COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 07 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 57. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN GREGORIO – GARA SAN GREGORIO / NOCERA DEL 22.01.2013 – CALCIO A CINQUE – JUNIORES La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 07 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 57. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN GREGORIO – GARA SAN GREGORIO / NOCERA DEL 22.01.2013 – CALCIO A CINQUE – JUNIORES La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 73 del 24 gennaio 2013, pag. 1498, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la sanzione della squalifica a carico del calcettista Guarino Donato (“per aver a fine gara colpito con un pugno un dirigente avversario e per aver scatenato con tale comportamento un parapiglia tra le due squadre”). Con atto spedito a mezzo raccomandata postale il 29.01.2013, ovvero entro la scadenza dei termini temporali prescritti per il ricorso a questa C.D.T., la ricorrente ha impugnato la decisione innanzi citata, chiedendo una riduzione della squalifica, in quanto il nominato calcettista non avrebbe colpito con un pugno un dirigente, ma l’avrebbe soltanto avvicinato per il saluto del terzo tempo, dal che sarebbe scaturito battibecco tra i due. Dalla lettura del referto arbitrale, tuttavia, non emergono incongruenze o lacune, idonee a revocare in dubbio quanto esposto dal direttore di gara. Inoltre, il reclamo non aggiunge elementi probanti, tali da poter indurre questa C.D.T. a riformare la decisione del Primo Giudice, che si appalesa equa e congrua anche nella sua quantificazione. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società San Gregorio; dispone addebitarsi, sul conto della società medesima, la tassa reclamo, non versata.
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