COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 06.02.2013 Delibera del Giudice Sportivo GARA ECCELLENZA VULTUR – POLICORO

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 06.02.2013 Delibera del Giudice Sportivo GARA ECCELLENZA VULTUR – POLICORO Il Giudice Sportivo, Visti gli atti ufficiali di gara; Letto il supplemento di rapporto dal quale emerge che al 24° del p.t., in seguito ad uno scontro di gioco, entrava sul terreno di gioco il personale sanitario della Vultur Rionero per soccorrere il calciatore Grieco Anselmo infortunato; Atteso che, nel momento in cui il calciatore veniva portato nei pressi della panchina per essere curato, anche gli altri calciatori della Vultur si rifugiavano sotto la pensilina della panchina; Considerato che il D.G., in seguito alla situazione venutasi a creare, invitava i calciatori della Vultur a rientrare in campo, ma costoro si rifiutavano di riprendere la gara adducendo che le cattive condizioni meteorologiche potevano mettere a rischio la loro incolumità; Verificato che anche gli atleti della squadra del Policoro, che inizialmente volevano riprendere il gioco, manifestavano la propria volontà a non proseguire la gara, cosicché entrambe le società formalizzavano una dichiarazione sottoscritta dai rappresentanti e dai capitani delle due società in cui esplicitavano il loro rifiuto a riprendere la gara per le proibitive condizioni meteorologiche al fine di salvaguardare l’integrità psico-fisica degli atleti; Constatato che la regola 1 del Regolamento del giuoco del calcio, in riferimento al terreno di gioco, stabilisce che il giudizio sulla impraticabilità del terreno di gioco, per intemperie o per ogni altra causa è di esclusiva competenza dell’arbitro designato a dirigere la gara; Ritenuto che il D.G., nel caso di specie, dopo aver invano sollecitato le due squadre a ritornare in campo e dopo aver verificato che, benché al momento scendesse un leggero nevischio, le condizioni di visibilità erano buone, il terreno di gioco era completamente sgombro di neve e non vi era pertanto alcuna condizione o situazione che potesse comportare pericolo all’incolumità di sé stesso, dei suoi collaboratori e degli atleti in campo sospendeva definitivamente la gara per rifiuto delle squadre a proseguirla; P.Q.M. DELIBERA • di infliggere ad entrambe le squadre la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, ai sensi dell'art.53, comma 2, delle N.O.I.F.; • di comminare ad entrambe le Società la penalizzazione di 1(uno) punto in classifica.
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