. il potere del nominato difensore di proporre impugnazione può essere dedotto dal testo della menzionata “Nomina Difensore” sia per il riferimento ad “ogni stato e grado del procedimento”, sia per l’attribuzione dei “poteri di legge”, considerato che il difensore può “compiere … nell’interesse della parte stessa tutti gli atti del processo che non sono ad essa espressamente riservati” (art. 84 c.p.c.);
iii. sarebbe illogico ritenere che il difensore, cui è stato attribuito espressamente il ben più significativo potere di “patteggiare” (art. 23 CGS), non avesse il potere di impugnazione;
iv. la volontà degli odierni Ricorrenti di impugnare (confermando così l’attività a tal riguardo posta in essere dal difensore) la Decisione della CDT risulta anche dal versamento da parte degli stessi della prescritta tassa; ed infine
v. la idoneità della “Nomina Difensore” a fondare il potere di impugnazione del difensore risulta confermata da una decisione della CGF, che in procedimento parallelo, a fronte dell’impugnazione proposta dal difensore del sig. Del Gratta e della Sanremese sulla base di identica “Nomina Difensore”, nulla di improprio ha rilevato, pronunciando sul merito della stessa.
17. La Decisione della CDN, dunque, errata sul punto, va annullata.
18. Per effetto di ciò incombe al presente Collegio giudicare sulla responsabilità disciplinare del sig. Del Gratta.
19. Il sig. Del Gratta è stato ritenuto responsabile dagli organi disciplinari della FIGC della violazione prevista dall’art. 1 comma 1 CGS quale mandante degli incendi avvenuti in due differenti occasioni (il 19 aprile 2009 e il 12 luglio 2009) in danno di automezzi di proprietà di altra società calcistica di Sanremo, la Carlin’s Boys.
20. L’art. 1 CGS così recita:
“1. Le società e le associazioni sportive (le “società”), i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto dell’ordinamento federale sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”.
21. Le critiche svolte dai Ricorrente in ordine all’affermazione di responsabilità del sig. Del Gratta si sviluppano essenzialmente attraverso contestazioni relative agli elementi di prova sui quali la CDT ha fondato la propria decisione: a parere del Ricorrente, infatti, le risultanze istruttorie, raccolte nella fase endo-federale, escluderebbero la integrazione dei presupposti di fatto necessari per un’affermazione di responsabilità a carico del sig. Del Gratta, o comunque non raggiungerebbero il livello di prova richiesto per affermare che il sig. Del Gratta ha commesso l’illecito ascrittogli.
22. Alla luce di quanto precede, appare al Collegio opportuno premettere che per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, ma che può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. i lodi del 23 giugno 2009, Ambrosino c. FIGC;
26 agosto 2009, Fabiani c. FIGC; 3 marzo 2011, Donato c. FIGC; 31 gennaio 2012, Saverino c. FIGC; 2 aprile 2012, Juve Stabia e Amodio c. FIGC; 24 aprile 2012, Spadavecchia c. FIGC; 26 aprile 2012, Signori c. FIGC).
23. In base a ciò si tratta di verificare in questo arbitrato se gli elementi di prova raccolti consentono di ritenere, secondo lo standard probatorio enunciato, la integrazione dei presupposti per l’affermazione di un responsabilità del sig. Del Gratta in relazione agli incendi occorsi agli automezzi della Carlin’s Boys del 19 aprile 2009 e del 12 luglio 2009.
24. La responsabilità del sig. Del Gratta è stata invero ritenuta sulla base delle risultanze di riscontri testimoniali acquisiti dalla Procura della Repubblica di Sanremo in sede di indagini penali.
25. Tra di essi la FIGC ha indicato in questo arbitrato come rilevanti:
i. le dichiarazioni rilasciate dal sig. Davide Ventre al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sanremo
il 29 aprile 2011:
“Circa l’incendio dei mezzi della squadra calcistica Carlin Boys … conosco una vicenda appresa da Marco [Del Gratta], ossia che lui doveva avere 100.000 euro dalla Carlin Boys ed un giorno ricevette la chiamata o si incontrò con Ingrasciotta, cui si era rivolto per il problema. So, per quanto sempre riferitomi da Marco, che Ingrasciotta gli disse che ci avrebbe pensato lui ma in cambio voleva entrare nella gestione della sanremese, offrendogli 50,000 euro. ….
Mi viene contestato il contenuto di dichiarazioni resa da tale Diaf Hassan circa una mia richiesta di bruciare dei mezzi di una squadra di calcio ...
Intendo … dire tutta la verità:
Quanto ho appena riferito su Ingrasciotta e la Carlin Boys è la verita Voglio peraltro aggiungere quanto segue:
Poiché Marco Del Gratta non accettò l’offerta di Ingrasciotta in quanto non lo voleva nelle gestione della Sanremese, si rivolse a me chiedendo se mi prestavo per bruciare dei mezzi della Carlin Boys.
Ciò nel corso di due colloqui che avemmo al riguardo.
… non conosco il motivo per cui la Carlin Boys in persona del Presidente Castagno non gli restituiva i 100.000 euro; comunque era un fatto notorio nell’ambiente calcistico.
Quando mi chiese il favore Marco aveva preso atto di avere perso i suoi soldi; mi spiegò in pratica che Castagno non gli restituiva i 100.000 euro e lui dunque voleva fargliela pagare.
Io acconsentii sempre a livello di favore personale anche perché … Marco mi rendeva favori in riferimento ai pezzi delle macchine, in riferimento a mio figlio ed altro.
Cioè non ricevetti un compenso in denaro da Marco.
A tal scopo contattai un nord africano frequentatore del bar Italia che allora gestivo io; era uno senza soldi al quale spesso davo da bere gratis. Gli offrii 300 euro per farmi “un favore” e a questo scopo lo accompagnai a Pian di Poma presso la sede della Carlin Boys mostrandogli un pullmann parcheggiato a fianco alla porta del campo e dicendogli che avrebbe dovuto dargli fuoco.
Lui accettò dicendo che avrebbe agito quella sera stessa portando lui tutto l’occorrente.
Il giorno dopo appresi dalla cronaca che era stato bruciato quel pullmann.
La sera del giorno dopo il giovane, di cui non so dire il nome ma che sarei in grado di riconoscere, tornò al bar e mi disse che era tutto a posto (cosa che già sapevo) ed io gli diedi i 300 euro in contanti.
Non ho chiesto a Marco neanche il rimborso dei 300 euro che ho dato di tasca mia né l’ho informato sulle modalità con cui il lavoro è stato fatto e tramite chi. Gliel’ho fatto e basta e lui mi ha ringraziato.
Dopo un po’ di tempo Marco mi spiegò che a Pian di Poma erano parcheggiati all’interno del recinto altri due pulmini nuovi della Carlin Boys vicino a uno suo che però non gli interessava, nel senso che se anche fosse rimasto coinvolto nell’incendio non gli sarebbe importato nulla.
Mi chiese dunque di bruciare i due pulmini nuovi della Carlin Boys ed io di nuovo mi rivolsi all’extracomunitario che aveva compiuto il primo incendio, il quale continuava a venire presso il mio bar di sera.
Ancora gli offrì 300 euro e gli dissi di tornare dove era andato la prima volta perché c’erano altri due pulmini da bruciare. Lui accettò ed agì la notte del giorno successivo. Non lo accompagnai sul posto perché già lo conosceva.
La sera del giorno seguente all’incendio gli diedi 300 euro quando venne presso il mio bar”;
ed il 3 maggio 2011, allorché riconosce il sig. Hassan Diaf come responsabile degli incendi:
“Circa gli incendi dei mezzi della Carlin’s Boys di cui ho parlato nel precedente interrogatorio, preciso che l’extracomunitario che a suo tempo avevo ingaggiato è alto circa 1,75, magro, gli mancano dei denti e nel complesso non ha un aspetto gradevole. …
Come già detto la volta scorsa, è stato lui ad organizzare le modalità per compiere gli incendi, ossia ha provveduto lui a procurarsi il materiale per dar fuoco.
Non è quindi vero che, quando la prima volta gli mostrai il pullmann da incendiare, vi fosse già una tanica di benzina pronta per l’uso, secondo quanto illustratomi come dal medesimo dichiarato.
Ribadisco, come già precisato, che la seconda volta neanche lo accompagnai sul posto ma mi limitai ad indicargli il luogo ove si trovavano gli ulteriori mezzi cui dare fuoco.
Una volta compiuti gli incendi, in entrambe le occasioni, comunicai a Marco Del Gratta il buon esito delle operazioni e lui, ringraziandomi, disse che comunque l’aveva già appreso dalla cronaca”;
ii. le dichiarazioni rilasciate dal sig. Mohamed Feki al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sanremo il 9 febbraio 2010:
“Circa un anno e mezzo fa- due anni fa Hassam mi parlò del fatto che era stato avvicinato da un Italiano, un certo Davide [Ventre], che gli aveva offerto del denaro per dare fuoco a un pulmino… Lui mi disse di aver rifiutato quell’offerta e anche io lo consigliai in tal senso. … Dopo che Hassam mi fece questa confidenza, abbiamo continuato a sentirci per altri motivi ma non abbiamo più parlato dell’incendio. …
Hassam mi confidò anche che l’autore dell’incendio del pullman era stato un Italiano, un certo Germano ….
Sempre in quell’occasione Hassam mi raccontò anche che Mounir aveva dato fuoco a 3 macchine, tipo furgoncini, anche se non sono sicuro sul numero, che si trovavano anche queste parcheggiate nei pressi del campo sportivo di C.so Marconi, zona Pian di Poma.
Quindi, a commissionare dietro compenso in denaro gli incendi del pulmann, dei 3 furgoncini … era stato sempre Davide Ventre.
Hassam non mi disse i motivi per i quali Davide Ventre aveva commissionato questa serie di incendi, io non entrai nel merito, ma cercai solo di convincere Hassam a collaborare con le forze dell’ordine.
…”;
iii. le dichiarazioni rilasciate dal sig. Hassan Diaf al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sanremo il 29 gennaio 2010:
“Poiché avevo bisogno di lavoro… chiesi a Davide [Ventre] se mi poteva aiutare ... Davide mi disse che se volevo lavorare mi poteva aiutare. Mi portò in Corso Inglesi, presso la concessionaria BMW, di fronte alla moschea, dove mi presentò due italiani, Pino e Sergio.
Loro tre mi dissero che se volevo guadagnare dei soldi mi avrebbero dato 2000 euro per bruciare un pullmann. Io dissi che potevo essere d’accordo. Davide mi portò in zona Foce vicino alla Standa dove c’è un campo di calcio, verso Ospedaletti. Mi mostrò due pulmann e mi disse che dovevo bruciare quello blu che sulla fiancata aveva la scritta “trasporto Ospedaletti”. Mi fece vedere che sotto il veicolo c’era una tanica con la benzina ed io avrei semplicemente dato fuoco. Per arrivare e ripartire mi sarei dovuto procurare un motorino. Io però una volta tornati al bar di Davide gli dissi che non me la sentivo poiché potevano esserci telecamere ed insomma era rischioso.
Davide sul momento non disse nulla.
Circa 5 mesi dopo, all’inizio del 2009, poiché ero in ristrettezze, dissi a Davide che andava bene e che per 2000 euro avrei bruciato il pulmann in zona Foce. Lui mi disse che aveva già fatto e che ci aveva pensato un tale Germano a bruciare il veicolo. ...
Comunque Davide mi disse che se volevo c’era un altro lavoro. Mi portò con il suo motorino di colore nero (forse un 125-150 cc) nuovamente nella zona della Standa. Mi fece vedere il pulmann bruciato e mi portò nei pressi dove c’erano tre furgoni parcheggiati, uno affianco all’altro. Mi disse che avrei dovuto incendiarli e mi mostrò una tanica blu di circa 30 litri contenente benzina nascosta vicino a tre alberi grandi. Davide mi rassicurò che non c’erano rischi perché non c’erano telecamere. Mi promise questa volta solo 200.00 euro.
Chiesi a Davide perché non lo faceva lui e rispose che non poteva farlo direttamente, aggiungendo “se lo vuoi fare non porre troppe domande”.
Io presi tempo per dargli una risposta ma quando tornai da lui (5-6 giorni dopo) per accettare mi disse anche questa volta che aveva già fatto, aggiungendo che si trattava di lavori da prendere al volo. Allora io passando con il pulmann nella zona vidi che in realtà i furgoni erano ancora integri.
Poi 15 giorni dopo vidi che i furgoni erano stati bruciati, forse 5 mesi fa.
Davide non mi disse chi aveva bruciato i furgoni e non ne sono venuto a conoscenza neanche dopo il fatto.
Davide mi disse che l’incendio del pulmann e dei furgoni era motivato dal fatto che in questo modo lui, Pino, Sergio e un altro loro amico italiano di Ventimiglia, di cui non conosco il nome, avrebbero riscosso i soldi dall’assicurazione. Davide mi disse che non era la prima volta che incendiavano i veicoli per riscuotere i soldi dall’assicurazione, ma, che, anzi, era una cosa che loro quattro facevano abitualmente. …”.
26. Dall’esame di quanto precede il Collegio Arbitrale nota che:
i. il coinvolgimento del sig. Del Gratta nelle vicende relative agli incendi degli automezzi della Carlin’s Boys sia indicato solo dal sig. Ventre, che riferisce di due colloqui con il sig. Del Gratta in relazione al primo incendio (avvenuto il 19 aprile 2009) e di un’ulteriore conversazione per il secondo (verificatosi il 12 luglio 2009), nonché di aver in entrambi i casi confermato al sig. Del Gratta il “buon esito” delle operazioni; infatti
ii. in nessun modo gli altri dichiaranti, nel confermare l’incarico dato dal sig. Ventre, riferiscono di aver saputo, da lui o in altro modo, che il sig. Ventre agiva per incarico del sig. Del Gratta; ed anzi
iii. il sig. Diaf riferisce che il sig. Ventre gli avrebbe giustificato l’azione con l’intento di incassare i soldi dell’assicurazione; ed inoltre di aver ricevuto l’indicazione di bruciare il pullman dell’Ospedaletti e non quello della Carlin’s Boys;
iv. all’epoca degli eventi i rapporti tra la Società e la Carlin’s Boys non apparivano tesi;
né risultano crediti che il sig. Del Gratta potesse vantare nei confronti della Carlin’s Boys o del suo presidente in epoca antecedente il primo degli incendi, la cui mancata soddisfazione potesse “spiegare” azioni ritorsive;
v. il sig. Ventre non ha in alcun modo ulteriormente circostanziato tempi e luoghi dei colloqui con il sig. Del Gratta in cui avrebbe ricevuto l’incarico e riferito della sua esecuzione.
27. Alla luce del menzionato quadro, il Collegio Arbitrale ritiene che non si sia raggiunto il livello di prova (sul quale cfr. al § 22 che precede) richiesto per l’affermazione della riferibilità al sig. Del Gratta degli incendi in danno degli automezzi della Carlin’s Boys, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla responsabilità dell’incolpato: la mancanza di un movente, la riconducibilità delle accuse alle sole dichiarazioni del sig. Ventre, l’assenza di ulteriori riscontri inducono il Collegio Arbitrale ad accordare al sig. Del Gratta il beneficio del dubbio.
28. In conclusione, dunque, il Collegio ritiene che, non potendo essere affermata la responsabilità del sig. Del Gratta, in assenza di prova sufficiente, per lo specifico fatto ascrittogli, il ricorso debba essere accolto e la sanzione annullata.
B. Sulle spese
29. Le spese arbitrali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, e pertanto devono essere poste a carico della Sanremese, la cui domanda è stata respinta, quanto al 25% e alla FIGC quanto al restante 75%. Sussistono invece giusti motivi, attesa la reciproca soccombenza, le caratteristiche e la novità della controversia per compensare tra le parti le spese di assistenza e difesa. I diritti amministrativi versati dalle parti restano acquisiti dal TNAS, senza compensazioni e/o restituzioni tra le parti.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
1. dichiara inammissibile l’istanza arbitrale in relazione alla sanzione pecuniaria irrogata nei confronti della U.S. Sanremese Calcio 1904 s.r.l. in liquidazione;
2. accoglie l’istanza arbitrale riferita alla sanzione inflitta al sig. Marco Del Gratta e per l’effetto • annulla la decisione adottata dalla Commissione Disciplinare Nazionale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) in data 7 giugno 2012, nonché la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) in data 29 marzo 2012, e • proscioglie il sig. Marco del Gratta dagli addebiti a lui contestati con l’atto di deferimento del 23 febbraio 2012;
3. condanna la U.S. Sanremese Calcio 1904 s.r.l. in liquidazione nella misura del 25% e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) nella misura del 75%, fermo il vincolo di solidarietà, al pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati in € 4.500 (quattromilacinquecento/00) e al rimborso delle spese documentate sostenute dal Collegio Arbitrale, nella misura che sarà comunicata separatamente dalla Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, oltre IVA e CPA come per legge;
4. compensa tra le parti le spese di difesa ed assistenza legale sostenute nel presente arbitrato;
5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti, senza restituzioni o compensazioni tra le parti.
Così deciso in Roma, in data 21 novembre 2012, e sottoscritto in numero di quattro originali nel luogo e nella data di seguito indicata.
F.to Luigi Fumagalli
F.to Massimo Zaccheo
F.to Bartolomeo Manna