COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 07 Febbraio 2013 Delibera del Giudice Sportivo GARA PIEDIGROTTA – FUTSAL PIETRAMELARA DEL 19/1/2013

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 07 Febbraio 2013 Delibera del Giudice Sportivo GARA PIEDIGROTTA – FUTSAL PIETRAMELARA DEL 19/1/2013 Il G.S.T., letto il referto arbitrale nonché i relativi supplementi di rapporto dello stesso; letti altresì i rapporti dei Commissari di Campo e convocati ed ascoltati l’arbitro designato alla gara nonché i Commissari di Campo per suppletive informazioni; in ultimo convocati i tesserati coinvolti nella vicenda riferibili alla società Piedigrotta: Antonio Bava e Giovanni Bava, non presentatisi adducendo scarse motivazioni. Preliminarmente rilevata l’assenza della Forza Pubblica, in seguito giunta sul campo al termine della gara, rileva altresì che al 25’ del secondo tempo, in seguito ad un fallo di gioco, l’arbitro decideva di espellere per somma di ammonizioni il tesserato n. 15 Antonio Bava della soc. Piedigrotta. Questi alla notifica del provvedimento, in un primo momento inveiva con ingiurie all’indirizzo del direttore di gara, poi successivamente, una volta avvicinatosi a questi, lo colpiva con tre pugni al volto, in rapida successione. Quindi l’arbitro perdendo l’equilibrio cadeva a terra, e, in conseguenza dei colpi ricevuti, accusava fortissimo dolore nonché fuoriuscita di sangue dal naso. Il tesserato del Piedigrotta, tuttavia non si fermava e continuava la sua condotta violenta ai danni del direttore di gara, colpendolo ancora con pugni e schiaffi mentre questi era esanime a terra. Solo il pronto intervento dei Commissari di Campo interrompeva questa spirale di violenza, che dapprima allontanavano il tesserato del Piedigrotta e poi aiutavano l’arbitro sofferente, ad alzarsi e a prendere la strada degli spogliatoi. A questo punto i Commissari di Campo chiamavano i Carabinieri i quali giungevano sul posto dopo una quarantina di minuti. Costatato lo stato di shock dell’arbitro venivano chiamati anche i sanitari del 118 che provvedevano alle prime cure nei confronti del mal capitato direttore di gara, per poi trasportarlo presso l’Ospedale Cardarelli per accertamenti più approfonditi. Il G.S.T. ascoltato l’arbitro, accertava che questi aveva sentito le persone che lo circondavano, riferirsi al tesserato coinvolto nella violenza nei suoi confronti, con l’appellativo “Giovanni”, altresì riferivano di una generica squalifica inflitta ed in corso di esecuzione nei confronti di questi. Pertanto il direttore di gara, unitamente ai Commissari di Campo, ricostruivano l’esatta identità del tesserato coinvolto nella violenza, come essere Giovanni Bava e non come riconosciuto ed iscritto a distinta di gara Antonio Bava. Tutta la documentazione veniva allegata a referto dall’arbitro e questo G.S.T. approfondiva la questione avendo premura di verificare: sia se vi fosse un tesserato a nome di Giovanni Bava, sia se effettivamente a carico di questi vi fosse una squalifica in corso di esecuzione. Effettivamente le circostanze dedotte dal direttore di gara e dai Commissari di Campo, ampiamente documentate da costoro con svariate allegazioni, nonché l’accertamento svolto presso l’ufficio tesseramento, permettono a questo Giudice Territoriale di concludere per la sostituzione dei tesserati, al fine di garantire ad un calciatore in corso di squalifica di prendere parte alla gara pur se sprovvisto di un titolo idoneo a farlo. Questo, anche alla luce delle convocazioni dei tesserati coinvolti, che non hanno avuto riscontro e delle generiche motivazioni di giustificazione da parte della società Piedigrotta senza alcuna allegazione, per quanto riguarda il tesserato Antonio Bava. Mentre per quanto concerne, invece, il tesserato Giovanni Bava, su cui questo Giudice Sportivo Territoriale riversa maggiori attenzioni, la società Piedigrotta faceva, in un primo momento, pervenire un’altrettanta generica dichiarazione di irreperibilità. Successivamente il predetto dichiarava di essere impegnato lavorativamente, senza produrre alcun tipo di documentazione attestante l’impegno lavorativo, anche se irrilevante ai fini della nostra disanima. Questo ufficio ha così ottemperato al diritto di difesa della società Piedigrotta atteso che il mancato riscontro alla convocazione è motivo di prova dei fatti in contestazione, a loro carico, come costante giurisprudenza di questo ufficio. Considerata questa ricostruzione, i fatti adducibili alla società Piedigrotta, di per sé gravi, per la condotta violenta di un proprio tesserato nei confronti del direttore di gara, sono da considerarsi gravissimi alla luce dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, che non consentono assolutamente che possa prendere parte alla gara, sotto mentite spoglie, un tesserato in corso di squalifica. Elemento di gravità e di accertata responsabilità diretta della società Piedigrotta viene ad essere l’iscrizione in distinta di gara di un tesserato con altro nominativo e tutto ciò che consegue le procedure di riconoscimento dei tesserati, ne deriva che tutto ciò è inaccettabile in sé ma lo diviene ancora di più se il tesserato in questione realizzi una condotta violenta, atteso che effettivamente il Giovanni Bava era in corso di squalifica per condotta violenta grave nei confronti di altro tesserato. Per tali motivi, letti gli artt. 1,3,4,17,18 e 19 C.G.S.; DELIBERA di infliggere alla Società Piedigrotta la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3; di comminare un’ammenda di € 800,00 sia a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento particolarmente violento di un proprio tesserato nei confronti dell’arbitro di cui € 100,00 imputabili al calciatore Giovanni Bava ex art. 19 co. 6 del C.G.S. pubblicato sul C.U. n. 75/A del 27.09.2011 della F.I.G.C., sia a titolo di responsabilità diretta per aver fatto giocare, sotto falso nome un tesserato in corso di squalifica, il quale reiterava condotta violenta già precedentemente posta in essere per la quale vi era sanzione disciplinare. Infligge la penalizzazione di 5 (cinque) punti in classifica nonché la diffida all’esclusione dal campionato di competenza alla società Piedigrotta. Infligge a titolo di responsabilità diretta l’inibizione al sig. Zoccolella Giuseppe in qualità di dirigente accompagnatore, in quanto firmatario della distinta di gara con indicazione mendace dei partecipanti alla stessa fino a tutto il 19.10.2013. Letto l’art. 19 co. 3 dispone a carico del tesserato Giovanni Bava, per i fatti in narrativa, la squalifica fino a tutto il 19/01/2018 e considerata l’infrazione commessa di particolare gravità dispone altresì la preclusione al tesseramento in qualsiasi rango o categoria della FIGC.
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