COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 143 del 31.01.2013 Delibera del Giudice Sportivo PEGASO A.S.D. – FUTBOL MONTESACRO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 143 del 31.01.2013 Delibera del Giudice Sportivo PEGASO A.S.D. - FUTBOL MONTESACRO Il Giudice Sportivo - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 126 del 10.1.2013; - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società PEGASO e con il quale si deduce che l'arbitro inopinatamente alla fine del primo tempo ha sospeso definitivamente la gara. La reclamante segnala, cronologicamente, alcuni eventi accaduti nel corso dell'intervallo. Pertanto ritiene che non sussistessero i motivi per determinare la chiusura anticipata della stessa e per l’effetto ne chiede la ripetizione. - Esaminati gli atti ufficiali, che come noto ai sensi dell'art. 35 del CGS costituiscono fonte primaria di prova, risulta che l'arbitro al 45’ del primo tempo espelleva il calciatore SARACINO Michele. Alla fine del primo periodo di gioco, nel rientrare negli spogliatoi, il direttore di gara veniva gravemente minacciato ed intimidito dal suddetto calciatore a cui si associavano i SIGG. PECCAROLO Alessio e SIMONE Marco (PEGASO), proferendo altri gravi offese e minacce. - In tale circostanza l'arbitro veniva ulteriormente intimidito da alcuni spettatori dall'esterno del recinto di gioco. - L'arbitro si barricava nel proprio spogliatoio e richiedeva l'intervento della Forza Pubblica. - Nel frattempo le minacce al direttore di gara diventavano più gravi e lo stesso, a tutela della propria incolumità, decideva di sospendere definitivamente la gara alla fine del primo tempo sul seguente risultato: PEGASO A.S.D. - FUTBOL MONTESACRO 0-1 La Forza Pubblica giungeva alle ore 16.20, tale intervento poneva fine all'aggressione intimidatoria da parte dei tesserati della Società PEGASO. - Per l'effetto di quanto sopra descritto le gravi minacce verbali portate nei confronti dell'arbitro ed il clima intimidatorio venutosi a creare, trovano giustificazione alla decisione dello stesso di sospendere la gara definitivamente. Pertanto ai sensi dell'art. 17 comma 4 lett. b DELIBERA 1) di infliggere alla Società PEGASO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio 0-3 nonché l'ammenda di euro 150,00; I provvedimenti disciplinari a carico di tesserati per quanto in atti sono stati pubblicati con il C.U. n. 126 del 10.1.2013 2)di incamerare la tassa reclamo.
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