COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 07 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 57. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SPORTING SOLOPACA C5 – GARA SPORTING SOLOPACA C5 / JUNIOR DOMITIA DEL 19.01.2013 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 07 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 57. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SPORTING SOLOPACA C5 – GARA SPORTING SOLOPACA C5 / JUNIOR DOMITIA DEL 19.01.2013 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2 La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 73 del 24 gennaio 2013, pagg. 1494/1495, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto le seguenti sanzioni a carico della società reclamante e dei suoi tesserati: a) perdita della gara; b) ammenda di euro 400.00 (con obbligo di disputa, a porte chiuse, di una gara interna); c) squalifica per cinque giornate di gara, a carico dei calcettisti Del Basso Antonio, Piscitelli Vincenzo, Saquella Roberto e Suppa Mattia. Con atto trasmesso, mediante fax, il 31.01.2013, ovvero entro la scadenza dei termini temporali prescritti per il ricorso a questa C.D.T., la società Sporting Solopaca C5 ha impugnato le decisioni innanzi citate. Questo Collegio osserva, preliminarmente, l’inammissibilità dell’atto di impugnazione, nella parte riguardante l’obbligo di disputa di una gara interna a porte chiuse, ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera c), del Codice di Giustizia Sportiva. Quanto alla punizione sportiva della perdita della gara, per rissa generale, premesso che la reclamante ha documentato di aver trasmesso, a mezzo fax, l’atto alla società controparte, pur non riuscendovi, per motivi tecnici non collegabili alla propria responsabilità, il referto dell’arbitro, con il suo supplemento, si appalesa inequivocabile ed incompatibile con una decisione difforme, rispetto a quella del Giudice Sportivo Territoriale. Invero, la descrizione dettagliata di episodi di reciproca violenza, obiettivamente inconciliabili con l’attività agonistica ed i principi ispiratori dello sport, non può essere né revocata in dubbio, né ridimensionata dalle motivazioni della reclamante, atteso anche che nessun elemento probante è stato da essa prodotto. Per ciò che attiene alle restanti impugnazioni, il ricorso è parzialmente fondato. Invero, considerato il costante principio di corrispondenza tra le sanzioni e l’effettiva gravità degli episodi di riferimento, questa C.D.T. ritiene: di ridurre la sanzione pecuniaria ad euro 250,00=(duecentocinquanta), anche in considerazione del fatto che le singole responsabilità dei tesserati sono state sanzionate a parte; di ridurre a tre giornate di gara la squalifica, motivata dalla generica incolpazione di “partecipazione a rissa”, a carico dei calcettisti Del Basso Antonio, Piscitelli Vincenzo, Saquella Roberto e Suppa Mattia della società Sporting Solopaca C5. P.Q.M. DELIBERA in riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale, di dichiarare inammissibile il reclamo nella parte riguardante la disputa di una gara interna a porte chiuse; di accoglierlo parzialmente, riducendo ad euro 250,00 la sanzione pecuniaria ed a tre giornate di gara la squalifica a carico dei calcettisti Del Basso Antonio, Piscitelli Vincenzo, Saquella Roberto e Suppa Mattia; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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