CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 21 novembre 2012 promosso da: Sig. Marco Del Gratta / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 21 novembre 2012 promosso da: Sig. Marco Del Gratta / Federazione Italiana Giuoco Calcio I L C O L L E G I O A R B I T R A L E Prof. Avv. Luigi Fumagalli Presidente Prof. Avv. Massimo Zaccheo Arbitro Pres. Bartolomeo Manna Arbitro nominato ai sensi dell’art. 6 comma 3 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport riunito in conferenza personale in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in data 21 novembre 2012 ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O A R B I T R A L E nel procedimento di arbitrato n. 641 promosso (con istanza prot. n. 2163 del 29 agosto 2012) da: Marco Del Gratta, nato a Borlange (Svezia) il 2 ottobre 1966, residente in Sanremo (IM), Strada Carrozzabile S. Lorenzo 105, rappresentato e difeso dall’avv. Silvia Chiappalupi di Roma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, Viale delle Milizie 106, giusta delega rilasciata a margine della istanza di arbitrato datata 27 agosto 2012 ricorrente contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede in Roma, via Allegri 14, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Po 9, giusta delega in calce alla memoria di costituzione del 25 giugno 2012 resistente * * * * * * * * * FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE A. Le parti 1. Il sig. Marco Del Gratta (il “sig. Del Gratta” o il “Ricorrente”), tesserato presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nella stagione sportiva 2010-2011 ha ricoperto la carica di presidente dell’U.S. Sanremese Calcio 1904 s.r.l. (società denominata Ospedaletti- Sanremo fino all’agosto 2009) (la “Sanremese” o la “Società”). 2. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) (la “FIGC” o la “Resistente”), associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, è l’ente di governo dello sport del calcio in Italia, avente lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare l’attività calcistica italiana. Essa è l’associazione delle società e delle associazioni sportive che praticano, promuovono o organizzano lo sport del calcio, agonistico e amatoriale, in Italia. B. La controversia tra le parti 3. Con atto del 20 gennaio 2012 la Procura Federale presso la FIGC deferiva il sig. Del Gratta, oltre ad altri soggetti (il padre, Riccardo Del Gratta, e la Società), alla Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC (la “CDN”) per rispondere “della grave violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., per aver compiuto, direttamente o per interposte persone, tra l’ottobre e il dicembre del 2010 atti di gravi minacce ed intimidazione nei confronti dei calciatori Matteo Perelli Travaglia, Paolo Petruzzelli e Roberto Carlos Sosa, all’epoca tesserati per la propria società, al fine di costringerli ad una forzata risoluzione dei rispettivi contratti …”. 4. Con decisione pubblicata nel C.U. n. 75/CDN del 22 marzo 2012 (la “Decisione della CDN”), la CDN accoglieva il deferimento e irrogava al sig. Del Gratta la sanzione di 5 anni di inibizione, con preclusione alla permanenza in ogni rango e categoria della FIGC. In particolare, la CDN riteneva sussistente la responsabilità del sig. Del Gratta sulla base della documentazione e dei riscontri testimoniali acquisiti dagli organi inquirenti di Sanremo in un procedimento penale per gli stessi fatti a carico, tra l’altro, del sig. Del Gratta. 5. Contro la Decisione della CDN il sig. Del Gratta proponeva reclamo alla Corte di Giustizia Federale (la “CGF”), con il quale chiedeva l’annullamento della sanzione o la sua riduzione. 6. Con decisione adottata il 31 luglio 2012 (con dispositivo recato dal C.U. n. 18/CGF) e pubblicata completa dei motivi il 24 ottobre 2012 (C.U. n. 71/CDN) (la “Decisione della CGF” oppure la “Decisione impugnata”), la CGF respingeva l’impugnazione proposta dal sig. Del Gratta. 7. La motivazione della Decisione della CGF, nella parte relativa al sig. Del Gratta, così indicava: “Sembra alla Corte … che le doglianze relative all’avvenuta affermazione di responsabilità nei confronti del signor Marco Del Gratta siano prive di fondamento ... … i rilievi dell’appellante non scalfiscono il tessuto probatorio su cui è stata basata la decisione ricognitiva di colpevolezza – in relazione alla condotta contestata adottata dal primo Giudice. È invero emerso, dalle dichiarazioni dei calciatori Petruzzelli e Perelli, che nelle occasioni temporali indicate in imputazione essi furono destinatari di sollecitazioni, formulate con evidente atteggiamento intimidatorio, perché rescindessero il rapporto con la Sanremese. Allo stesso modo è risultato dalle dichiarazioni del signor Ciamaritaro, dirigente della società appena menzionata – il quale lo ebbe ad apprendere direttamente dal calciatore Sosa –, che analogo gesto minaccioso (attuato anzi con modalità più paurose, dato che era stata impiegata verosimilmente un’arma) era stato praticato nei confronti del calciatore appena citato, cui era stato intimato persino di lasciare la città di Sanremo. La riferibilità al presidente pro tempore della società Sanremese, signor Marco Del Gratta, di tali comportamenti illeciti, scaturisce, univocamente ed espressamente, dalle dichiarazioni rese dal già indicato signor Ventre, il quale ha rappresentato di avere ricevuto esplicito incarico dal Marco Del Gratta, con cui aveva un rapporto di pregressa conoscenza, di “fare paura” ai due calciatori Petruzzelli e Perelli, con cui la società aveva dei problemi e che voleva mandare via, alfine di indurli a troncare il loro rapporto contrattuale con la società medesima. Il Ventre ha aggiunto di avere dato esecuzione al mandato ricevuto, avvalendosi del contributo del – già menzionato – Trazza, precisando che il Del Gratta aveva poi incaricato proprio quest’ultimo per mettere in atto analoga minaccia nei confronti del Sosa, ciò che pure era avvenuto. La Corte ritiene che la “chiamata in correità” del Ventre nei confronti del Marco Del Gratta debba ritenersi attendibile, e ciò per la ragione fondamentale che il Ventre non possedeva alcuna ragione personale, e comunque autonoma, per avviare iniziative intimidatorie – come quelle attuate – verso gli indicati calciatori. Ad un tale elemento di riscontro logico, un altro se ne aggiunge, il quale consiste nella circostanza che effettivamente in quello stesso lasso temporale v’erano state azioni ed iniziative della società dirette ad ottenere l’adesione alla rescissione del contratto dai calciatori di cui si tratta, che erano stati, ad esempio – e tra l’altro (come meglio si dirà più innanzi)-, repentinamente sollecitati a lasciare l’alloggio che occupavano e che apparteneva alla società (in tale senso hanno riferito sia il Petruzzelli che il Perelli). Va solo aggiunto che, anche attesa la caratura delinquenziale dell’autore delle minacce (e, a quanto pare, di chi lo coadiuvò, ossia il Trazza, che non si sarebbe peritato dall’usare un’arma nei confronti del Sosa), non pare discutibile la capacità intimidatoria delle stesse”. C. Il procedimento arbitrale C.1 Lo svolgimento dell’arbitrato 8. Con istanza in data 27 agosto 2012, rivolta al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “TNAS”) ai sensi degli art. 9 ss. del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “Codice TNAS”), il Ricorrente dava avvio al presente arbitrato per contestare la Decisione della CGF, all’epoca nota solo nel suo dispositivo. Nella stessa istanza di arbitrato, il Ricorrente proponeva quale arbitro il prof. avv. Massimo Zaccheo. 9. Con memoria datata 7 settembre 2012 la FIGC si costituiva nel procedimento arbitrale così avviato, chiedendo il rigetto del ricorso proposto dal Ricorrente. Nella stessa memoria di costituzione, la Resistente indicava quale arbitro il Pres. Bartolomeo Manna. 10. Gli arbitri designati dalle parti nominavano quale Presidente del Collegio Arbitrale il prof. avv. Luigi Fumagalli, che, in data 24 settembre 2012, accettava l’incarico. 11. Essendo nel frattempo intervenuta la pubblicazione del testo integrale della Decisione impugnata, il sig. Del Gratta il 29 ottobre 2012 depositava memoria integrativa del ricorso, recante motivi aggiunti. 12. In data 9 novembre 2011 il Collegio Arbitrale emetteva dunque un’ordinanza, con la quale concedeva un termine per il deposito di replica da parte della Resistente e fissava l’udienza per la discussione della controversia. 13. Il 14 novembre 2012 la Resistente depositava la memoria di replica autorizzata. 14. Il 21 novembre 2012 si teneva quindi l’udienza, nel corso della quale le parti, rivelatosi infruttuoso l’esperito tentativo di conciliazione, illustravano le proprie posizioni. Il sig. Del Gratta rilasciava altresì dichiarazioni spontanee. All’esito dell’udienza, le parti si dichiaravano soddisfatte dello svolgimento del procedimento arbitrale, dando atto della piena osservanza del principio del contraddittorio, e autorizzavano la proroga del termine di pronuncia del lodo all’8 febbraio 2013. Il Collegio, quindi, si riservava. C.2 Le domande delle parti a. Le domande dei Ricorrente 15. Il Ricorrente nella propria istanza di arbitrato ha chiesto al Collegio Arbitrale di: “- Rigettare tutti gli addebiti mossi nei confronti del sig. Marco Del Gratta; - Dichiarare l’assenza di responsabilità del sig. Marco Del Gratta dalle incolpazioni di cui al deferimento siccome accertate dagli Organi di Giustizia endofederale e per l’effetto - Annullare la sanzione irrogata a Marco Del Gratta di anni 5 di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC. In via subordinata - Accertare l’eccessiva afflittività e l’assenza proporzionalità della sanzione inflitta dalla Corte di Giustizia Federale e per l’effetto - Ridurre la sanzione e/o sostituirla con quella minima ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura arbitrale e dei precedenti gradi di giustizia ed in particolare la restituzione delle somme incamerate dalla FIGC”. b. Le domande della FIGC 16. Nella memoria del 14 novembre 2012, la FIGC ha chiesto “il rigetto dell’istanza avversaria, con conseguente condanna alla rifusione delle spese di lite”. C.3 La posizione delle parti 17. Il seguente riassunto della posizione delle parti è svolto a mero titolo illustrativo e senza alcuna pretesa di completezza; ad ogni buon conto, il Collegio Arbitrale ha attentamente preso in esame tutti gli atti dell’arbitrato e tutti gli argomenti esposti dalle parti anche ove non ne sia stata fatta espressa menzione nel presente lodo. a. La posizione del sig. Del Gratta 18. Il Ricorrente chiede in questo arbitrato l’annullamento, o comunque la riduzione, della sanzione inflitta nei suoi confronti e confermata con la Decisione della CGF, ritenuta “gravemente viziata da colpevoli omissioni nella parte motiva, nonché da erronee indicazioni ivi contenute” e dunque essere provvedimento “ingiusto ed illegittimo (oltre che infondato)”. 19. A sostegno delle proprie domande il Ricorrente afferma essenzialmente un difetto di prova, che in primo luogo si traduce in “contraddittorietà della motivazione”, che “sconta un’evidente forzatura”. In particolare, al Ricorrente appare evidente l’assoluta carenza dell’impianto accusatorio, e dunque fornisce una ricostruzione delle vicende che hanno portato ai procedimenti disciplinari per negare che possa ascriversi al sig. Del Gratta una responsabilità e che questa debba essere valutata così grave da meritare la massima sanzione. 20. Sulla base di siffatta ricostruzione, il Ricorrente sostiene in primo luogo che “il fatto non sussiste”, o comunque che “non ci sia prova del fatto-minaccia”: i. in relazione alle asserite minacce in danno dei calciatori Perelli e Petruzzelli del 19 ottobre 2010, il sig. Del Gratta sottolinea che: a. secondo quanto riferito dagli stessi calciatori il colloquio con gli autori delle presunte minacce (i sig.ri Davide Ventre e Nicola Trazza), ritenuti tifosi che contestavano il loro scarso rendimento, non aveva avuto carattere intimidatorio; b. la dinamica dei fatti rende scarsamente probabile che il sig. Del Gratta abbia commissionato tali atti, considerato che nel periodo in questione svariati calciatori hanno risolto consensualmente il contratto con la Società; c. il calciatore Perelli ha poi lasciato la Sanremese a fronte di una buona-uscita economica e non perché minacciato, mentre il Petruzzelli ha continuato a giocare con la Sanremese; ii. in relazione alle asserite minacce in danno del calciatore Sosa del 16 dicembre 2010, il sig. Del Gratta rileva che: a. la reale portata intimidatoria delle minacce da lui asseritamente ricevute si comprende (e dunque si annulla) se si considera che il Sosa, dopo aver risolto il contratto con la Sanremese alle condizioni da lui volute ed essersi trasferito a giocare in Svizzera, ha mantenuto in Sanremo la dimora della famiglia; b. la volontà della Società non era quella di allontanare il Sosa, ma di ridurne i compensi; c. la risoluzione del contratto è stata chiesta da Sosa e non dalla Società. 21. In secondo luogo, il Ricorrente deduce la “assenza di responsabilità dell’incolpato” e rileva che: i. una responsabilità è stata attribuita al sig. Del Gratta (persona incensurata) sulla base delle dichiarazioni del sig. Ventre, soggetto dai significativi precedenti penali, inserito nel quadro sportivo sanremese e legato al presidente di società antagonista della Sanremese; ii. i calciatori Perelli e Petruzzelli non rendevano sul campo e tenevano una condotta indisciplinata fuori dal campo; iii. il Ventre conosceva la situazione della Società e poteva carpire informazioni per sfruttarle allo scopo di cercare di ottenere un vantaggio economico personale; iv. il Ventre era animato da risentimento personale nei confronti del sig. Del Gratta; v. la ricostruzione dei fatti fornita dal sig. Ventre è lacunosa e generica. 22. Infine, il Ricorrente lamenta la “eccessiva afflittività della sanzione irrogata”, invitando l’adito Collegio a valutare la storia sportiva dei soggetti coinvolti nella vicenda. b. La posizione della FIGC 23. La Resistente contesta le domande svolte in questo arbitrato dal sig. Del Gratta, di cui chiede il rigetto in quanto infondate. 24. Nel merito, quindi, la Resistente difende le decisioni dei propri organi disciplinari, laddove questi hanno ritenuto la responsabilità del sig. Del Gratta ed irrogato le sanzioni dalla stessa conseguenti. 25. La FIGC afferma che le deduzioni del Ricorrente sono smentite dagli univoci elementi di prova acquisiti dalla Procura Federale e provenienti dal procedimento penale avviato di fronte al Tribunale di Sanremo: da essi emergerebbe incontestabilmente la responsabilità del sig. Del Gratta quale mandante delle minacce che alcuni malviventi hanno rivolto a tre calciatori della Sanremese per convincerli a risolvere il proprio contratto con la Società. In particolare: i. per quanto riguarda i calciatori Perelli e Petruzzelli, le minacce sarebbero state parte in essere dei sig.ri Davide Ventre e Nicola Trazza il 19 ottobre 2010, in termini che i calciatori non potevano equivocare, essendo stati preceduti da esortazioni a lasciare la squadra da parte dei dirigenti della Società. Le avvenute intimidazioni sono state poi confermate dai calciatori stessi e dal sig. Ventre, che ha dichiarato di averle fatte in esecuzione di un incarico a tal fine conferitogli dal sig. Del Gratta. Esse trovano inoltre riscontro determinante in una conversazione telefonica tra il sig. Ventre ed il sig. Del Gratta avvenuta il 19 ottobre 2010, nell’immediatezza delle minacce. Sono inoltre confermate delle dichiarazioni di altro soggetto, l’allenatore Stragapede; ii. per quanto riguarda il calciatore Sosa, le minacce sarebbero state poste in essere il 16 dicembre 2010 dal sig. Trazza e dal sig. Giovanni Isolani, ai quali si sarebbe rivolto il sig. Ventre dopo aver ricevuto l’incarico da parte del sig. Del Gratta, e si sarebbero realizzate anche con l’uso “persuasivo” di una pistola. La riferibilità delle minacce al sig. Del Gratta è confermata dallo stesso calciatore Sosa, che riferisce che colui che lo minacciava aveva spiegato di essere mandato dalla “famiglia Del Gratta”. D’altra parte, le minacce si inserivano in un quadro di rapporti con la Società, che aveva già cercato di convincere il calciatore a risolvere il contratto, tanto che, ricevute le minacce, il Sosa si recò immediatamente a parlare con il sig. Del Gratta, che, a dire del Sosa, non sembrò sorpreso, ed anzi la sera stessa, annunciando l’avvenuto arresto dell’autore delle minacce, mostrò di conoscerlo, ancorché il Sosa non lo avesse descritto. Le minacce al sig. Sosa sono poi state confermato sia dal sig. Trazza che dal sig. Ventre, il quale ha anche riferito dell’incarico datogli dal sig. Del Gratta, e trovano un ultimare riscontro nelle richieste di sostegno economico fatte dai famigliari del Trazza al sig. Del Gratta, giustificate in qualche modo da una responsabilità del sig. Del Gratta sugli eventi criminosi in cui il sig. Trazza è stato coinvolto. 26. Infine, la Resistente illustra come a suo avviso non possa accedersi alla richiesta di riduzione della sanzione, tenuto conto della estrema gravità delle condotte poste in essere dal sig. Del Gratta “in un contesto delinquenziale contraddistinto da aperto e palese spregio dei generali canoni di lealtà, correttezza e probità”, per le quali “l’esclusione definitiva dal consesso associativo della FIGC risulta … l’unica risposta adeguata”. MOTIVI DELLA DECISIONE A. Sul merito della controversia A.1 Premessa 1. Il Ricorrente contesta in questo arbitrato la Decisione della CGF, sia laddove essa lo ha ritenuto responsabile di una violazione disciplinare, sia per la parte in cui essa ha stabilito le sanzioni per siffatta violazione. 2. Le questioni che si pongono al Collegio Arbitrale attengono dunque alla responsabilità disciplinare del sig. Del Gratta e, se del caso, al trattamento sanzionatorio da applicare ai Ricorrente. I menzionati profili verranno esaminati separatamente. A.2 Sulla violazione addebitata al sig. Del Gratta 3. Il sig. Del Gratta è stato ritenuto responsabile dagli organi disciplinari della FIGC della violazione prevista dall’art. 1 comma 1 CGS quale mandante di minacce profferite in danno di calciatori della Sanremese. 4. L’art. 1 CGS così recita: “1. Le società e le associazioni sportive (le “società”), i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto dell’ordinamento federale sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. 5. Le critiche svolte dai Ricorrente in ordine all’affermazione di responsabilità del sig. Del Gratta si sviluppano essenzialmente attraverso contestazioni relative agli elementi di prova sui quali la CGF ha fondato la propria decisione: a parere del Ricorrente, infatti, le risultanze istruttorie, raccolte nella fase endo-federale, escluderebbero la integrazione dei presupposti di fatto necessari per un’affermazione di responsabilità a carico del sig. Del Gratta, o comunque non raggiungerebbero il livello di prova richiesto per affermare che il sig. Del Gratta ha commesso l’illecito ascrittogli. Nessuna contestazione è invece insorta circa la qualificabilità delle condotte ascritte al sig. Del Gratta, ove provate, quali illecite ai sensi dell’art. 1 CGS. 6. Alla luce di quanto precede, appare al Collegio Arbitrale opportuno premettere che per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, ma che può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. i lodi del 23 giugno 2009, Ambrosino c. FIGC; 26 agosto 2009, Fabiani c. FIGC; 3 marzo 2011, Donato c. FIGC; 31 gennaio 2012, Saverino c. FIGC; 2 aprile 2012, Juve Stabia e Amodio c. FIGC; 24 aprile 2012, Spadavecchia c. FIGC; 26 aprile 2012, Signori c. FIGC). 7. Alla luce di ciò si tratta di verificare in questo arbitrato, se gli elementi di prova raccolti consentono di ritenere, secondo lo standard probatorio enunciato, la integrazione dei presupposti per l’affermazione di responsabilità del sig. Del Gratta quale “mandante” delle minacce in danno dei calciatori Perelli e Petruzzelli (il 19 ottobre 2010) e del calciatore Sosa (il 16 dicembre 2010). 8. A tal proposito il Collegio Arbitrale nota che: i. la responsabilità del sig. Del Gratta in relazione ad entrambi gli eventi è stata indicata dal sig. Ventre nelle dichiarazioni rese al Procuratore della Repubblica di Sanremo il 29 aprile 2011, laddove gli eventi vengono ricostruiti in questi termini: “Circa le minacce ai giocatori, preciso che Marco nell’ottobre 2010 mi disse che aveva un problema con due giocatori che voleva mandare via, ma loro non volevano andarsene. Uno era il portiere e l’altro non ricordo che ruolo avesse. All’epoca mi fece i loro nomi. Si rivolse a me chiedendomi “di fargli paura” e di indurli ad andare a firmare una rescissione volontaria. Mi disse che i due stavano sempre insieme e mi fece i loro nomi. Gli risposi che non c’era problema e che ci avrei pensato io. Dopo due giorni, era venerdì o forse martedì perché mio figlio si allena in quei giorni, andai al campo sportivo insieme a mio cugino Niki Trazza. Arrivammo in fondo al piazzale in macchina, nei pressi del bar, lasciai che mio figlio scendesse per andare a giocare e vidi i due ragazzi, sempre nei pressi del bar. Chiesi a quello più alto se fosse il portiere e lui mi rispose di si ed anche l’altro disse di essere un giocatore ma subito gli si avvicinò Niki. Avevamo infatti concordato che ognuno di noi si sarebbe “occupato” di uno di loro, pur senza decidere prima di chi. Preciso che in quel periodo avevo problemi di salute ed ero in attesa di un’operazione, dunque non sarei stato in grado di affrontare scontri fisici. Per questo mi presentai al ragazzo dicendo “sono Ventre” e facendo affidamento sul timore che il mio nome poteva incutergli, senza dover ricorrere ad azioni violente. Gli dissi che come giocatore faceva schifo e che se ne doveva andare dalla sanremese e ciò con toni perentori e minacciosi. Petruzzelli mi rispose che se ne sarebbe andato ed anzi aveva già appuntamento in segreteria per la questione. … il ragazzo appariva spaventato. Rimanemmo a parlare ancora un paio di minuti. Nel frattempo anche mio cugino tornò presso di me dopo avere parlato con l’altro e dunque ce ne andammo. Niki mi disse che “ne aveva cantate anche lui quattro” all’altro ragazzo. Dopo una decina di minuti chiamai il Presidente e gli dissi che avevo parlato con i giocatori e che anzi avevano appuntamento con lui in segreteria. Lui si mostrò soddisfatto per la risoluzione rapida della cosa e obiettò che non gli risultava che avessero un appuntamento con lui. Poi mi ringraziò. … Preciso che anche poco prima delle minacce, mi ero incontrato con Marco nei pressi del benzinaio all’uscita dell’Aurelia bis; in quell’occasione mi fece presente che i due ragazzi si trovavano in quel momento al campo sportivo nei pressi della casetta ove alloggiavano. Il mio tentativo invece, perché li minacciassi per andarsene, era stato chiesto da Marco già un paio di giorni prima ed ovviamente ciò fu ribadito nell’incontro presso il benzinaio. Dopo un paio di giorni dalle minacce, mi vidi con Marco che si disse soddisfatto ed aggiunse “a buon rendere” facendomi presente che di lì a pochi giorni anche il bar del campo sportivo gli sarebbe stato assegnato in gestione (prima era condotto da terzi) ed anzi per tale motivo aveva una riunione con alcuni assessori di cui non mi fece il nome. Ovviamente Marco poi avrebbe dato in gestione il bar a me. Prima di andarsene mi disse che più avanti avrei dovuto fargli un altro favore ed io gli domandati di cosa di trattava. Mi spiegò che aveva un altro problema con il calciatore Sosa e che ove non fosse riuscito a mandarlo via lui, mi avrebbe chiesto ancora di dargli una mano. Risposi “va bene Presidente” e me ne andai. A fine ottobre mi disse che con Sosa non si concludeva niente, ossia che lui non voleva andarsene e chiese se potevo io fare qualcosa, nel senso che avrei dovuto minacciarlo come già accaduto con gli altri due giocatori. Gli feci presente che ai primi di novembre mi sarei dovuto operare di diverticolite e che quindi avevo difficoltà ma lui insistette dicendo che era importante e che dovevo mandarlo via. Gli risposi “Va bene ma non ti assicuro quando”. Il 5 novembre mi operai ed il 12 od il 15 uscii dall’ospedale. Mentre ero in convalescenza mi venne a trovare a casa Niki insieme al suo amico Giovanni Isolani che era salito per trovare lavoro. In altra occasione Niki venne da solo ed io allora gli raccontai di Sosa e gli chiesi di farmi il favore, domandandogli di andare lui in mia vece e minacciarlo. Visto che c’era il suo amico a Sanremo, lo esortai ad andare insieme a lui da Sosa a “fargli un po’ di paura” per indurlo a lasciare la squadra; Niki mi rispose che ci avrebbe pensato lui, in pratica accettò. … Spiegai a Nicola che il tutto mi era stato chiesto da Marco Del Gratta. … Non gli promisi compenso anche perché lui era stato spesso mio ospite ed al volte gli davo qualcosa per le spese. Alla fine di novembre portai Niki al campo durante gli allenamenti e gli mostrai Sosa. Nel frattempo in quell’occasione ci raggiunse Marco e continuammo a parlare del fatto di Sosa. Niki rimase poco distante ed io lo indicai a Marco come mio cugino, spiegandogli che si sarebbe occupato lui della minaccia a Sosa in mia vece, perché io non ce la facevo con la salute. Marco disse che andava bene. Il 15 dicembre dissi a mio cugino che potevano “agire” il giorno successivo durante gli allenamenti. Il 16 dicembre, verso le due del pomeriggio andai al campo, sapendo che Niki e Giovanni erano già lì. Andai per controllare che non ci fossero problemi in quanto loro, come concordato, erano lì in attesa di Sosa. Preciso però che non sapevo che Niki e l’amico fossero armati. Ove l’avessi saputo gli avrei impedito di andare e avrei provveduto da solo successivamente a fare la minaccia. Ciò in quanto non valeva la pena di utilizzare l’arma. Andarono al campo con il motorino grigio di Andrea Benedetto che ovviamente non sapeva nulla. Al campo avevo incontrato Niki e Giovanni e avevamo scambiato qualche parola. Mi fermai poco tempo e ripresi l’auto per recarmi all’ortofrutta … Dopo circa cinque minuti vidi arrivare Niki e Giovanni. Niki, prendendomi in disparte ed a bassa voce mi disse che con Sosa era tutto a posto e che gli aveva detto di avere l’aereo per partire”; ii. le “peculiarità” del rapporto tra il sig. Ventre e il sig. Del Gratta sono state confermate dallo stesso Ricorrente nelle dichiarazioni al Procuratore della Repubblica di Sanremo in data 13 maggio 2011, allorché il sig. Del Gratta riferisce di aver accettato la “protezione” offertagli dal sig. Ventre, e si inserisce in un particolare quadro di suo sviluppo, in cui si inserisce, ad esempio, l’episodio, ammesso dallo stesso sig. Del Gratta, dell’intervento del sig. Ventre su di un dipendente dell’azienda del Del Gratta, con il quale era insorto un problema, per ottenerne l’allontanamento; iii. le minacce rivolte ai calciatori si inseriscono in un contesto di rapporti tra gli stessi e la Società, laddove questa aveva manifestato l’intenzione di ridiscutere i contratti con i calciatori, per ottenerne la risoluzione o quanto meno la rinegoziazione in termini più favorevoli per la Società, e aveva incontrato, prima delle minacce, una resistenza nei calciatori stessi; iv. il contenuto delle minacce (lasciare la Società per evitare violenze) e le particolari modalità di realizzazione delle stesse, riferite dal sig. Ventre, sono state illustrate, in termini coincidenti, dal sig. Trazza, partecipe di entrambi gli episodi, nelle dichiarazioni al Procuratore della Repubblica di Sanremo del 28 gennaio 2011, e dagli stessi calciatori, nelle dichiarazioni rilasciate al Procuratore della Repubblica di Sanremo e alla Procura Federale, nelle quali si menziona anche il timore per la incolumità fisica che esse avevano ingenerato; v. nelle dichiarazioni al Procuratore della Repubblica di Sanremo del 22 febbraio 2011, il sig. Petruzzelli conferma di aver avuto l’impressione che le minacce potessero provenire dalla famiglia Del Gratta, tanto che riferisce di non aver fatto menzione delle stesse al padre del sig. Del Gratta “anche perché pensavo che potessero provenire da lui” e che gli era parso strano che non gli venisse chiesta spiegazione della repentina decisione di allontanarsi dalla Società, nonostante le affermazioni dell’incontro precedente; ed inoltre il Petruzzelli riferisce di aver chiesto all’allenatore, sig. Stragapede, di far aver un messaggio al sig. Ventre, per rassicurarlo di aver trovato un accordo con la Società, pur essendo stato reintegrato nella rosa; vi. il sig. Vincenzo Stragapede, nelle dichiarazioni al Procuratore della Repubblica di Sanremo dell’8 febbraio 2011, conferma di aver ricevuto siffatta richiesta dal Petruzzelli e che, riferito il messaggio al sig. Ventre, questi aveva mostrato “di saperlo già”. Nelle stesse dichiarazioni, poi, lo Stragapede riferisce di aver trovato strano l’atteggiamento della dirigenza, “nel senso che si disinteressassero di far luce su fatti spiacevoli successi ai giocatori della squadra”, e che “quando Petruzzelli mi fece presente di “avere risolto con la società e di dire a Davide di stare tranquillo” mi feci l’idea che la società, tramite Davide Ventre, avesse spaventato i giocatori”; vii. nella conversazione telefonica del 19 ottobre 2010, alle ore 17:50, ossia nell’immediatezza dalle minacce ai calciatori Perelli e Petruzzelli, del seguente tenore, quale risultante dal verbale di trascrizione dell’intercettazione: Del Gratta: “mi hai chiamato Davide?” Ventre: “presidente … è tutto a posto! è già tutto a posto! hanno appuntamento con te?” Del Gratta: “no!” Ventre: “avevano appuntamento con te adesso?” Del Gratta: “no … boh” Ventre: “comunque è già tutto a posto” Del Gratta: “ah!” Ventre: “ok?” Del Gratta: “già tutto risolto?” Ventre: “tutto a posto” Del Gratta: “ok” Ventre: “due giorni … due giorni vanno via” Del Gratta: “grazie … ciao Davide” in cui risulta evidente il riferimento ai calciatori, all’intervento del Ventre sugli stessi ed al risultato da esso prodotto; viii. il sig. Sosa, nelle dichiarazioni al Procuratore della Repubblica di Sanremo del 21 gennaio 2011, riferisce che un autore delle minacce, nel compierle, aveva detto che lo “mandava la famiglia Del Gratta”, e che, illustrate al sig. Del Gratta e al di lui padre le minacce ricevute, “Marco non sembrò affatto sorpreso o turbato”. 9. Il quadro probatorio così delineato, risultante dal concorso di diverse acquisizioni istruttorie, consente di confermare la responsabilità del sig. Del Gratta. In particolare, al Collegio Arbitrale appare provata, secondo lo standard applicabile nel processo disciplinare sportivo (cfr. § 6 che precede), la riconducibilità al sig. Del Gratta delle minacce ricolte ai calciatori. Le contrarie osservazioni del Ricorrente non riescono a impedire siffatta conclusione, raggiunta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, tali da giustificare una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito: le dichiarazioni del sig. Ventre trovano un riscontro in una serie ampia di elementi; la portata e l’efficacia delle intimidazioni è stata confermata; la dinamica dei fatti e il loro effetto trova specifico riscontro. A.3 Sulla sanzione inflitta al sig. Del Gratta 10. Dalla conclusione della responsabilità disciplinare del sig. Del Gratta discende l’applicabilità delle sanzioni stabilite dal CGS. 11. Anche sotto siffatto profilo il Collegio concorda con le conclusioni degli organi di giustizia della FIGC. 12. Ed invero, nella determinazione della sanzione deve tenersi conto della gravità dell’infrazione, quale desunta dalla natura, dalla specie, e dai modi della stessa. A tal fine le infrazioni addebitate al sig. Del Gratta, di cui è ritenuto responsabile, sono assai gravi, e risultano ulteriormente aggravate dal suo ruolo di presidente della . 13. In definitiva, la sanzione di 5 anni di inibizione, con preclusione alla permanenza in ogni rango e categoria della FIGC, per quanto gravissima, appare appropriata, poiché le condotte, addebitate al sig. Del Gratta, rendono inammissibile la sua permanenza all’interno della FIGC. 14. In conclusione, dunque, le domande proposte dal Ricorrente vanno integralmente respinte. B. Sulle spese 15. Le spese di lite e quelle arbitrali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: 1. respinge l’istanza arbitrale proposta dal sig. Marco Del Gratta; 2. condanna il sig. Marco Del Gratta, fermo il vincolo di solidarietà, al pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati in € 4.500 (quattromilacinquecento/00) e al rimborso delle spese documentate sostenute dal Collegio Arbitrale, nella misura che sarà comunicata separatamente dalla Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, oltre IVA e CPA come per legge; 3. condanna il sig. Marco Del Gratta al pagamento alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) dell’importo di Euro 1.500 (millecinquecento/00), oltre IVA e CPA come per legge, quali spese di difesa ed assistenza legale nel presente arbitrato; 4. condanna, altresì, il sig. Marco Del Gratta al pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; 5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deciso in Roma, in data 21 novembre 2012, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicata. F.to Luigi Fumagalli F.to Massimo Zaccheo F.to Bartolomeo Manna
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