COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 07 Febbraio 2013 Delibera della Commissione Disciplinare 57. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN GREGORIO – GARA SAN GREGORIO / NOCERA DEL 22.01.2013 – CALCIO A CINQUE – JUNIORES La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 78 del 07 Febbraio 2013
Delibera della Commissione Disciplinare
57. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN GREGORIO – GARA SAN GREGORIO / NOCERA DEL
22.01.2013 – CALCIO A CINQUE – JUNIORES
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato
Ufficiale del C.R. Campania, n. 73 del 24 gennaio 2013, pag. 1498, il Giudice Sportivo Territoriale
ha inflitto la sanzione della squalifica a carico del calcettista Guarino Donato (“per aver a fine gara
colpito con un pugno un dirigente avversario e per aver scatenato con tale comportamento un
parapiglia tra le due squadre”). Con atto spedito a mezzo raccomandata postale il 29.01.2013,
ovvero entro la scadenza dei termini temporali prescritti per il ricorso a questa C.D.T., la ricorrente
ha impugnato la decisione innanzi citata, chiedendo una riduzione della squalifica, in quanto il
nominato calcettista non avrebbe colpito con un pugno un dirigente, ma l’avrebbe soltanto
avvicinato per il saluto del terzo tempo, dal che sarebbe scaturito battibecco tra i due. Dalla lettura
del referto arbitrale, tuttavia, non emergono incongruenze o lacune, idonee a revocare in dubbio
quanto esposto dal direttore di gara. Inoltre, il reclamo non aggiunge elementi probanti, tali da poter
indurre questa C.D.T. a riformare la decisione del Primo Giudice, che si appalesa equa e congrua
anche nella sua quantificazione. P.Q.M.
DELIBERA
di respingere il reclamo proposto dalla società San Gregorio; dispone addebitarsi, sul conto
della società medesima, la tassa reclamo, non versata.
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