COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul – Comunicato Ufficiale N° 85 del 01.02.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. GRIFO CANNARA IN RIFERIMENTO ALLA GARA GRIFO CANNARA – SIGILLO DISPUTATA A CANNARA IL 13.01.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 78 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 16.01.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLE SQUALIFICHE PER CINQUE GARE INFLITTA AL CALCIATORE FORTINI FABIO E PER QUATTRO GARE INFLITTA AL CALCIATORE ANDREOLI DAVID.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
- Comunicato Ufficiale N° 85 del 01.02.2013
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. GRIFO CANNARA IN
RIFERIMENTO ALLA GARA GRIFO CANNARA - SIGILLO DISPUTATA A CANNARA IL
13.01.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U.
N. 78 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 16.01.2013, PUBBLICATA IN PARI
DATA, IN RELAZIONE ALLE SQUALIFICHE PER CINQUE GARE INFLITTA AL
CALCIATORE FORTINI FABIO E PER QUATTRO GARE INFLITTA AL CALCIATORE
ANDREOLI DAVID.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 31.01.2013 la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Società ACD Grifo Cannara chiedendo la riduzione
delle sanzioni. Era presente l’arbitro della gara ed il Presidente della società reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall’esame degli atti e dall’audizione delle parti è emerso che il calciatore Fabio Fortini,
espulso per doppia ammonizione, mentre si dirigeva negli spogliatoi, ha sputato verso un
calciatore avversario; non essendovi, tuttavia, certezza sul fatto che il calciatore del
Sigillo sia stato realmente attinto, la squalifica può essere ridotta a quattro giornate di
gara.
Quanto al calciatore David Andreoli, è stato accertato che egli, durante una concitata
fase di gioco, ha colpito un avversario, senza che quest’ultimo subisse conseguenze di
rilievo, potendo terminare regolarmente la gara; peraltro l’Andreoli, prima di uscire dal
campo, si è scusato con l’arbitro e con l’avversario. Alla luce di ciò, a parere di questa
Commissione la squalifica può essere contenuta in tre giornate di gara.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce:
•la squalifica inflitta al calciatore Fortini Fabio a quattro giornate effettive di gara;
•la squalifica inflitta al calciatore Andreoli David per tre giornate effettive di gara.
- Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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