COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 06.02.2013 Delibere della Commissione Disciplinare 72 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico sig. MASSIMELLI LIONELLO, Direttore Sportivo A.S.D. Athletic Felsina e A.S.D. ATHLETIC FELSINA – Camp. Calcio a cinque Serie D
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 31 del 06.02.2013
Delibere della Commissione Disciplinare
72 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE
A carico sig. MASSIMELLI LIONELLO, Direttore Sportivo A.S.D. Athletic Felsina e A.S.D. ATHLETIC FELSINA
– Camp. Calcio a cinque Serie D
Con nota 12.12.2012 n. 3621/163, il Vice Procuratore Federale,
- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,
- ha deferito a questa C.D. le parti sopra indicate, perché rispondano :
- il sig. MASSIMELLI LIONELLO, Direttore Sportivo dell’A.S.D. Athletic Felsina, della violazione ai principi di lealtà,
correttezza e probità, di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione al punto 8 della “Guida ai Regolamenti dei Tornei giovanili organizzati da Società”, del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., per avere schierato nelle rappresentative dell’A.S.D. Athletic Felsina, in occasione di due tornei giovanili, a Massalombarda ed a Milanello, tre giovani calciatori tesserati per altre società, senza il prescritto nulla-osta delle società di rispettiva appartenenza; - l’A.S.D. ATHLETIC FELSINA, per responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, del C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio tesserato. Ritualmente effettuate le notifiche, il sig. MASSIMELLI è presente all’odierno dibattimento, anche in rappresentanza dell’A.S.D. ATHLETIC FELSINA. Il rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, informa di essersi accordato, ex art. 23 del C.G.S., con il sig. MASSIMELLI LIONELLO, che ha ammesso le proprie responsabilità e che nel corso della istruttoria ha prestato piena e fattiva collaborazione, per il patteggiamento della sanzione che, in applicazione anche dell’art. 24 dello stesso C.G.S., indica, in 3 mesi di inibizione in luogo della sanzione base di mesi 6, e per l’ammenda a cariico dell’A.S.D. ATHLETIC FELSINA di € 300, in luogo della sanzione base di € 600. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste del rappresentante della Procura Federale; - ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e valutate congrue le sanzioni proposte per il sig. MASSIMELLI e l’A.S.D. ATHLETIC FELSINA, con ordinanza per gli stessi non impugnabile, ex art. 23, comma 2, del C.G.S.; - visti gli artt. 18, 19, 23 e 24 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al sig. MASSIMELLI LIONELLO la inibizione per mesi 3 ed all’A.S.D. ATHLETIC FELSINA l’ammenda di € 300. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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