COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 07 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 54. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ATLETICO CASALNUOVO – GARA ATLETICO CASALNUOVO – VIRTUS VOLLA DEL 27.01.2013 – ECCELLENZA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 78 del 07 Febbraio 2013
Delibera della Commissione Disciplinare
54. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ATLETICO CASALNUOVO – GARA ATLETICO
CASALNUOVO – VIRTUS VOLLA DEL 27.01.2013 – ECCELLENZA
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato
Ufficiale n. 75 del 31 gennaio 2013, pag. 1536, del C.R. Campania, il Giudice Sportivo Territoriale
ha inflitto la sanzione della squalifica a carico del sig. Coppola Cristofaro, calciatore della società
reclamante (perché “a gioco fermo tirava un calcio al portiere avversario”). Con atto trasmesso
mediante fax il 4.02.2013, ovvero entro la scadenza dei termini temporali prescritti per il ricorso a
questa C.D.T., la società Atletico Casalnuovo ha impugnato la decisione innanzi citata. Questo
Collegio osserva che il ricorso è parzialmente fondato. Invero, sia dal referto, sia dalla
documentazione depositata in atti dalla reclamante, si rilevano situazioni tali da suffragare quanto
riportato nel reclamo, fatta eccezione, tenuto conto della notevole distanza dell’azione concitata, per
quel che concerne la valutazione se il calciatore Coppola Cristofaro abbia volontariamente colpito il
calciatore della squadra avversaria. Tanto premesso, questa C.D.T. ritiene ridimensionare la
sanzione, inflitta dal Primo Giudice, a due giornate di gara. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Atletico Casalnuovo, riducendo
a due giornate di gara, la sanzione della squalifica a carico del calciatore Coppola Cristofaro;
nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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