COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 148 /LND del 7/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ OLD SCHOOL C5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.5.2013 A CARICO DEL CALCIATORE MARTINELLI DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 25C5 DEL 19.12.2012 (Gara. OLD SCHOOL – CINQUESTELLE SPORT del 14.12.2012 – Campionato C5 Serie D Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 148 /LND del 7/2/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ OLD SCHOOL C5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.5.2013 A CARICO DEL CALCIATORE MARTINELLI DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 25C5 DEL 19.12.2012 (Gara. OLD SCHOOL – CINQUESTELLE SPORT del 14.12.2012 – Campionato C5 Serie D Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo proposto dalla Società OLD SCHOOL C5 con il quale contesta decisamente la sanzione inflitta al calciatore MARTINELLI DANIELE, che ritiene eccessiva, in quanto espulso per doppia ammonizione, per essere stato più volte provocato dall’avversario, e dai sostenitori ospiti. Al termine dell’incontro, evidenzia la Società OLD SCHOOL che il MARTINELLI urtava con una spallata l’arbitro, ma non con la volontà di colpirlo e di provocargli danni fisici, ma solo per un atteggiamento di sommaria isteria. Per tutti questi motivi la ricorrente chiede una riduzione del provvedimento disciplinare adottato nei confronti del proprio tesserato. Questa Commissione, dopo aver esaminato le carte in possesso, non è riuscita a trovare elementi tali da poter condividere le argomentazioni della reclamante. Infatti dalla lettura degli atti di gara, che come detto più volte, costituiscono fonte primaria di prova, in caso di discordanza con quanto osserva la reclamante, si rileva che il comportamento del MARTINELLI, dopo la sua espulsione, è stato, dalla tribuna, particolarmente ingiurioso e minaccioso nei confronti dell’arbitro ed a fine incontro, mentre il direttore di gara si apprestava verso gli spogliatoi, lo raggiungeva e gli dava una spallata, facendogli perdere l’equilibrio, costringendolo quindi ad aggrapparsi alla rete di recinzione. Appare evidente a questo Organo di Giustizia Sportiva che la sanzione irrogata al MARTINELLI appare del tutto adeguata per le motivazioni di cui sopra e che quindi le doglianze della ricorrente appaiono destituite da fondamento. Detto tutto ciò, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo in argomento e di confermare, per l’effetto, la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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