COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 07.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dal calciatore Caddeo Christian tesserato per la Società S.S. Pietraia Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 24 del 03.01.2013. Gara Frassati / Pietraia del 23.12.2013.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 07.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dal calciatore Caddeo Christian tesserato per la Società S.S. Pietraia Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 24 del 03.01.2013. Gara Frassati / Pietraia del 23.12.2013. Il calciatore della S.S. Pietraia Caddeo Christian ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, lo ha squalificato fino al 30.06.2014 perché “espulso per aver ingiuriato il direttore di gara, alla notifica del provvedimento lo colpiva con una testata sul naso provocandogli un leggero dolore e un momentaneo annebbiamento della vista”. Il reclamante chiede la riduzione della squalifica, negando di aver colpito l’arbitro con una testata e dichiarando di avere solo sbattuto involontariamente con il petto sul suo corpo, dopo avere effettuato una rincorsa di dieci metri per raggiungerlo e chiedergli chiarimenti sull’espulsione. Il direttore di gara, nel suo rapporto, afferma che il Caddeo, espulso per avere proferito parole ingiuriose nei suoi confronti, percorreva dieci metri di corsa verso di lui e lo colpiva al naso con una testata, provocandogli un leggero dolore e un annebbiamento momentaneo dela vista. Il medesimo peraltro, nel corso dell’audizione avanti la Commissione, ha fornito precisazioni che ridimenzionano alquanto i fatti; ha dichiarato che il Caddeo, arrivato davanti a lui di corsa, si fermava e, solo per l’effetto dell’inerzia, lo colpiva non volontariamente all’altezza del setto nasale; e poi a fine gara gli chiedeva scusa. Il Caddeo, sentito anch’egli dalla Commissione, ha insistito per l’accoglimento del reclamo, evidenziando che, qualora avesse colpito l’arbitro volontariamente con una testata dopo una rincorsa di dieci metri, i danni subiti dal direttore di gara fisici sarebbero stati certamente più gravi di quanto dal medesimo riferito. La Commissione, tutto ciò premesso, ritiene che il comportamento violento tenuto dal Caddeo non rivesta una gravità tale da essere sanzionato con una lunghissima squalifica; sicuramente appare più equa e proporzionata al reale accadimento dei fatti una squalifica limitata al 28 febbraio 2013. La Commissione, per questi motivi DELIBERA di ridurre la squalifica irrogata al calciatore Caddeo Christian fino al 28 febbraio 2013. Dispone la restituzione della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it