COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 07.02.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società SUPERGA e VIRTUS BINASCO Camp. Giovanissimi Prov. Gir. C gara del 20-1-2013 tra Superga / Virtus Binasco C.U. n. 25 della Delegazione di Milano datato 24-01-2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 07.02.2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società SUPERGA e VIRTUS BINASCO Camp. Giovanissimi Prov. Gir. C gara del 20-1-2013 tra Superga / Virtus Binasco C.U. n. 25 della Delegazione di Milano datato 24-01-2013 Le società SUPERGA e VIRTUS BINASCO hanno proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato loro la sanzione della perdita della gara per 0-3 penalizzandole di un punto in classifica, nonché l'ammenda di Euro 25,00 per mancata disputa della gara, lamentando che l'arbitro non ha rispettato il regolamento in quanto si era allontanato dal campo sportivo, prima dell'inizio della gara, senza verificare la presenza delle squadre alla gara stessa all'orario di inizio prestabilito (ore 10). La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, osserva : i reclami meritano di essere accolti in quanto l'arbitro ha lasciato l'impianto sportivo, prima dell'orario di inizio della gara, fidandosi della parola di un soggetto definitosi custode che non aveva alcun titolo, in merito al rifiuto di entrambe le squadre di presentarsi sul terreno di giuoco per la disputa della gara stessa in seguito al maltempo. In realtà, entrambe le squadre come dalle stesse sostenuto si erano regolarmente presentate per la disputa della gara all'orario prestabilito, senza trovare l'arbitro che se ne era andato prima. Tale comportamento dell'arbitro contrasta con quanto previsto dal regolamento. Pertanto, le sanzioni comminate dal GS alle reclamante meritano di essere annullate e la gara deve essere disputata. Tutto quanto premesso, ACCOGLIE i reclami proposti dalle società SUPERGA e VIRTUS BINASCO, e dispone che la gara venga disputata a data da destinarsi, annullando le sanzioni comminate dal GS. Dispone la restituzione delle tasse se effettivamente versate.
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