COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 07.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: A.S.D. ANDRANO – U.S. GALATONE A.S.D. del 20 Gennaio 2013 (Reclamo della U.S. GALATONE A.S.D. in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore MINGIANO Umberto di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 24 Gennaio 2013 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 07.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: A.S.D. ANDRANO – U.S. GALATONE A.S.D. del 20 Gennaio 2013 (Reclamo della U.S. GALATONE A.S.D. in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore MINGIANO Umberto di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 24 Gennaio 2013 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; - nella non comparsa della società U.S. GALATONE A.S.D. regolarmente convocata; - ritenuto che il comportamento del calciatore MINGIANO Umberto può ritenersi adeguatamente punito con la sanzione della squalifica fino al 5 aprile 2013 essendo risultato che il suddetto calciatore è responsabile solo di comportamento antisportivo ma non anche particolarmente violento nei confronti del’arbitro, così come ritenuto dal Primo Giudice sulla base della semplice documentazione di gara ma non anche dagli accertamenti svolti da questa Commissione Disciplinare Territoriale P.Q.R. D E L I B E R A - ridursi al 5/4/2013 la squalifica inflitta al calciatore MINGIANO Umberto; - Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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