COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 07 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 58. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO JUNIOR DOMITIA – GARA SPORTING SOLOPACA C5 / JUNIOR DOMITIA DEL 19.01.2013 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 07 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 58. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO JUNIOR DOMITIA – GARA SPORTING SOLOPACA C5 / JUNIOR DOMITIA DEL 19.01.2013 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2 La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 73 del 24 gennaio 2013, pagg. 1494/1495, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto le seguenti sanzioni a carico della società reclamante e dei suoi tesserati: a) perdita della gara; b) squalifica per cinque giornate di gara a carico dei calcettisti Calabrese Giuseppe, Orlando Luigi, Sarnataro Mariano e Vergas Michelangelo; c) squalifica fino al 18.04.2013 a carico del calcettista Di Natale Ugo. Con atto trasmesso mediante fax il 31.01.2013, ovvero entro la scadenza dei termini temporali prescritti per il ricorso a questa C.D.T., la società Junior Domitia ha impugnato le decisioni innanzi citate. Questo Collegio osserva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Quanto alla punizione sportiva della perdita della gara, per rissa generale, deve ribadirsi quanto enunciato da questa C.D.T. in relazione al reclamo proposto dalla società controparte, Sporting Solopaca C5, come dalla delibera precedente (n. 57 C.D.T. – 2012/2013): ovvero, che il referto dell’arbitro, con il suo supplemento, si appalesa inequivocabile ed incompatibile con una decisione difforme, rispetto a quella del Giudice Sportivo Territoriale. Invero, la descrizione dettagliata di episodi di reciproca violenza, obiettivamente inconciliabili con l’attività agonistica ed i principi ispiratori dello sport, non può essere né revocata in dubbio, né ridimensionata dalle motivazioni della reclamante, atteso anche che nessun elemento probante è stato da essa prodotto. Per ciò che attiene alle restanti impugnazioni, il ricorso è parzialmente fondato. Al riguardo, questa C.D.T. delibera di ridurre a tre giornate di gara la squalifica, motivata dalla generica incolpazione di “partecipazione a rissa”, a carico dei calcettisti Calabrese Giuseppe, Orlando Luigi, Sarnataro Mariano e Vergas Michelangelo della società Juniore Domitia. Quanto alla sanzione a carico del calciatore Di Natale Ugo, essa deve essere confermata, in ragione della particolare gravità del suo comportamento, che questa C.D.T. giudica congruamente sanzionato dal Giudice Sportivo Territoriale. P.Q.M. DELIBERA in riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale, di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Junior Domitia, riducendo a tre giornate di gara la squalifica acarico dei calcettisti Calabrese Giuseppe, Orlando Luigi, Sarnataro Mariano e Vergas Michelangelo; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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