COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 07.02.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società US COSIO CALCIO Camp. 1° Categoria Gir. C Gara del 13.01.2013 tra Olimpiagrenta / US Cosio Valtellino C.U. n. 39 del CRL datato 17.01.2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 07.02.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società US COSIO CALCIO Camp. 1° Categoria Gir. C Gara del 13.01.2013 tra Olimpiagrenta / US Cosio Valtellino C.U. n. 39 del CRL datato 17.01.2013 La società US COSIO CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale ha squalificato l’allenatore, MARIENI Luca sino al 27.2.2013 in quanto allontanato dal campo per offese all’arbitro impiegava diverso tempo per lasciare il terreno di giuoco e poichè mentre l’arbitro era sotto la doccia, entrava nello spogliatoio senza bussare e avvicinava l’arbitro gridando in modo minaccioso - lamentando che il MARIENI non aveva in alcun modo insultato il direttore di gara né mai si era recato all’interno dello spogliatoio dello stesso. La Commissione Disciplinare, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS osserva : dal rapporto arbitrale, nonché sentito l’arbitro a chiarimenti, emerge inconfutabilmente come l’allenatore sia stato allontanato dal terreno di giuoco poiché reiteratamente insultava e offendeva l’arbitro. Inoltre, il MARIENI, pur invitato ad allontanarsi, si rifiutava e solo dopo circa due minuti lasciava il terreno di giuoco. Al termine della gara, il sig. MARIENI Luca entrava nello spogliatoio dell’arbitro senza bussare e senza alcuna autorizzazione, continuava nelle proprie proteste con un tonno minaccioso nei confronti dell’arbitro. Alla luce di ciò, la gravità del comportamento posto in essere dall’allenatore MARIENI Luca, dettagliatamente descritto nel rapporto arbitrale, che si rammenta essere fonte privilegiata di prova, giustifica la squalifica comminata dal Giudice Sportivo che, dunque, merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa
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