DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 6.2.2013 Delibera del Giudice Sportivo PUTEOLANA1902 INTERNAPOLI – ISCHIA ISOLAVERDE R.L. Il Giudice Sportivo,
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 98 del 6.2.2013
Delibera del Giudice Sportivo
PUTEOLANA1902 INTERNAPOLI - ISCHIA ISOLAVERDE R.L. Il Giudice Sportivo,
- esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla "Puteolana 1902 Internapoli", reclamo cui sono stati, tra l'altro, allegati due DVD, riproducenti, l'uno, la registrazione completa della gara, e l'altro la registrazione della sequenza delle ammonizioni inflitte alla propria squadra durante lo svolgimento della gara,
Osserva
- la società reclamante assume che un errore tecnico in cui è incorso l'arbitro ha avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara e pertanto chiede che ne sia ordinata la ripetizione.
Si deduce, in particolare:
- che il calciatore Conte Marco, indicato in distinta con il numero 4,era stato espulso dall'arbitro, al 21º minuto del secondo tempo, per somma di ammonizioni;
- che il provvedimento era stato adottato dall'arbitro nella erronea convinzione che il predetto calciatore si identificasse con il calciatore ammonito al 26º minuto del primo tempo;
- che l'ammonizione, in realtà, era stata inflitta al calciatore Signore Carmine, indicato in distinta con il numero 6, e non al calciatore Conte Marco indicato in distinta con il numero 4.
Il reclamo è fondato. Dal referto arbitrale risulta:
che il calciatore Conte Marco, n. 4 della "Puteolana 1902 Internapoli", ammonito per fallo al 26º minuto del primo tempo, viene espulso "per doppia ammonizione" al 19º minuto del secondo tempo. Il Direttore di Gara con supplemento di rapporto trasmesso a questo Giudice il 4 febbraio ha integralmente confermato il proprio referto. In presenza di risultanze così contrastanti lo scrivente ha ritenuto opportuno utilizzare i mezzi di prova messi a disposizione dalla stessa società reclamante - e cioè i due DVD riproducenti sia in tutto sia in parte, lo svolgimento della gara - in esito alla puntuale verifica che tali strumenti offrivano piena garanzia tecnica e documentale così come richiesto dall'art. 35, 2º comma, punto 3.1 del C.G.S.. La visione dei filmati fornisce la prova che, al 26º minuto del primo tempo, un calciatore della "Puteolana 1902 Internapoli" si rendeva autore di un fallo di gioco subito sanzionato dall'arbitro con l'ammonizione. Che l'ammonizione riguardasse, nella circostanza, il calciatore numero 6, e non il calciatore numero 4, si evince, oltre che dalla chiara sequenza filmata, anche dalla circostanza che il calciatore autore del fallo aveva la mano destra coperta da una fasciatura e che l'unico calciatore con la mano fasciata era proprio il numero 6, Signore Carmine, mentre il calciatore numero 4, che al momento dell'ammonizione era accanto all'autore del fallo, aveva delle fascette bianche ad entrambi i polsi. Ma l'arbitro nel referto erroneamente indica invece come ammonito il calciatore numero 4. Su questo errore si innesta l'episodio del 19º minuto del secondo tempo: il calciatore numero 4, questa volta correttamente ammonito per fallo, viene espulso in quanto il direttore di gara è convinto di avere di fronte lo stesso calciatore da lui ammonito al 26º minuto del primo tempo. Le considerazioni innanzi esposte rendono evidente l'errore in cui è incorso l'arbitro errore che, per quanto occorrer possa, viene confermato anche dall'osservatore arbitrale il quale per iscritto riferisce a questo Giudice di avere "senza ombra di dubbio" ritenuto erronea l'espulsione non essendo stato il calciatore numero 4 in precedenza ammonito dall'arbitro. L'errore del direttore di gara ha influito sulla regolarità di svolgimento della gara essendo stata la squadra ospitante privata di un calciatore (il numero 4) malgrado questi avesse titolo per continuare a prendervi parte
P.Q.M.
- letto l'art. 17, 4º comma, lettera C, C.G.S., in accoglimento del reclamo, dichiara irregolare la gara di cui all'oggetto e ne ordina la ripetizione.
- Dispone non addebitarsi la tassa di reclamo.
- Ordina trasmettersi gli atti al Dipartimento Interregionale per quanto di competenza.