COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 106 DEL 05.02.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 8 a carico di: IULIANO Marco, calciatore della Società Real Pianopoli, e IULIANO Luigi,dirigente della società Real Pianopoli; per rispondere della violazione di cui all’art. 1 del C.G.S. in quanto, al ter gmine della gara di 1° Categoria, Real Piaopoli – Raffaele Nicastro del 12.2.2012 ,spintonavano ed insultavano in vari m eodi due dirigenti della società avversaria, invitandoli, con tono minaccioso, ad allontanarsi;l’ASD REAL PIANOPOLI per rispondere delle violazioni di cui agli art. 4 comma 2, e 12 comma, 5 del C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva, per le viola azioni ascritte ai propri tesserati.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 106 DEL 05.02.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 8 a carico di: IULIANO Marco, calciatore della Società Real Pianopoli, e IULIANO Luigi,dirigente della società Real Pianopoli; per rispondere della violazione di cui all'art. 1 del C.G.S. in quanto, al ter gmine della gara di 1° Categoria, Real Piaopoli - Raffaele Nicastro del 12.2.2012 ,spintonavano ed insultavano in vari m eodi due dirigenti della società avversaria, invitandoli, con tono minaccioso, ad allontanarsi;l’ASD REAL PIANOPOLI per rispondere delle violazioni di cui agli art. 4 comma 2, e 12 comma, 5 del C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva, per le viola azioni ascritte ai propri tesserati. IL DEFERIMENTO Il Vice Procuratore Federale, Letta la nota del 17.2.2012, inoltrata alla Procura Federale, in esecuzione della delibera del Giudice Sportivo Territoriale, dal Presidente del Comitato Regionale Calabria, con la quale veniva trasmessa copia edella documentazione relativa alla gara Real Pianopoli - Raffaele Nicastro del 12.2.2012 (Prima Categoria Girone B) e pre rcisamente stralcio comunicato ufficiale n. 104 del 16.2.2012, relazione di servizio dei Carabinieri della Stazione di Pianopoli del 13.2.2012, referto di gara e fogli censimento delle Società Real Pianopoli e Raffaele Nicastro della stagione sportiva 2011-2012; Rilevato che, dalla documentazione trasmessa ed acquisita agli atti, in particolare dall'annotazione di servizio dei Carabinieri della stazione di Pianopoli, presenti sul terreno di gioco, è emerso chiaramente che, dopo il triplice fischio dell'arbitro della gara suindicata, mentre giocatori e dirigenti di entrambe le squadre facevano rientro negli spogliatoi, due dirigenti della società Raffaele Nicastro, Giampà Pietro e Caccamo Antonio, discutevano, di alcuni episodi della gara, in maniera pacata con l'allenatore della società Real Pianopoli, Fioretti Carmine; Rilevato che, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, sopraggiungevano luliano Marco (calciatore di riserva) e luliano Luigi (dirigente addetto agli ufficiali di gara) tesserati della Società Real Pianopoli, i quali interponendosi tra l'allenatore del Real Pianopoli ed i predetti dirigenti della squadra avversaria, li spintonavano ed insultavano in vari modi, invitandoli, con tono minaccioso, ad allontanarsi; Rilevato che, a seguito di quanto sopra, i predetti tesserati della Real Pianopoli, venivano identificati e segnalati all'autorità giudiziaria; Rilevato che, a seguito di quanto sopra, il Giudice Sportivo Territoriale, pu er non emettendo alcun provvedimento disciplinare, disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per gli adempime enti ritenuti necessari; Ritenuto che il comportamento e le azioni poste in essere dai predetti tesserati della A oSD Real Pianopoli, luliano Marco e luliano Luigi, integrano la violazione dell'art. 1 comma 1 e 6 del C.G.S. e che tali condotte determinano la sussistenza a carico della ASD Real Pianopoli di una responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 4, comma 2, e 12, comma 5 del C.G.S.; Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alessandro Boscarino; Visto l'art. 32, comma 4 del CGS; HA DEFERITO a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 5 settembre 2012, prot. nr. 1146/979 pf 1112 MS/vdb:  IULIANO Marco, calciatore della Società Real Pianopoli,  IULIANO Luigi,dirigente della società Real Pianopoli; per rispondere della violazione di cui all'art. 1 del C.G.S. in quanto, al termine della gara di 1° Categoria, Real Pianopoli - Raffaele Nicastro del 12.2.2012, spintonavano ed insultavano in vari modi due dirigenti della società avversaria, invitandoli, con tono minaccioso, ad allontanarsi;  l’ASD REAL PIANOPOLI per rispondere delle violazioni di cui agli art. 4, comma 2, e 12, comma 5, del C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva, per le violazioni ascritte ai propri tesserati. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 4 febbraio 2013, a seguito del duplice rinvio dalle sedute del 10 dicembre 2012 e del 14 gennaio 2013, è comparso davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello. Tutti i deferiti sono comparsi: il Presidente del Pianopoli, Mario Chiefalo, in rappresentanza della società, ed i signori Iuliano Marco e Iuliano Luigi. Prima dell’inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dell’ art. 23 e 24 C.G.S. (Iuliano Marco 3 giornate di squalifica, Iuliano Luigi mesi 1 di inibizione, Real Pianopoli 200 € di ammenda); su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; rilevato che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’artt. 23 e 24 C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:  IULIANO Marco, calciatore della Società Real Pianopoli, TRE ( 3 ) giornate di squalifica  IULIANO Luigi, dirigente della società Real Pianopoli, l’inibizione di UNO (1)mese;  l’ASD REAL PIANOPOLI l’ammenda di € 200,00 (duecento/00).
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