COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 148 /LND del 7/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ NETTUNO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 500 A SUO CARICO E DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE D’AMBRA MARCO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 136 DEL 23.1.2013 (Gara: NETTUNO – CASALOTTI del 20.1.2013 – Campionato Promozione)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 148 /LND del 7/2/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ NETTUNO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI €
500 A SUO CARICO E DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE
D’AMBRA MARCO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO
CON C.U. N. 136 DEL 23.1.2013
(Gara: NETTUNO – CASALOTTI del 20.1.2013 – Campionato Promozione)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali, osserva:
la Società NETTUNO, ha contestato le decisioni come a margine, assumendo che i propri
sostenitori non hanno posto in essere atteggiamenti di gravità tale da dover essere sanzionato
con una pena pecuniaria così alta. In merito alla squalifica inflitta all’allenatore D’AMBRA la
ricorrente fa presente che lo stesso tecnico si è limitato a ripetute e forti proteste senza mai
eccedere in espressioni offensive o minacciose.
La Società conclude con la richiesta di una revisione delle sanzioni ritenute sproporzionate.
Circa l’ammenda, questa Commissione, dopo aver letto gli atti ufficiali, è del parere che la
sanzione stessa vada ridimensionata, in quanto trattasi del comportamento di un singolo
sostenitore il quale, a fine gara, minacciava l’arbitro agitando un oggetto, dalle caratteristiche
indistinte, senza nocumento per l’arbitro.
Per quanto riguarda l’allenatore D’AMBRA, pur censurando il suo comportamento intollerabile,
questa Commissione ritiene che la squalifica vada leggermente ridotta, tenuto conto della
mancanza di invasività nella condotta dello stesso tecnico.
Tutto ciò premesso, questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere il ricorso in argomento e, per l’effetto, di ridurre l’ammenda a carico del NETTUNO ad
€ 300 e la squalifica dell’allenatore D’AMBRA MARCO a 4 gare.
La tassa reclamo va restituita.
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