COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul – Comunicato Ufficiale N° 83 del 25.01.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale (Delegazione Distrettuale di Gubbio) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SPORTING CLUB TERSTINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA SPORTING CLUB TRESTINA – MADONNA DEL LATTE DISPUTATA A CINQUEMIGLIA IL 12.12.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 10 DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI GUBBIO DEL 20.12.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE: – ALL’AMMENDA DI EURO 40,00 – ALL’AMMENDA DI EURO 20,00 – ALLA SQUALIFICA FINO AL 15.02.2013 INFLITTA AL CALCIATORE CESARONI MICHELE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
- Comunicato Ufficiale N° 83 del 25.01.2013
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
(Delegazione Distrettuale di Gubbio)
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SPORTING CLUB TERSTINA IN RIFERIMENTO
ALLA GARA SPORTING CLUB TRESTINA – MADONNA DEL LATTE DISPUTATA A CINQUEMIGLIA
IL 12.12.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 10
DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI GUBBIO DEL 20.12.2012, PUBBLICATA IN PARI
DATA, IN RELAZIONE:
- ALL’AMMENDA DI EURO 40,00
- ALL’AMMENDA DI EURO 20,00
- ALLA SQUALIFICA FINO AL 15.02.2013 INFLITTA AL CALCIATORE CESARONI MICHELE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 25.01.2013, a scioglimento della riserva assunta in
data 24.01.2013, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Società Sporting Club Trestina, chiedendo la riduzione delle
sanzioni. Era presente l’arbitro della gara e la società reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Commissione rileva l’inammissibilità del reclamo relativamente alle ammende
di €.40,00 ed €.20,00 in quanto si tratta di sanzioni non impugnabili ai sensi dell’art. 45 comma 3
lettera d) del C.G.S..
Quanto alla posizione del Sig. Michele Cesaroni, l’audizione del direttore di gara ha consentito di
accertare che il calciatore, dopo aver subito un fallo di gioco ha colpito reiteratamente un
calciatore avversario con pugni, calci ed una leggera testata al volto che non ha tuttavia provocato
alcuna conseguenza; mentre usciva dal terreno di gioco il Cesaroni insultava l’avversario e tentava
di aggredirlo nuovamente, non riuscendovi per l’intervento di alcuni dirigenti.
Alla luce di quanto precede la sanzione irrogata dal G.S. appare congrua e quindi meritevole di
integrale conferma.
P.Q.M.
Respinge il reclamo.
- Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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