COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul – Comunicato Ufficiale N° 85 del 01.02.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. CASTEL DEL PIANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTEL DEL PIANO – SAN SISTO DISPUTATA A CASTEL DEL PIANO IL 19.01.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 81 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 23.01.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTA AL CALCIATORE BISCARO PARRINI MATTEO.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
- Comunicato Ufficiale N° 85 del 01.02.2013
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. CASTEL DEL PIANO IN
RIFERIMENTO ALLA GARA CASTEL DEL PIANO – SAN SISTO DISPUTATA A CASTEL
DEL PIANO IL 19.01.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
RIPORTATA NEL C.U. N. 81 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 23.01.2013,
PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA PER TRE GARE
INFLITTA AL CALCIATORE BISCARO PARRINI MATTEO.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 31.01.2013 la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Società ACD Castel Del Piano chiedendo la riduzione
della sanzione. Non era presente l’arbitro della gara né la società reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti in possesso di questa Commissione appare chiaro ed inequivocabile il
comportamento assunto dal calciatore Biscaro Parrini Matteo all’atto del suo
allontanamento dal terreno di gioco per doppia ammonizione. La reazione verso il
direttore di gara sfociava con la pronuncia di frasi offensive ed all’atto di entrare negli
spogliatoi colpiva la porta con un violento calcio.
Ciò premesso, a parere di questa Commissione, la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore
Biscaro Parrini Matteo, appare equa e commisurata ai fatti commessi e meritevoli di
integrale conferma.
P.Q.M.
Il reclamo va respinto.
- Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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