COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 06.02.2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI 71 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico sigg. RENZI ROBERTO, già Vice Presidente e Allenatore A.C.D. Giovanile Rimini, GUIDI PAOLO, già Presidente e Accompagnatore Ufficiale A.C.D. Giovanile Rimini, SANNINO GIOVANNI, già dirigente A.C.D. Giovanile Rimini, MORELLI MARCO, già calciatore e dirigente A.C.D. Giovanile Rimini, TRONCALE VINCENZO, già dirigente A.C.D. Giovanile Rimini, RENZI ANDREA, già dirigente A.C.D. Giovanile Rimini, DAMASO LEONARDO, già dirigente A.C.D. Giovanile Rimini, CAPIZZI ANTONINO, già dirigente A.C.D. Giovanile Rimini, GUIDI LUCA, già dirigente A.C.D. Giovanile Rimini, ATIERNO RAFFAELE, già calciatore e dirigente A.C.D. Giovanile Rimini, D’AMBROSIO ALESSANDRO, già dirigente A.C.D. Giovanile Rimini, calc. FALL ANDY ovvero DIENG AMDY, DIOP CHEICK KOKI, DIOP AMETH ovvero FALL AMETH, BECERRA GIORGIO, DI BELLA MICHELE, THIAM ABDOURAIHAME, SEGHAIER HAIKEL BEN MZOUGHI, CONTE FAVARO LUCA, XHAFAY SILIS, BALDUCCI MARCO, BARDUCCI MARCO, FDIENC o DIENCO ANDY, MENDOZA ALESSANDRO BORIS, BEJE OUSMANE, PENSIERI FERNANDO, MUCCINI NICOLO’, DE CASTILLO RENZO GIOVANNI, NDIAYE MAMADOU, DENNY WEISS, RAYEN ZAOUALI, SHERAJ ARMANDO, BELLETTI MATTEO, AMINE ELKHANFARI, ERIK SAVINA, DAMASO FRANCESCO, NICOLA DE LISO, CESARINI MAURO, agente calciatori, CEVOLI MAURO, agente calciatori, SEMPRINI MARCO, segretario generale A.C. Cesena, GALASSI ANDREA, responsabile tecnico settore giovanile A.C. Cesena, A.C.D. GIOVANILE RIMINI e A.C. CESENA.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 06.02.2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI 71 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico sigg. RENZI ROBERTO, già Vice Presidente e Allenatore A.C.D. Giovanile Rimini, GUIDI PAOLO, già Presidente e Accompagnatore Ufficiale A.C.D. Giovanile Rimini, SANNINO GIOVANNI, già dirigente A.C.D. Giovanile Rimini, MORELLI MARCO, già calciatore e dirigente A.C.D. Giovanile Rimini, TRONCALE VINCENZO, già dirigente A.C.D. Giovanile Rimini, RENZI ANDREA, già dirigente A.C.D. Giovanile Rimini, DAMASO LEONARDO, già dirigente A.C.D. Giovanile Rimini, CAPIZZI ANTONINO, già dirigente A.C.D. Giovanile Rimini, GUIDI LUCA, già dirigente A.C.D. Giovanile Rimini, ATIERNO RAFFAELE, già calciatore e dirigente A.C.D. Giovanile Rimini, D’AMBROSIO ALESSANDRO, già dirigente A.C.D. Giovanile Rimini, calc. FALL ANDY ovvero DIENG AMDY, DIOP CHEICK KOKI, DIOP AMETH ovvero FALL AMETH, BECERRA GIORGIO, DI BELLA MICHELE, THIAM ABDOURAIHAME, SEGHAIER HAIKEL BEN MZOUGHI, CONTE FAVARO LUCA, XHAFAY SILIS, BALDUCCI MARCO, BARDUCCI MARCO, FDIENC o DIENCO ANDY, MENDOZA ALESSANDRO BORIS, BEJE OUSMANE, PENSIERI FERNANDO, MUCCINI NICOLO’, DE CASTILLO RENZO GIOVANNI, NDIAYE MAMADOU, DENNY WEISS, RAYEN ZAOUALI, SHERAJ ARMANDO, BELLETTI MATTEO, AMINE ELKHANFARI, ERIK SAVINA, DAMASO FRANCESCO, NICOLA DE LISO, CESARINI MAURO, agente calciatori, CEVOLI MAURO, agente calciatori, SEMPRINI MARCO, segretario generale A.C. Cesena, GALASSI ANDREA, responsabile tecnico settore giovanile A.C. Cesena, A.C.D. GIOVANILE RIMINI e A.C. CESENA. Con nota 19.11.2012, n. 2931/1075pf08-09-521pf09-10/GT/dl, il Vice Procuratore Federale, - visto l’art. 32, comma 4, del C.G.S., ha deferito a questa C.C. le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. RENZI ROBERTO, della violazione del disposto di cui agli artt. 10 ed 1, comma 1, del C.G.S., anche in relazione agli art. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale, nonché 40 delle N.O.I.F., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver reclutato, aggregato e schierato in campo un certo numero di calciatori di colore, alcuni dei quali in stato di clandestinità, al fine di valutarne le caratteristiche tecniche, per poi, eventualmente, smistarli verso squadre, anche professionistiche; tale organizzazione comportava che i suddetti elementi venissero schierati nelle partite di Coppa e/o di Campionato disputate dall’A.C.D. Giovanile Rimini con falsa identità e/o con falsi documenti di riconoscimento, al fine poi di consentire, se del caso, il relativo tesseramento con lo status di svincolato; in numerose partite venivano utilizzati, quindi, calciatori che non avevano titolo a partecipare alle gare, tanto è vero che alcune posizioni irregolari di calciatori sono già state accertate con sentenze del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare territoriale; in particolare, nella partita disputata con il San Patrignano in data 19.04.2009, intervenuta nuovamente la Polizia senza tuttavia riuscire ad identificare i calciatori sospetti, in quanto molti di loro durante l’intervallo sparivano misteriosamente, unitamente ai loro documenti, per ammissione diretta del calc. Coppola Andrea, nato il 18.08.1989 e con C.I. AN5111229, riportato nella distinta di gara con il n. 10, si apprendeva che lo stesso partecipava di fatto alla gara in quanto con il suo nome e documento giocava un’altra persona non meglio identificata; lo stesso calciatore riferiva che il documento veniva richiesto e trattenuto dal sig. Renzi Roberto, in occasione di un’altra partita effettivamente giocata dal Coppola, con la scusa che sarebbe servito per le ulteriori gare cui il Coppola avrebbe dovuto partecipare; con tale stratagemma veniva cambiata la foto sul documento di identità in questione per consentire ad altra persona, non meglio identificata, di giocare diverse ed ulteriori partite; ancora nella distinta ufficiale di gara con il San Patrignano partecipavano i calc. FALL D. AMDY(con il n. 4), MENDOZA BORIS (con il n. 7), ZAOUALI RAYEN (con il n. 2 e passaporto n. B540108), con le stesse modalità sopra descritte per ognuno dei richiamati calciatori; infine con il nominativo di DIOP CHELH COKY giocava tale OUSMANE BAYE, arrestato in precedenza e con un residuo di pena da scontare per reati non meglio specificati; per aver inoltre procurato e consegnato al calc. DE LISO NICOLA (per espressa ammissione di questo ultimo), nato il 6.12.1988, la carta d’identità n. AM 2360691, asseritamene rilasciata dal Comune di Svignano sul Rubicone e palesemente contraffatta in quanto contenente dati anagrafici errati quali, a mero titolo di esempio, la data di nascita indicata in 6.12.1990, al fine di consentire allo stesso di partecipare al Torneo Under 19 svolto a Riccione nel mese di aprile 2009. Con recidiva ex art. 21 del C.G.S.; - il sig. GUIDI PAOLO, in concorso con il RENZI, della violazione di cui agli artt. 10 ed 1, comma 1, del C.G.S., anche in relazione agli art. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver consentito l’operato del RENZI attraverso l’attestazione e la produzione di documenti falsi e/o contraffatti e l’utilizzo nella propria squadra di calciatori non tesserati, alcuni dei quali clandestini, senza operare le necessarie verifiche sull’effettivo status e sulla effettiva residenza degli stessi; nonché per aver sottoscritto, nella qualità di dirigente accompagnatore, le distinte delle gare disputate dall’A.C.D. Giovanile Rimini, assumendosi ogni responsabilità in ordine al regolare tesseramento dei calciatori che partecipavano alla gara, giusto quanto disposto dalla normativa vigente; - i sigg. SANNINO GIOVANNI, MORELLI MARCO, TRONCALE VINCENZO, RENZI ANDREA, DAMASO LEONARDO, CAPIZZI ANTONINO, GUIDI LUCA, ATIERNO RAFFAELE e D’AMBROSIO ALESSANDRO, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione agli art. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale ed all’art. 61 delle N.O.I.F., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto, nella loro qualità di dirigenti accompagnatori, le distinte delle gare disputate dall’A.C.D. Giovanile Rimini, assumendosi ogni responsabilità in ordine al regolare tesseramento dei calciatori che partecipavano alla gara, giusto quanto disposto dalla normativa vigente; - i giocatori FALL ANDY ovvero DIENG AMDY, DIOP CHEICK KOKI, DIOP AMETH ovvero FALL AMETH, BECERRA GIORGIO, DI BELLA MICHELE, THIAM ABDOURAIHAME, SEGHAIER HAIKEL BEN MZOUGHI, CONTE FAVARO LUCA, XHAFAY SILIS, BALDUCCI MARCO, BARDUCCI MARCO, FDIENC o DIENCO ANDY, MENDOZA ALESSANDRO BORIS, BEJE OUSMANE, PENSIERI FERNANDO, MUCCINI NICOLO’, DE CASTILLO RENZO GIOVANNI, NDIAYE MAMADOU, DENNY WEISS, RAYEN ZAOUALI, SHERAJ ARMANDO, BELLETTI MATTEO, AMINE ELKHANFARI, ERIK SAVINA, DAMASO FRANCESCO, NICOLA DE LISO della violazione di cui agli artt. 10 ed 1, comma 1, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver consentito e/o, comunque, avallato l’operato del RENZI, attraverso la produzione di documenti contraffatti, così consapevoli del loro utilizzo nella squadra A.C.D. Giovanile Rimini in posizione palesemente irregolare, in quanto non ancora tesserati o, alcuni addirittura clandestini; - il calc. FALL ANDY, tesserato in data 9.9.2008, per aver partecipato, nelle fila dell’A.C.D. Giovanile Rimini, alla gara del Torneo “Coppa Città di Rimini”, disputata il 7.9.2008 contro il F.C. Real Fontanelle (gara di andata), come da distinta ufficiale e, quindi, non in costanza di tesseramento; per aver, inoltre, giocato quasi tutto il girone di andata con il nome di FALL AMDY, nato il 12.7.1990 e con documento di riconoscimento n. AP 0470342, ma con reale identità, per sua stessa ammissione, corrispondente a tale DIENG AMDY, nato il 12.7.1991; per aver però continuato a giocare, come nella gara disputata in data 29.3.2009 contro il S:Maria del Monte, con il nominativo FALL AMDY DIENG, nato il 12.7.1990 con documento n. 451/ASR/08; nonché per aver sottoscritto una falsa dichiarazione, all’atto del tesseramento con l’A.C. Cesena, ovvero di non essere stato mai tesserato in precedenza in Italia in società appartenenti alla F.I.G.C., omettendo, quindi, di dichiarare di avere militato nella stagione sportiva 2008/2009 nella società A.C.D. Giovanile Rimini, disputando il campionato di III^ categoria; inoltre, della violazione dell’art. 13 del Regolamento Agenti, vigente all’epoca dei fatti, per non aver conferito incarico, secondo le modalità previste, all’Agente Cesarini Mauro; - il calc. DIOP CHEICK KOKI, tesserato in data 19.9.2008, per aver partecipato, nelle fila dell’A.C.D. Giovanile Rimini, alla gara del Torneo “Coppa Città di Rimini”, disputata in data 7.9.2008 contro il F.C. Real Fontanelle (gara di andata), come da distinta ufficiale, quindi, non in costanza di tesseramento; - il calc. DIOP AMETH, tesserato in data 9.9.2008, per aver partecipato, nelle fila dell’A.C.D. Giovanile Rimini, alla gara del Torneo “Coppa Città di Rimini”, disputata in data 7.9.2008 contro il Real Fontanelle (gara di andata), come da distinta ufficiale, quindi, non in costanza di tesseramento;nonché, per sua stessa ammissione con reale identità personale rispondente al nome FALL AMETH, nato in Senegal il 4.4.1991, per aver giocato nel Campionato Juniores della stagione sportiva 2007/2008, nelle fila dell’A.D. Giovanile Rimini, con il nome di ABOURAIHMANE THIAM, mentre nella stagione sportiva 2008/2009 per essere stato schierato nella gara disputata in data 26.10.2008 contro il Real Diramare con il nome di DIOP AMETH, nato il 4.5.1990 e con corta d’identità n. AP0470421, rilasciata dal Comune di Rimini, in data 17.11.2008, nella gara disputata in data 22.2.2009 contro il San Lorenzo al n. 11 per aver utilizzato il nominativo FALL DIOP AMETH in luogo di DIOP AMETH nato sempre il 4.5.1990, ma con documento di identità N. 452/ASR/08; nella distinta di gara di ritorno disputata il 7.3.2009 CONTRO IL Real Miramare al n. 10, per aver utilizzato il nominativo DIOP FALL AMETH , con documento di identità n. 452/ARS/08, ma con data di nascita 4.4.1991; nella distinta di gara del 29.3.2009 contro il S.Maria del Monte, per essere comparso nuovamente al n. 10 il nominativo DIOP AMETH, nato il 4.5.1990 e con documento di identità n. AP 0470421; per aver partecipato con il nominativo FALL DIOP AMETH, non in costanza di tesseramento, alle gare di Campionato del 22.2.2009, 1.3.2009, 7.3.2009, 15.3.2009, 22.3.2009, 5.4.2009, 19.4.2009 e 25.4.2009, come da distinte ufficiali, presentando il documento di riconoscimento del calc. DIOP AMETH, nonché per aver sottoscritto una falsa dichiarazione, all’atto del tesseramento con l’A.C.Cesena, ovvero di non essere stato mai tesserato in precedenza in Italia in società appartenenti alla F.I.G.C., omettendo, quindi, di dichiarare di aver militato nella stagione sportiva 2008/2009 nell’A.C.D. Giovanile Rimini, disputando il Campionato di III^ categoria, infine della violazione dell’art. 13 del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, per non aver conferito incarico secondo le modalità previste all’Agente Cavoli Mauro; - il calc. BECERRA GIORGIO, tesserato in data 24.9.2008, per aver partecipato, nelle fila dell’A.C.D. Giovanile Rimini, alla gara del Torneo “Coppa Città di Rimini”, disputata in data 13.9.2008 contro il Real Fontanelle (gara di ritorno) ed alla gara di Campionato disputata il 21.9.2008 contro il Cerasolo, come da distinte ufficiali e, quindi, non in costanza di tesseramento e per aver disputato ulteriori gare sotto falso nome; - il calc. DI BELLA MICHELE, tesserato in data 16.9.2008, per aver partecipato, nelle fila dell’A.C.D. Giovanile Rimini, alla gara del Torneo “Coppa Città di Rimini”, disputata in data 13.9.2008 contro il Real Fontanelle (gara di ritorno), come da distinta ufficiale e, quindi, non in costanza di tesseramento; - il calc. THIAM ABDORAIHMANE, tesserato in data 9.10.2008, per aver partecipato, nelle fila dell’A.C.D. Giovanile Rimini, alla gara del Torneo “Coppa Città di Rimini”, disputata in data 1.10.2008 contro l’A.S.D. S.Maria del Monte (gara di andata), come da distinta ufficiale e, quindi, non in costanza di tesseramento; - il calc. SEGHAIER HAIKEL BEN MZOUGHI, tesserato in data 15.10.2008, per aver partecipato, nelle fila dell’A.C.D. Giovanile Rimini, alla gara del Torneo “Coppa Città di Rimini”, disputata in data 15.10.2008 contro l’A.S.D. S. Maria del Monte (gara di ritorno) ed alla gara di Campionato disputata il 12.10.2008 contro il S.Lorenzo, come da distinte ufficiali e, quindi, non in costanza di tesseramento; - il calc. FAVARO CONTE LUCA, non tesserato, per aver partecipato, nelle fila dell’A.C.D. Giovanile Rimini, alle gare di Campionato del 25.1.2009, 1.2.2009, 22.2.2009, 1.3.2009, 7.3.2009, 15.3.2009, 22.3.2009, 5.4.2009, 19.4.2009 e 25.4.2009, come da distinte ufficiali e, quindi, non in costanza di tesseramento, in quanto dal sistema informatico sul tabulato ufficiale si trova registrato il nominativo CONTE LUCA, tesserato il 26.8.2006; solo successivamente la società provvedeva al tesseramento, in data 6.11.2009, con l’esatta identità FAVARO LUCA; - il calc. XHAFAY SILIS, non tesserato, per aver partecipato, nelle fila dell’A.C.D. Giovanile Rimini, alle gare di campionato del 25.1.2009, 22.2.2009, 1.3.2009 e 15.3.2009, come da distinte ufficiali e, quindi, non in costanza di tesseramento; - il calc. BALDUCCI MARCO, non tesserato, per aver partecipato, nelle fila dell’A.C.D. Giovanile Rimini, alle gare di campionato del 22.3.2009, 29.3.2009 e 3.5.2009, come da distinte ufficiali, figurando nelle distinte di gara del 15.3.2009 e 5.4.2009 con lo stesso documento di riconoscimento (patente n. RN5125138L) il calciatore tesserato Barducci Marco; - il calc. BARDUCCI MARCO, tesserato il 6.2.2009, per aver partecipato, nelle fila dell’A.C.D. Giovanile Rimini, alla gara disputata in data 1.3.2009 senza alcun documento di riconoscimento e per le gare disputate dal 7.3.2009 al 5.4.2009 identificatosi con due diversi documenti di identità ( patente n. RN61261881 – patente n. RN5125138L, la seconda servita anche a far giocare il sig. Balducci Marco); - il calc. FDIENC o DIENCO ANDY, non tesserato, per aver partecipato, nelle fila dell’A.C.D. Giovanile Rimini, alla gara di Campionato del 22.3.2009, figurando nella distinta ufficiale con lo stesso documento (451/ASR/08) usato anche da FALL DIOP AMETH che, nella stessa gara, veniva presentato, ai fini del riconoscimento, con il documento C.I. AP0470421 usato per DIOP AMETH; - il calc. MENDOZA BORIS, per aver preso parte, nelle fila dell’A.C.D. Giovanile Rimini, alla gara Giovanile Rimini – Cerasolo, disputata l’11.10.2009, senza indicazione di alcun documento identificativo nella distinta ufficiale; nonché per essere stato indicato con data di nascita errata in tutte le altre gare disputate, ovvero 15.12.1980 in luogo del 20.5.1984; per essere stato schierato dall’A.C.D. Giovanile Rimini in alcune gare (ad esempio con il Mulazzano in data 1.2.2009) con il nome di DIOP CHEICK COKI, nato il 20.10.1978 e con documento di riconoscimento n. AN5101802; successivamente nella partita con il S.Lorenzo del 22.2.2009 con il n. 7 e con il nome di SAMBATI GEORGE, nato il 18.7.1990 e con documento di riconoscimento n. AP1015031; nelle partite successive con il nome MENDOZA BORIS, nato il 20.5.1982 e con passaporto n. 091976129; per non essersi presentato infine all’audizione programmata dalla Procura Federale, senza aver addotto alcun legittimo impedimento, con tale condotta violando quindi l’art. 1, comma 3, del C.G.S.; - il calc. BEJE OUSMANE, per aver partecipato, nelle fila dell’A.C.D. Giovanile Rimini, alle gare di Campionato del 21.11.2009 e 29.11.2009, figurando nelle distinte di gara con lo stesso documento di identità (C.I. n. AK3041747) appartenente al calc. Pensieri Fernando; - il calc. PENSIERI FERNANDO, per aver utilizzato il documento di identità n. AK3041747 per la partecipazione, nelle fila dell’A.C.D. Giovanile Rimini, a tutte le gare del Campionato, ad eccezione di quelle del 20.9.2009 e 27.9.2009 dove di fatto giocava senza alcuna identificazione; - il calc. MUCCINI NICOLO’, per aver utilizzato nella seconda giornata di Campionato, disputata, nelle fila dell’A.C.D. Giovanile Rimini, il 27.9.2009, il documento di identità AK3041747 a titolo di identificazione personale, nonché, pur apparendo solamente nelle distinte delle prime tre gare (20.9.2009, 27.9.2009 e 3.10.2009), perché veniva identificato con tre documenti d’identità diversi (C.I. AK3035719 – AK3041747 – AR8060084); - il calc. DEL CASTILLO RENZO, per aver preso parte, nelle fila dell’A.C.D. Giovanile Rimini, alla gara Giovanile Rimini – Cerasolo dell’11.10.2009 senza indicazione di alcun documento identificativo nella distinta ufficiale; nonché per essere stato indicato con data di nascita errata in tutte le altre gare disputate, ovvero 23.8.1988 in luogo di 28.7.1988; - il calc. NDIAYE MADOU, per aver partecipato, nelle fila dell’A.C.D. Giovanile Rimini, alla gara disputata contro il Cerasolo in data 11.10.2009 senza indicazione di alcun documento di identità nella distinta ufficiale e per non essersi presentato alla convocazione disposta dalla Procura Federale senza addurre alcun documento giustificativo a sostegno del motivo della relativa assenza rappresentato peraltro da terzi, con tale condotta violando il disposto di cui all’art. 1, comma 3, del C.G.S.; - il calc. WEISS DANNY, per aver giocato, nelle fila dell’A.C.D. Giovanile Rimini, quasi tutto il girone di andata con il nome appunto di Weiss Danny, nato il 6.11.1988 e con documento di riconoscimento n. AP1003371, e nella partita di ritorno con la Società Igea Marina, disputata in data 15.3.2009 per aver giocato con diverso documento di identificazione n. AK 2402876 corrispondente però ad un calciatore presumibilmente di nazionalità albanese, che a sua volta prendeva parte alla gara del 29.3.2009 contro il S.Maria del Monte con il nome di Santolini Alex con il n. 3; per non essersi presentato infine all’audizione programmata dalla Procura Federale, senza aver addotto alcun legittimo impedimento, con tale condotta violando quindi l’art. 1, comma 3, del C.G.S.; -Il calciatore tesserato con il nome di ZAOUALI RAYEN, nato il 27.8.1988, con documento di riconoscimento n. AO 3380973, per aver consentito che il calc. Xihafas Silis, nato il 18.8.1991, con passaporto n. 22234756, già squalificato dal Giudice Sportivo territorialmente competente per difetto di tesseramento con C.U. n. 35 del 19.3.2009 (Del.Prov.Rimini) partecipasse, nelle fila dell’A.C.D. Giovanile Rimini, alla gara disputata il 29.3.2009 contro il S.Maria del Monte utilizzando la sua identità; -Il calc. SHERAJ ARMANDO, tesserato in data 11.9.2008, per aver partecipato, nelle fila dell’A.C.D. Giovanile Rimini, a n. 18 gare del campionato di III^ categoria della stagione sportiva 2008/2009, cambiando spesso il documento di riconoscimento, come da distinte ufficiali di gara in atti; -Il calc. ELKHANFARI AMINE, tesserato in data 1.9.2008, per aver partecipato, nelle fila dell’A.C.D. Giovanile Rimini, a n. 20 gare del Campionato di III^ categoria nella stagione sportiva 2008/2009, cambiando spesso il documento di riconoscimento come da distinte ufficiali di gara in atti; -Il calc. BELLETTI MATTEO, tesserato in data 27.9.2006, per aver partecipato, nelle fila dell’A.C.D. Giovanile Rimini, alla gara del 22.3.2009 figurando anche come assistente dell’arbitro ed indentificandosi cin il documento di riconoscimento del calciatore Weiss Denny; -Il calc. SAVINA ERIK, tesserato in data 31.7.2007, per aver partecipato, nelle fila dell’A.C.D. Giovanile Rimini, alle prime 2 gare di campionato della stagione sportiva 2008/2009 identificandosi, nella prima, con documento di riconoscimento C.I. AK 444058 e, nell’altra, senza alcun documento; -Il calc. DAMASO FRANCESCO, tesserato in data 26.8.2008, per aver partecipato, nelle fila dell’A.C.D. Giovanile Rimini, alla gara del Campionato di III^ categoria della stagione sportiva 2008/2009 del 7.12.2008 contro il Villaggio I° maggio, identificandosi con il documento C.I. AN 5101802 appartenente al calciatore Diop Chekh Koki; -Il calc. DE LISO NICOLA, per aver partecipato, nelle fila dell’A.C.D. Giovanile Rimini, ad un torneo under 19, svoltosi a Riccione nel mese di marzo 2009, con la presentazione di un documento di identità palesemente contraffatto (C.I. AM 2360961), consegnatogli dall’allenatore Roberto Renzi; - Il sig. CEVOLI MAURO, all’epoca dei fatti agente calciatori del sig.Fall Ameth, della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 3, 10, 12 del Regolamento Agenti in vigore dall’1.2.2007, in concorso con il sig. Galassi, per aver consentito e, comunque, avallato che il suo assistito venisse tesserato per l’A.C. Cesena, dichiarando, contrariamente al vero, di non essere stato mai tesserato in precedenza in Italia in società appartenenti alla F.I.G.C., omettendo, quindi, di dichiarare di avere militato, nella stagione sportiva 2008/2009, nella società A.C.D. Giovanile Rimini, disputando il Campionato di III^ categoria; - Il sig. CESARINI MAURO, all’epoca dei fatti agente calciatori del sig.Dieng Amdy, della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 3, 10, 12 del Regolamento Agenti in vigore dall’1.2.2007, in concorso con il sig. Galassi, per aver consentito e, comunque, avallato che il suo assistito venisse tesserato per l’A.C. Cesena, dichiarando, contrariamente al vero, di non essere stato mai tesserato in precedenza in Italia in società appartenenti alla F.I.G.C., omettendo, quindi, di dichiarare di avere militato, nella stagione sportiva 2008/2009, nella società A.C.D. Giovanile Rimini, disputando il Campionato di III^ categoria; - il sig. GALASSI ANDREA, all’epoca dei fatti responsabile del settore tecnico giovanile dell’A.C. Cesena, in concorso con gli Agenti Cesarini Mauro e Cevoli Mauro, della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 16 del Regolamento Agenti in vigore dall’1.2.2007 per aver tesserato i calciatori Dieng Amdy e Fall Ameth nella squadra Primavera dell’A.C. Cesena, dichiarando o, comunque, consentendo ai calciatori di dichiarare, contrariamente al vero, ai fini del tesseramento, che gli stessi non erano mai stati tesserati in Italia per società appartenenti alla F.I.G.C., omettendo, quindi, di fare risultare la circostanza che gli stessi avevano militato, nella stagione sportiva 2008/2009, nell’A.C.D. Giovanile Rimini, disputando il relativo campionato di III^ categoria, circostanza, peraltro, senza dubbio nota al Galassi, in considerazione anche del fatto che le due società A.C.Cesena a A.C.D. Giovanile Rimini, risultano affiliate a far data dall’anno 2009; - il sig. SEMPRINI MARCO, all’epoca dei fatti Segretario Generale dell’A.C. Cesena, della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., per aver sottoscritto le dichiarazioni di trasparenza relative al tesseramento dei calciatori Dieng Amdy e Fall Ameth, affermando, contrariamente al vero, di non essersi avvalso di mediatori nelle operazioni in questione; - l’’A.C.D. GIOVANILE RIMINI, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. per responsabilità sia diretta che oggettiva, in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al proprio Presidente, al proprio Vice Presidente ed ai propri tesserati sopra indicati; - l’A.C. Cesena, si sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, del C.G.S., per responsabilità oggettiva, in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta ai propri dirigenti sopra indicati. Ritualmente effettuate le notifiche, l’A.C. CESENA ed i signori SEMPRINI MARCO, GALASSI ANDREA, CESARINI MAURO, FALL AMETH, DIENG AMDY, CEVOLI MAURO e RENZI ANDREA hanno inviato memorie, delle quali si riportano i punti salienti. I signori Semprini Marco, Galassi Andrea, Cevoli Mauro, Cesarini Mauro, Renzi Andrea e Guidi Luca hanno chiesto di essere sentiti e, invitati, sono presenti anche a mezzo di rappresentanti, ad eccezione del sig. Guidi Luca, che non si è presentato all’odierno dibattimento. L’A.C. CESENA ed i signori SEMPRINI MARCO e GALASSI ANDREA ritengono, per ragioni di natura preliminare e pregiudiziale, che il deferimento dovrà essere rigettato e dichiarato, oltre che infondato improcedibile, per i seguenti motivi : 1) violazione dell’art. 32, comma 11, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggetto del deferimento - le norme vigenti fino al 28.5.2009 stabilivano che “le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva devono concludersi prima dell’inizio della stagione sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale”, mentre in base a successive modifiche (ultima del 14.9.2011), “le indagini relative a fatti denunciati nel periodo 1 luglio – 31 dicembre devono concludersi entro la fine della stagione in corso, salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale, mentre nel periodo 1 gennaio – 30 giugno devono concludersi entro il 31 dicembre della stagione successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale. La richiesta di proroga deve pervenire alla Corte entro il 45° giorno antecedente la scadenza d el termine”. Gli esposti dell’U.S.D. Igea Marina e A.S. Santa Maria del Monte del 16.3.2009 e 30.3.2009 vennero trasmessi alla Procura Federale il 21.3.2009 e 8.4.2009. In data 21.12.2099 il Procuratore Federale chiedeva alla Corte di Giustizia Federale di voler concedere la proroga “ai fini del completamento dell’attività istruttoria”, che non veniva concessa. In data 30.4.2010 veniva reiterata l’istanza “ avendo la Procura Federale acquisito ulteriori atti, documenti e notizie rilevanti” e la Corte la concedeva. L’attività istruttoria è proseguita ben oltre il termine della stagione sportiva 2008/2009 , violando conseguentemente il disposto dell’art. 32 vigente all’epoca della denuncia dei fatti e, pertanto, il deferimento dovrà essere dichiarato improcedibile; 2) difetto di competenza della Commissione Disciplinare Territoriale circa la posizione del sig. GALASSI ANDREA, iscritto all’albo allenatori di base tenuto presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. e, pertanto soggetto alla giurisdizione della Commissione Disciplinare costituita presso il Settore Tecnico, non riguardante l’addebito l’art. 7 del C.G.S. né infrazioni commesse in occasione di gare(inerenti l’attività agonistica); 3) insussistenza degli addebiti – a) Galassi Andrea, circa il tesseramento dei calc. Fall Ameth e Dieng Amdy per l’A.C. Cesena, secondo le informazioni fornite dagli interessati, i due calciatori erano svincolati e gli agenti Cavoli e Cesarini confermavano che non erano mai stati tesserati con club affiliati alla F.I.G.C.; la circostanza è confermata dai due calciatori “che riconoscono di non aver mai sottoscritto documenti ufficiali con le proprie reali generalità e di avere sempre disputato incontri con l’A.C.D. Giovanile Rimini sotto false identità”; b) Semproni Marco, la dichiarazione sottoscritta deve essere interpretata come “nessun mediatore è stato coinvolto nel tesseramento dei calciatori e non ci sono stati contatti con soggetti squalificati e/o inibiti”. Chiedono : in via preliminare la dichiarazione di improcedibilità dell’atto di deferimento e la dichiarazione di incompetenza circa la posizione del sig. Galassi; in via subordinata, prosciogliere da ogni addebito, nel merito, i deferiti. Il sig. Cesarini Mauro, in rito e in via preliminare eccepisce l’inutilizzabilità degli atti istruttori, ai sensi dell’art. 32, comma 11, del C.G.S. Nel merito, dichiara di non esservi mai stato alcun rapporto con i soggetti coinvolti nel filone d’inchiesta sulle vicende dell’A.C.D. Giovanile Rimini. Non ha mai conosciuto e avuto rapporti con l’A.C.D. Giovanile Rimini, con il sig. Renzi Roberto; mai ha avuto rapporti o contatti con il calc. Dieng Amdy sino a quando la vide giocare in una amichevole tra il Rimini Calcio ed una squadra di senegalesi e mai ha avuto attività procuratoria per lo stesso e mai si è interessato circa il tesseramento per l’A.C. Cesena. Il sig. Cesarini ha solo segnalato (telefonicamente) il calc. Dieng al responsabile tecnico dell’A.C. Cesena sig. Galassi e nessun rapporto o accordo di qualunque tipo è mai stato discusso e/o, cosicché non può configurarsi alcuna violazione delle norme federali e regolamenti concluso tra le parti. “Le dichiarazioni rese dal calc. Dieng, laddove parla del Cesarini come suo Procuratore, non devono trarre in inganno gli organi federali, considerato che il calciatore, evidentemente una volta tesserato per il Cesena, identificava il Cesarini come suo agente, per il solo fatto che questo ultimo lo aveva segnalato ad una società professionistica, ed altrettanto dicasi per quelle del sig. Galassi il quale, riferendosi al Cesarini, lo definisce procuratore solo per il fatto di aver ricevuto la segnalazione da questo ultimo”. Il sig. Cesarini era all’oscuro del fatto che il calc. Dieng Amdy fosse stato tesserato per l’A.C.D. Giovanile Rimini nella stagione 2008/2009. Chiede, in via preliminare, l’inutilizzabilità degli atti istruttori, ex art. 32, comma 11, del C.G.S. e che venga dichiarata la improcedibilità del deferimento; nel merito; nel merito ed in via principale, che venga disposta l’archiviazione del deferimento e/o il suo proscioglimento; nel merito ed in via subordinata, tenuto conto che il sig. Cesarini mai, prima d’ora, è stato sottoposto a procedimento disciplinare ed in ragione della collaborazione prestata, la riduzione al minimo della sanzione prevista, ex art. 24 del C.G.S. Il sig. FALL AMETH, in via preliminare, eccepisce la violazione dell’art. 32, comma 11 del C.G.S. in ordine agli atti istruttori. Nel merito, si dichiara lungi dall’aver materialmente partecipato alla falsificazione e/o alterazione dei documenti offerti in comunicazione dalla Procura Federale, essendosi limitato nella stagione sportiva 2008/2009 ad allenarsi presso una società di livello dilettantistico in poche sporadiche occasioni, attività preceduta dalle raccomandazioni dei dirigenti della Giovanile Rimini sulla possibilità di disputare partite amichevoli nonché sul di lui diritto di partecipare alle sedute di allenamento. La vicenda che lo investe risulta assolutamente sprovvista di prova, anche in ordine alla sua effettiva partecipazione alle gare incriminate. In ordine alla prova della partecipazione alle gare non si arresta al momento della disputa della gara, bensì deve estendersi al momento partecipativo dell’alterazione e/o comunque della finalità elusiva delle norme in materia di tesseramento. Il calciatore, in concreto, non solo deve aver disputato la gara in posizione irregolare ma più che altro deve averne consapevolezza. I dirigenti della Giovanile Rimini hanno richiesto al ragazzo di allenarsi in squadra e di disputare per essa solo gare amichevoli. La fattispecie richiamata nell’atto di deferimento contempla, infatti, la partecipazione del calciatore per aver consentito/avallato l’operato del Renzi, in quanto consapevole dell’utilizzo improprio di documenti alterati a favore dell’A.C.D. Giovamile Rimini e in posizione palesemente irregolare in quanto non tesserato, la Procura commette un errore dettato dalla mancata scomposizione della norma asseritamene violata. La fattispecie contemplata dal comma 6 dell’art. 10 del C,G.S. attrae nella sua orbita precettiva innumerevoli condotte, diverse fra loro che, seppur accomunate sotto il medesimo profilo sanzionatorio , risultano profondamente diverse sotto il profilo descrittivo. Tutto il resto è frutto di una attività posta in essere integralmente all’oscuro del giovane calciatore, che non ha mai partecipato a gare ufficiali vestendo la maglia della Giovanile Rimini, il quale nulla sa di ciò che avveniva nelle segrete stanze della Giovanile Rimini. In ogni caso, i fatti denunciati non risulterebbero comunque ad esso imputabili, neppure a livello di semplice concorso morale al giovane calciatore, in quanto minore di età al momento di accadimento dei fatti ed in quanto carente dell’elemento rappresentativo dell’illecito. Che, poi, alla Procura risulti ipotizzabile che il sig. Diop Ameth coincida con il sig, Fall Ameth è questione tutta da verificare, se non da provare. Chiede, in via preliminare, l’accertamento della violazione dell’art. 32, comma 11, del C.G.S. e dichiarare la perenzione dell’azione disciplinare nei confronti del sig. FALL AMETH per improcedibilità e/o inammissibilità del deferimento; in via principale, nel merito, accertare l’assoluta infondatezza dei motivi posti alla base del deferimento con proscioglimento; in via subordinata, accertata l’intervenuta prescrizione delle infrazioni con dichiarazione di improcedibilità e/o inammissibilità del deferimento; in via ulteriormente gradata, accertare la presenza di un profilo residuale di colpa lieve in capo al deferito ed applicare nei suoi confronti la sanzione minima della censura e/o quella ritenuta di giustizia. Il sig. DIENG AMDY, in via preliminare, eccepisce la violazione dell’art. 32, comma 11 del C.G.S. in ordine agli atti istruttori. Nel merito, lungi dall’aver materialmente partecipato alla falsificazione e/o alterazione dei documenti offerti in comunicazione dalla Procura Federale, si è limitato, nella stagione sportiva 2008/2009, a giocare a pallone per una società dilettantistica in poche sparute occasioni. Attività preceduta dalle raccomandazioni dei dirigenti della Giovanile Rimini sulla possibilità di disputare partite amichevoli nonché sul di lui diritto di partecipare alle sedute di allenamento. E, solo a seguito dell’intervento della Polizia nella gara disputata in data 1.3.2009, si sarebbe reso conto che vi erano distinte di gara ufficiali nelle quali veniva utilizzato un documento diverso rispetto a quello effettivo in suo possesso. La fattispecie contemplata dal comma 6 dell’art. 10 del C,G.S. attrae nella sua orbita precettiva innumerevoli condotte, diverse fra loro che, seppur accomunate sotto il medesimo profilo sanzionatorio , risultano profondamente diverse sotto il profilo descrittivo. Tutto il resto è frutto di una attività posta in essere integralmente all’oscuro del giovane calciatore, che non ha mai partecipato a gare ufficiali vestendo la maglia della Giovanile Rimini, il quale nulla sa di ciò che avveniva nelle segrete stanze della Giovanile Rimini. In ogni caso, i fatti denunciati non risulterebbero comunque ad esso imputabili, neppure a livello di semplice concorso morale al giovane calciatore, in quanto minore di età al momento di accadimento dei fatti ed in quanto carente dell’elemento rappresentativo dell’illecito. Nessuno dei soggetti uditi dalla Procura ha dichiarato che il sig. DIENG AMDY fosse a conoscenza della situazione venutasi a creare in seguito alle operazioni di alterazione effettuate dai dirigenti della Giovanile Rimini. Chiede, in via preliminare, l’accertamento della violazione dell’art. 32, comma 11, del C.G.S. e dichiarare la perenzione dell’azione disciplinare nei confronti del sig. DIENG AMDY per improcedibilità e/o inammissibilità del deferimento; nel merito, in via subordinata, accertare l’intervenuta prescrizione delle infrazioni commesse e, per l’effetto, dichiarare l’improcedibilità e /o l’inammissibilirà del deferimento; in via ulteriormente gradata accertare la presenza di un profilo residuale di colpa lieve in capo al deferito e, per l’effetto, applicare nei suoi confronti la sanzione minima della censura e/o quella ritenuta di giustizia. Il sig. CEVOLI MAURO, preliminarmente eccepisce sulla utilizzabilità degli atti, ex art. 32, comma 11, del C.G.S. Nel merito, non risulta documentazione di un formale incarico conferitogli, per cui egli abbia consentito e, comunque, avallato che il suo assistito venisse tesserato per l’A.C. Cesena, dichiarando, contrariamente al vero, di non essere mai stato tesserato in precedenza presso la F.I.G.C. Manca la prova di qualsivoglia accordo scritto, che comunque sarebbe privo di validità, nullo ed inefficace, poiché lo stesso, per essere valido, deve essere depositato o inviato presso le commissioni agenti. Mancando questo presupposto, cade quindi l’impianto accusatorio nei confronti del Cavoli, il quale non ha mai avuto formale incarico da parte del sig. Fall Ameth. Inoltre, manca, nel caso di specie, la prova della consapevolezza da parte del sig. Cavoli del fatto che fosse a conoscenza della situazione del sig. Fall Ameth, del fatto che il Cavoli sapesse che lo stesso era già stato tesserato ed aveva già giocato in Italia. Manca altresì la prova che il Cavoli sapesse la reale identità del Fall Ameth che, in realtà, aveva giocato sotto falso nome, quindi per il Cavoli era impossibile sapere che lo stesso aveva già militato in altra squadra. Chiese, in via preliminare, la dichiarazione di inutilizzabilità di tutti gli atti, ex art. 32, comma 11, del C.G.S.; nel merito, accertare e dichiarare che nessuna violazione è stata posta in esse dall’Agente Mauro Cavoli e pertanto archiviare e/o assolvere lo stesso; in subordine, accertare e dichiarare che si versa in una situazione di non punibilità in quanto nessun accordo scritto e conforme al regolamento è stato sottoscritto tra il Cavoli ed i giocatori Fall e Samba; in ulteriore subordine, accertare e dichiarare che il Cavoli non poteva essere a conoscenza della reale situazione e, pertanto, archiviare o prosciogliere la sua posizione; in ulteriore subordine, valutare l’ipotesi di cui agli artt. 23 e 24 del C.G.S. Il sig. RENZI ANDREA chiede che venga disposta l’ammissione del teste Renzi Roberto per rispondere ai seguenti capitoli di prova : “Vero che lei sottoscrisse con firma apocrifa Andrea Renzi la distinta dei giocatori dell’A.C.D. Giovanile Rimini presentata all’arbitro in occasione della gara Giovanile Rimini – Ospedaletto del 25.1.2009 disputata a Rimini ?” Chiede l’acquisizione agli atti di un allegato documento di identità, per verificare che la sottoscrizione del citato documento risulta del tutto difforme rispetto a quella riportata sulla distinta della gara citata, apparentemente riconducibile all’incolpato che, all’epoca dei fatti era minorenne. Chiede di essere prosciolto da ogni addebito per mancata riconducibilità di responsabilità materiale e soggettiva rispetto all’assunzione di responsabilità della sottoscrizione della distinta di una sola gara e, in subordine, il minimo della pena, richiamandosi alla decisione della C.D.N. di cui al C.U. n. 6/CDN del 19.7.2012.. Il rappresentante della Procura Federale si oppone alla acquisizione agli atti del documento. Preliminarmente il rappresentante della Procura Federale, Sostituto Procuratore Avv. ANTONIO VILLANI, informa di essersi accordato, ex art. 23 C.G.S., con i signori CESARINI MAURO e CEVOLI MAURO per il patteggiamento delle sanzioni che indica, per entrambi, in 2 mesi di sospensione della licenza, in luogo della sanzione base di mesi 3. Successivamente, respinte, sulla base della autorizzazione concessa dalla Corte di Giustizia Federale nonché sulle decisioni sull’argomento della stessa Corte e della Commissione Disciplinare Nazionale, le eccezioni di improcedibilità sollevate dalle parti deferite, dopo ampia disamina dei fatti contestati, soffermandosi più a lungo sulla irregolare attività svolta dall’A.S.D. Giovanile Rimini, a mezzo dei suoi principali esponenti, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbiasi affermare la responsabilità delle altre parti deferite con le seguenti sanzioni : - per il sig. RENZI ROBERTO, recidivo, 5 anni di inibizione, con proposta di preclusione da ogni attività in seno alla F.I.G.C. ; - per il sig. GUIDI PAOLO, 5 anni di inibizione; - per i sigg. SANNINO GIOVANNI, MORELLI MARCO, CAPIZZI ANTONIO, D’AMBROSIO ALESSANDRO e GUIDI LUCA, 5 mesi di inibizione; - per i sigg. DAMASO LEONARDO e TRONCALE VINCENZO, 3 mesi di inibizione; - per i sigg. ATIERNO RAFFAELE e RENZI ANDREA (calciatori), 3 mesi di squalifica; - per i calciatori FALL ANDY ovvero DIENG AMDY, DIOP CHEICK KOKI, DIOP AMETH ovvero FALL AMETH, BECERRA GIORGIO, DI BELLA MICHELE, THIAM ABDOURAIHAME, SEGHAIER HAIKEL BEN MZOUGHI, CONTE FAVARO LUCA, XHAFAY SILIS, BALDUCCI MARCO, BARDUCCI MARCO, FDIENC o DIENCO ANDY, MENDOZA ALESSANDRO BORIS, BEJE OUSMANE, PENSIERI FERNANDO, MUCCINI NICOLO’, DE CASTILLO RENZO GIOVANNI, NDIAYE MAMADOU, DENNY WEISS, RAYEN ZAOUALI, SHERAJ ARMANDO, BELLETTI MATTEO, AMINE ELKHANFARI, ERIK SAVINA, DAMASO FRANCESCO, NICOLA DE LISO, 6 mesi di squalifica, - per i sigg. SEMPRINI MARCO e GALASSI ANDREA, 2 mesi di inibizione, fatta salva, per il sig. Galassi, la verifica della iscrizione all’albo presso il Settore Tecnico; - per l’A.S.D. GIOVANILE RIMINI, esclusione dal campionato di competenza e da ogni altra competizione agonistica obbligatoria (Coppe o Tornei), con assegnazione da parte del Consiglio Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore (art. 18, lett. i, C.G.S.); - per l’A.C. CESENA, ammenda di € 20.000. La Commissione, - letto il deferimento; - sentito il rappresentante della Procura Federale; - esaminate le memorie depositate dalle parti comparse e sentite le rispettive difese svolte nella precedente seduta del 28.1.2013; - respinte - con il conforto delle decisioni in merito degli Organi di giustizia superiori (vedasi, ad esempio, C.U. n. 49/CGF stagione sportiva 2010/2011, riunione 28.7.2010 pubbl. 31.8.2010, C.U. n. 45/CDN stagione sportiva 2012/2013, riunioni 25.10.2012 e 15.11.2012 pubbl. 30.11.2012), che concordano nel riconoscere che la norma entrata in vigore il 28.5.2009 è applicabile anche a fatti anteriori, purché il termine precedentemente fissato per lo svolgimento delle indagini non fosse ancora scaduto - le eccezioni di improcedibilità del deferimento per violazione dell’art. 32, comma 11, del C.G.S. sollevate nelle memorie depositate, e sostenute in questa sede nella riunione del 28.1.2013, dalle difese delle parti comparse; - accertato che il sig. GALASSI ANDREA risulta iscritto, come Allenatore di base, presso l’Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. (C.U. n. 119 del 30.12.1999), ne stralcia la posizione, ritornando i relativi atti alla Procura Federale; - ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e valutate congrue le sanzioni proposte per i sigg. CESARINI MAURO e CEVOLI MAURO, con ordinanza per gli stessi non impugnabile, ex art. 23, comma 2, del C.G.S.; - valutato che la condotta posta in essere dalle altre parti deferite integri le violazioni come sopra agli stessi attribuite, con conseguente responsabilità oggettiva, per il comportamento messo in atto dal sig. Semprini, per l’A.C. CESENA, ex art. 4, comma 2, del C.G.S.; - valutato il capo di incolpazione del sig. RENZI ANDREA, che all’epoca dei fatti era minorenne; - ritenuto che la sanzione a carico dell’A.C. CESENA, chiamata a rispondere di responsabilità oggettiva per il comportamento di un dirigente, debba essere maggiormente correlata agli addebiti mossi al predetto dirigente ed alla sanzione per lo stesso richiesta (2 mesi di inibizione) dal rappresentante della Procura Federale; - visti gli artt.. 18, 19 e 23 del C.G.S., d e l i b e r a - la irrogazione delle seguenti sanzioni, decorrenti, per i tesserati secondo quanto stabilito dall’art. 22, comma 11, del C.G.S. e per gli altri soggetti dal momento in cui dovessero tesserarsi, a qualsiasi titolo, presso la F.I.G.C. : - per il sig. RENZI ROBERTO, recidivo, 5 anni di inibizione, con proposta di preclusione da ogni attività in seno alla F.I.G.C. ; - per il sig. GUIDI PAOLO, 5 anni di inibizione; - per i sigg. SANNINO GIOVANNI, MORELLI MARCO, CAPIZZI ANTONIO, D’AMBROSIO ALESSANDRO e GUIDI LUCA, 5 mesi di inibizione; - per i sigg. DAMASO LEONARDO e TRONCALE VINCENZO, 3 mesi di inibizione; - per i sig. ATIERNO RAFFAELE(calciatore) 3 mesi di squalifica; - per il sig. RENZI ANDREA (calciatore), 2 mesi di squalifica; - per i calciatori DIENG AMDY ovvero FALL AMDY e FALL AMETH ovvero DIOP AMETH 3 mesi di squalifica ; - per i calciatori DIOP CHEICK KOKI, BECERRA GIORGIO, DI BELLA MICHELE, THIAM ABDOURAIHAME, SEGHAIER HAIKEL BEN MZOUGHI, CONTE FAVARO LUCA, XHAFAY SILIS, BALDUCCI MARCO, BARDUCCI MARCO, FDIENC o DIENCO ANDY, MENDOZA ALESSANDRO BORIS, BEJE OUSMANE, PENSIERI FERNANDO, MUCCINI NICOLO’, DE CASTILLO RENZO GIOVANNI, NDIAYE MAMADOU, DENNY WEISS, RAYEN ZAOUALI, SHERAJ ARMANDO, BELLETTI MATTEO, AMINE ELKHANFARI, ERIK SAVINA, DAMASO FRANCESCO, NICOLA DE LISO, 6 mesi di squalifica, - per il sig. SEMPRINI MARCO , 2 mesi di inibizione; - per l’A.S.D. GIOVANILE RIMINI, esclusione dal campionato di competenza e da ogni altra competizione agonistica obbligatoria (Coppe o Tornei), con assegnazione da parte del Consiglio Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore (art. 18, lett. i, C.G.S.); - per l’A.C. CESENA, ammenda di € 2.000. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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